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FAQ | Obbligo green pass e vaccinazioni

FAQ | Obbligo green pass e vaccinazioni

Le risposte dei nostri esperti ai quesiti più frequenti riguardante i comparti sociale, sociosanitario, educativo

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: Coronavirus,   Covid-19,   covid,   vaccino,   green pass,   obbligo vaccinale

FAQ

Seminario 13 settembre 2021

"OBBLIGO DEL GREEN PASS, VACCINAZIONI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI"

 

Le risposte alle seguenti FAQ sono state elaborate alla luce della normativa vigente al 13 settembre 2021 (data del seminario)

Seguiranno aggiornamenti in conseguenza della recente pubblicazione in G.U. del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 (i cui effetti, comunque, decorrono a partire dal 15 OTTOBRE 2021)

 

1) A quali servizi sociosanitari e socioassistenziali si applica l’obbligo di vaccinazione introdotto dal D.L. 122/2021?

2) A chi si applica l’obbligo vaccinale introdotto dal nuovo articolo 4bis per le strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali?

3) A chi si applica l’obbligo di certificazione verde COVID-19 introdotto a proposito delle istituzioni scolastiche, educative e formative?

4) Sono previsti obblighi di vaccinazione o di certificazione verde COVID-19 per i lavoratori impegnati in attività di doposcuola, post centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione giovanile e rispettivi utenti?

5) I refettori dei centri diurni,  gli spazi interni aziendali destinati alla consumazione del pasto (anche senza servizi di ristorazione), le mense per i poveri e senza fissa dimora sono soggetti all’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19? Per i soli lavoratori o anche per utenti ed esterni?

6) Da quando decorrono i nuovi obblighi di certificazione verde COVID-19 e di vaccinazione introdotti dal D.L. 122/2021?

7) L’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione può essere “sanato” attraverso la periodica presentazione di certificazione verde COVID-19?

8) Quali sono le modalità per l’adempimento degli obblighi di verifica dell’avvenuta vaccinazione dei lavoratori nei casi previsti dalla legge?

9) Quali sono le modalità per l’adempimento degli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19?

10) Gli utenti dei servizi sociosanitari e socioassistenziali sono obbligati alla certificazione verde COVID-19 o alla vaccinazione?

11) L’obbligo della certificazione verde COVID-19 è richiesto anche per quanti lavorano nell’ambito della formazione continua e quanti fruiscono dei relativi corsi?

12) I soggetti obbligati alla verifica della certificazione verde COVID- 19 possono delegare gli adempimenti e, nel caso, con quali formalità?

13) Nel caso di lavoratore esterno che accede all’istituzioni scolastica, educative o formative per lo svolgimento delle sue mansioni, a chi spetta la verifica della certificazione verde COVID-19?

14) In quali casi è legittima l’esclusione dell’obbligo di vaccinazione e dell’obbligo di certificazione verde COVID-19?

15) I medici liberi professionisti che erogano la prestazione presso ambulatori privati, anche eventualmente costituiti in forma di società cooperativa, sono soggetti all’obbligo vaccinale?

 

16) L’accesso agli spazi esterni degli edifici scolastici e delle strutture educative all’infanzia è subordinato al controllo del Green Pass?

17) Il controllo del green pass avviene anche nel caso in cui i genitori accedano in struttura per meno di 15 minuti (tempo individuato dal CTS per individuare un contatto stretto a rischio contagio)?

18) La normativa sul green pass nelle scuole sia applica solo ai servizi pubblici o anche a quelli privati?

19) Il datore di lavoro come può effettuare il controllo del green pass di personale (ad esempio educatori scolastici per alunni disabili) che svolgono la loro attività presso scuole diffuse sul territorio e lontane dalla sede centrale del datore di lavoro?

20) C'è obbligo di green pass per lavoratori e tutti coloro che accedono alle strutture educative per l'infanzia come ad esempio i Tempi per le Famiglie? E tale obbligo riguarda non solo i lavoratori ma anche i parenti che accompagnano i bambini?

21) La mascherina sopra i 6 anni va tenuta dove non può essere mantenuto il distanziamento, dobbiamo quindi intendere che se i bambini sono seduti al banco possono abbassarla?


 

 

 

A quali servizi sociosanitari e socioassistenziali si applica l’obbligo di vaccinazione introdotto dal D.L. 122/2021?

