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Strutture sociosanitarie e socioassistenziali, dal 10 ottobre i nuovi obblighi vaccinali

Strutture sociosanitarie e socioassistenziali, dal 10 ottobre i nuovi obblighi vaccinali
Modificato l’articolo 4 bis del Decreto Legge n. 44 del 2021 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: vaccini,   obbligo vaccinale

Nella gazzetta ufficiale del 1 ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021 n. 133 di conversione del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111

Si ritiene opportuno segnalare che la legge in commento ha modificato l’articolo 4 bis del Decreto Legge n. 44 del 2021 in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Nella precedente formulazione l’articolo 4bis, rubricato “Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie”, prevedeva che “l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis”. L’articolo 1bis elencava le relative strutture di riferimento: “strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali”.

La formulazione della norma aveva generato più di un dubbio circa l’esatto ambito di applicazione dell’obbligo vaccinale prescritto.

La legge di conversione introduce una precisazione con l’obiettivo di sciogliere alcuni di questi dubbi.

Nella nuova formulazione l’articolo 4bis, infatti, ora precisa che “Dal 10  ottobre  2021  al  31  dicembre  2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa  nelle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'”.

Sembrano quindi superati i dubbi sull’applicazione dell’obbligo vaccinale per le unità d’offerta sociosanitarie e sociali che erogano prestazioni in forma semiresidenziale (es. CDD, CSE, SFA, CDI): per questi, a partire dal 10 ottobre 2021 vige l’obbligo vaccinale per chiunque, a qualunque titolo, interno o esterno, vi presta attività lavorativa.

La norma estende poi l’obbligo vaccinale anche ai lavoratori di tutte le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. Trattasi di una clausola di chiusura che consente di estendere l’obbligo vaccinale a chiunque lavora in strutture che per il carattere di ospitalità richiedono particolare cautela qualora in contatto con utenza fragile. Permangono dubbi tuttavia sull’esatto perimetro di tale estensione vista la mancanza di una definizione generale di “persone in situazione di fragilità”. Non c’è certezza, per esempio, se la norma trovi applicazione anche alle strutture destinate ai minori (comunità), nonostante la condizione di fragilità dei destinatari del servizio, eventualmente accertata dai servizi sociali competenti, potrebbe far propendere per il loro inserimento nell’ambito di applicazione della disposizione.

Per tutti i casi ancora dubbi, rimane ferma l’indicazione già espressa di coinvolgere, laddove possibile, il medico del lavoro per le valutazioni di sua competenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Da ultimo non pare invece emergano sostanziali novità in relazione all’eventuale estensione dell’obbligo vaccinale per i servizi sociosanitari o socioassistenziali domiciliari che, non essendo in alcun modo richiamati nella nuova formulazione dell’articolo 4bis, continuano a restare esclusi dalla disposizione.

Si ricorda che le modalità di verifica in merito all’adempimento dell’obbligo vaccinale, laddove richiesto, saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante  per  la protezione dei dati personali.