L’articolo 4 bis introdotto dal D.L. 122/2021 nel D.L. n. 44/2021 dispone l’estensione dell’obbligo di vaccinazione “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis” del D.L. n. 44/2021. La rubrica del nuovo articolo 4-bis recita  Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie”. Le strutture elencate nell’articolo 1-bis, cui l’articolo 4bis rinvia, sono: “strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo2017 [strutture per riabilitazione e lungodegenza post acuzie], e in quelle socio-assistenziali”.

La norma non è del tutto chiara nell’individuare ai lavoratori di quali strutture si applicherà (a decorrere dal 10 ottobre) il nuovo obbligo vaccinale.

Innanzitutto l’articolo 4bis richiama le strutture sociosanitarie e socioassistenziale e non anche quelle sanitarie, sollevando quindi il dubbio che i lavoratori di queste ultime (diversi da quanti esercitano professioni sanitarie e dagli operatori sanitari) non siano soggetti al nuovo obbligo vaccinale. Tale conclusione non si ritiene coerente con la ratio complessiva della norma e, quindi, pur auspicando un chiarimento istituzionale in tal senso, si ritiene, in via prudenziale, di estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 4bis anche ai lavoratori delle strutture sanitarie.

Nell’individuare, in generale, a quali servizi sociosanitari e socioassistenziali si applica il nuovo obbligo vale in generale quanto emerge dalla formulazione letterale della norma che sembra circoscriverne l’ambito di applicazione ai servizi erogati in “strutture residenziali” con esclusione, quindi, dei servizi aventi natura diversa (es. domiciliare o diurna). Stante l’evidente incoerenza della norma (aggravata dal fatto che anche l’articolo 4 in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario li prescrive non in via generale ma per quanti “svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”) si auspica un tempestivo chiarimento in sede istituzionale.

Anche rispetto alla tipologia di strutture i cui lavoratori sono interessati dal nuovo obbligo vaccinale l’articolo 4 bis non scioglie tutti i dubbi. Il rinvio all’articolo 1bis, infatti, consente di avere maggiore chiarezza su quali siano le strutture sociosanitarie cui si applica il nuovo obbligo essendo lì elencate: strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo2017 [strutture per riabilitazione e lungodegenza post acuzie]”.

Nell’articolo 1 bis sono anche richiamate le “strutture residenziali socioassistenziali” senza ulterior dettagli (per esempio, sul tipo di utenza assistita, se solo anziani e disabili o anche minori). Si auspica un tempestivo chiarimento in sede istituzionale.

Stante l’evidente incertezza della norma e visti i profili di responsabilità degli enti gestori di servizi sociosanitari e socioassistenziali rivolti ad utenze fragili, si consiglia ai datori di lavoro, in via prudenziale, di coinvolgere comunque il medico competente al fine di valutare l’idoneità del lavoratore in relazione al rischio di contagio.

 

A chi si applica l’obbligo vaccinale introdotto dal nuovo articolo 4bis per le strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali?

L’articolo 4 bis introdotto dal D.L. 122/2021 nel D.L. n. 44/2021 dispone l’estensione dell’obbligo di vaccinazione “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis” del D.L. n. 44/2021. Ne risulta quindi che tutti coloro che prestano attività lavorativa all’interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, indipendentemente dalla masione svolta (dagli educatori agli amministrativi, agli addetti mensa, pulizie o manutentori) o dalla tipologia di contratto di lavoro (subordinato o autonomo) o dall’inserimento diretto nella forza lavoro dell’ente gestore/titolare della struttura o in quella di società esterna fornitore di servizi.

L’obbligo vaccinale non è invece esteso a chi accede alle strutture per motivi diversi dallo svolgimento di una prestazione di lavoro. Si ricorda a questo riguardo che l’articolo 1bis del D.L. n. 44/2021 prescrive l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (e non l’obbligo di vaccinazione) per “l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali”.

Residua il dubbio se l’accesso di volontari alle suddette strutture richieda l’adempimento dell’obbligo vaccinale o il possesso della certificazione verde COVID-19 oppure nulla. In considerazione della necessità di una interpretazione restrittiva delle norme sull’obbligo vaccinale e della contestuale ratio legis di proteggere i pazienti fragili ospitati in queste strutture, si ritiene in via prudenziale di ritenere applicabile l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso dei volontari. Si auspica un tempestivo chiarimento in sede istituzionale.

 

A chi si applica l’obbligo di certificazione verde COVID-19 introdotto a proposito delle istituzioni scolastiche, educative e formative?

Il nuovo articolo 9ter-1 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). … Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 sussiste quindi sia per il personale delle istituzioni elencate che per i lavoratori di società esterne che vi accedano per motivi di lavoro sia, in generale per chiunque, per qualunque motivo, vi acceda (inclusi, per esempio, i volontari del servizio civile).

 

Sono previsti obblighi di vaccinazione o di certificazione verde COVID-19 per i lavoratori impegnati in attività di doposcuola, post centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione giovanile e rispettivi utenti?

Le attività di doposcuola, post centri estivi, ludoteche non sono richiamati espressamente dalle norme ai fini dell’eventuale richiesta di certificazione verde COVID 19 o di vaccinazione per i relativi lavoratori.

Quanto all’eventuale obbligo di vaccinazione, non pare di poter ricondurre tali attività alle strutture socioassistenziali per i cui lavoratori il nuovo articolo 4bis del D.L. n. 44/2021 (introdotto dal recente DL 122/2021) richiede l’obbligo di vaccinazione.

A diversa conclusione può invece giungersi a proposito dell’obbligo di certificazione verde COVID-19. Applicando l’articolo 9ter-1 del D.L. n. 52/2021 i lavoratori impegnati in tali servizi sono infatti tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 qualora gli stessi siano erogati all’interno di istituzioni scolastiche, educative (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi che si distinguono in: spazi gioco, che accolgono bambine e bambini; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto domiciliare) e formative (centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”). Laddove invece tali servizi siano resi in strutture diverse, l’obbligo della certificazione verde COVID 19 per i lavoratori non sussiste.

Non rileva quindi il tipo di attività svolta, ma il luogo dove è erogata la prestazione.

Quanto agli utenti dei servizi in commento, escludendo la sussistenza di obblighi di vaccinazione, dubbi potrebbero sorgere circa la necessità di esibire la certificazione verde COVID-19. L’articolo 9bis del D.L. n. 52/2021 stabilisce che “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”. La norma esclude espressamente dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 gli utenti dei centri estivi cui, di conseguenza, pare ragionevole equiparare anche i post centri estivi.

Residua qualche incertezza per doposcuola e ludoteche a meno che gli utenti siano “bambini, alunni e studenti nonché frequentanti i sistemi regionali di formazione” che, essendo esclusi dalla certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle istituzioni scolastiche, educative e formative, dovrebbero esserlo altrettanto per la frequenza di questi servizi.

Analoghi dubbi emergono rispetto all’utenza dei centri di aggregazione giovanile: l’articolo 9bis del D.L. n. 52/2021 prevede che “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi”. La disposizione non cita i centri di aggregazione civile come invece sembrano fare le linee guida per la ripresa delle attività economiche (adottate con ordinanza del ministero della salute del 29 maggio 2021) che per “centri culturali e ricreativi” precisano doversi intendere “i luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età”. Si auspica un tempestivo chiarimento in sede istituzionale.

 

I refettori dei centri diurni, gli spazi interni aziendali destinati alla consumazione del pasto (anche senza servizi di ristorazione), le mense per i poveri e senza fissa dimora sono soggetti all’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19? Per i soli lavoratori o anche per utenti ed esterni?

Il Governo in una FAQ pubblicata sul sito dichiara che “Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”. La formulazione letterale della FAQ non circoscrive il caso esaminato alle sole mense aziendali, ma lo riferisce più in generale a tutti i “locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati”.

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 sembra limitato ai dipendenti che accedono ai locali per la consumazione del pasto e nulla si dice espressamente per eventuali terzi che dovessero fruire dei medesimi locali per lo stesso fine. In via prudenziale, tuttavia, si ritiene che le ragioni alla base della richiesta di certificazione verde COVID- 19 ai dipendenti (consumazione del pasto al chiuso, senza, quindi, indossare la mascherina) possano ritenersi comuni anche ad eventuali terzi tra cui è possibile ricomprendere anche gli utenti del servizio.

Analogamente nella norma non si fa cenno al caso in cui manchi un “servizio di ristorazione” e il pasto sia portato da casa da ciascuno. In via prudenziale, tuttavia, si ritiene che le ragioni alla base della richiesta di certificazione verde COVID- 19 ai dipendenti per la consumazione al tavolo al chiuso in locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione (consumazione del pasto al chiuso, senza, quindi, indossare la mascherina) possano ritenersi comuni anche al caso della consumazione del pasto portato da casa.

Quanto infine alle mense per i poveri e senza fissa dimora, se pur la normativa non se ne occupa, è da ritenere che potendo essere assimilate a locali destinati alla somministrazione di pasti al chiuso con servizi di ristorazione, dovrebbe prevedersi l’obbligo di certificazione verde COVID-19 per chi intenda accedervi.

 

Da quando decorrono i nuovi obblighi di certificazione verde COVID-19 e di vaccinazione introdotti dal D.L. 122/2021?

L’obbligo di certificazione verde COVID 19 per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e formative e per quanti comunque vi accedono decorre dall’11 settembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale).

L’obbligo di vaccinazione per i lavoratori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali decorre dal 10 ottobre 2021.

 

L’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione può essere “sanato” attraverso la periodica presentazione di certificazione verde COVID-19?

Obbligo di vaccinazione e obbligo di esibire certificazione verde COVID-19 sono distinti e non sovrapponibili. Laddove la legge richiede l’obbligo di vaccinazione, i lavoratori devono adempiere (salvo documentare, nei modi previsti dalla legge, la propria esenzione) e l’eventuale presentazione della certificazione verde COVID-19 non vale in alcun modo a sanare l’inosservanza dell’obbligo (restando quindi salvi, nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa, tutti gli effetti delle sanzioni a carico del lavoratore e della struttura).

 

Quali sono le modalità per l’adempimento degli obblighi di verifica dell’avvenuta vaccinazione dei lavoratori nei casi previsti dalla legge?

L’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e per gli operatori di rilievo sanitario è definito dall’articolo 4 del D.L. n. 44/2021.

Il nuovo obbligo vaccinale per tutti gli altri lavoratori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali sarà verificato da responsabili delle strutture e datori di lavoro “acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” (nuovo articolo 4bis del DL. 44/2021). Il provvedimento non è ancora stato emanato quindi ad oggi non sono note le modalità che saranno adottate per le verifiche richieste. Peraltro ad oggi l’obbligo vaccinale non è vigente (decorrerà dal 10 ottobre) e quindi non è richiesta dalla legge alcuna verifica in tal senso.

 

Quali sono le modalità per l’adempimento degli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19?

In via preliminare occorre osservare che il nuovo articolo 9ter-1 rinvia all’articolo 9ter estendo quanto ivi previsto al personale delle istituzioni scolastiche, educative e formative ed a chiunque acceda alle stesse. L’articolo 9ter prevede che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Anche per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e formative e, in generale, per chiunque acceda alle stesse vige quindi l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 a richiesta.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è invece effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “verificaC19”, secondo quanto indicato nel DPCM 17 giugno 2021. L’apposita APP “VerificaC19” consente la lettura del codice a barre ai sensi del DPCM 17 giugno 2021. Tale lettura può essere ugualmente effettuata sia qualora la certificazione verde COVID-19 sia disponibile su supporto informativo (es. su cellulare) sia qualora sia presentata in formato cartaceo. Il DPCM precisa ulteriormente che “l’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Con riguardo alla possibilità di fare richiesta di copia della certificazione verde COVID-19 (per evitare di ripetere la verifica ad ogni accesso) il Garante per la protezione dei dati personali, se pur a proposito di prassi che si stanno diffondendo presso le palestre, ha avuto occasione di precisare che “la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo. La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento”.

Si ritiene che tali argomenti siano validi anche per i casi in cui la certificazione verde COVID- 19 sia richiesta ai lavoratori.

L’articolo 9ter- cui rinvia l’articolo 9ter 1 che ha esteso l’obbligo di certificazione verde covid-19 a nuove categorie di lavoratori- prevede un vero e proprio obbligo di esibizione della certificazione da parte del lavoratore: “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.  Si conferma quindi che il lavoratore è obbligato ad esibire la certificazione verde COVID 19 al datore di lavoro nei casi in cui è richiesta per legge per lo svolgimento dell’attività lavorativa o l’accesso al luogo di lavoro.

 

Gli utenti dei servizi sociosanitari e socioassistenziali sono obbligati alla certificazione verde COVID-19 o alla vaccinazione?

Ad oggi non sono previsti in generale né obblighi di vaccinazione né obblighi di certificazione verde COVID-19 per gli utenti di servizi sociosanitari e socioassistenziali, indipendentemente dal fatto  che gli stessi si svolgano all’interno di strutture ove vige l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori (ai sensi del nuovo articolo 4bis del D.L 44/2021).

Si segnala che la d.g.r. 6 settembre 2021 n. XI/5181- in coerenza con precedenti provvedimenti regionali- contiene specifiche indicazioni per gli enti gestori di strutture sociosantiarie non residenziali in relazione ai nuovi ingressi di utenti/pazienti. La vaccinazione sembra indicata come condizione necessaria per l’accesso in struttura. Fermo restando che la medesima dgr prevede che trattandosi prevalentemente di soggetti già rientranti tra le categorie prioritarie come da vigenti Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, la loro mancata vaccinazione dovrebbe essere condizione residuale, il richiamo alla vaccinazione sembra piuttosto un onere per l’ente gestore (di programmarla qualora non effettuata dal nuovo utente) piuttosto che un obbligo per l’utente tanto che è la medesima dgr a precisare ulteriormente che “se il soggetto non è stato vaccinato (ciclo completo o almeno dopo 14 giorni dalla somministrazione della 1° dose), è sempre necessario eseguire un tampone al tempo 0 e poi secondo screening periodico: a. tampone positivo → l’accesso deve essere riprogrammato rinviando in sicurezza l’utente/paziente al MMG/PLS per quanto di competenza b. tampone negativo → accesso libero”.


L’obbligo della certificazione verde COVID-19 è richiesto anche per quanti lavorano nell’ambito della formazione continua e quanti fruiscono dei relativi corsi?

Ad oggi le norme sulla certificazione verde COVID-19, sia quelle che la prevedano quale condizione per la fruizione di specifiche attività, sia quelle che la prevedono quale condizione per lo svolgimento di prestazioni lavorative in specifici settori, non sembrano essere riferibili al comparto della formazione continua. L’articolo  9ter-1 infatti richiama l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori delle istituzioni formative ma limitatamente a quelli “dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

 

I soggetti obbligati alla verifica della certificazione verde COVID- 19 possono delegare gli adempimenti e, nel caso, con quali formalità?

L’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 elenca i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni verdi COVID 19. Tra questi, alcuni (i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici esercizi  per  l'accesso  ai  quali  è  prescritto  il  possesso  di certificazione verde COVID-19;  il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attività  per  partecipare  ai quali è prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19;  i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri;  i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19) hanno la possibilità di delegare altri al compimento delle operazioni di verifica. Il medesimo articolo 13 prevede al riguardo che “I soggetti delegati sono incaricati  con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell’attività di verifica”.

 

Nel caso di lavoratore esterno che accede all’istituzioni scolastica, educative o formative per lo svolgimento delle sue mansioni, a chi spetta la verifica della certificazione verde COVID-19?

Il nuovo articolo 9 ter 1 del D.L. 52/2021 (introdotto dal D.L. 122/2021)  prevede che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2 [il comma 2 prevede che: Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2]. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. La norma richiede, nel caso di accesso alle istituzioni da parte di esterni per motivi di lavoro, che il possesso della certificazione verde COVID-19 sia verificata dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, e anche dai rispettivi datori di lavoro. Ciascuno dei soggetti indicati (dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, E dai rispettivi datori di lavoro) è chiamato a verificare la certificazione verde COVID-19 dei lavoratori che accedono alle istituzioni. La norma non richiede invece che dirigenti scolastici e responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, oltre ad aver verificato la certificazione verde COVID 19 dei lavoratori esterni che accedono alle istituzioni, debbano altresì verificare che il datore di lavoro esterno ha effettuato le verifiche di sua competenza.

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di verifica da parte dei dirigenti scolastici (per esempio per assenza dell’addetto) della certificazione verde COVID 19 di terzi che accedano all’istituzioni scolastica per ragioni di lavoro non esclude che il datore di lavoro di questi sia comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di verifica di sua competenza. L’omessa verifica dell’istituzione scolastica genera eventuale responsabilità per quest’ultima nell’ipotesi di verifiche degli organi di pubblica sicurezza.

 

In quali casi è legittima l’esclusione dell’obbligo di vaccinazione e dell’obbligo di certificazione verde COVID-19?

Secondo l’articolo 9bis del D.L. n. 52/2021 l’obbligo di certificazione verde COVID 19 per accedere a servizi e attività non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Analogamente, l’obbligo di certificazione verde COVID-19 previsto per il personale scolastico e quello delle istituzioni educative e formative non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Né, ai sensi dell’articolo 9ter-1 si applica a chi accede alle istituzioni scolastiche, educative e formative se esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La certificazione verde COVID-19 non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Con riguardo agli obblighi di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l‘articolo 4 del D.L. n. 44/2021 stabilisce che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Analogamente dispone il nuovo articolo 4bis per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Per le indicazioni di dettaglio sulle modalità per certificare l’esenzione dagli obblighi vaccinali si rinvia all’ordinanza del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

 

I medici liberi professionisti che erogano la prestazione presso ambulatori privati, anche eventualmente costituiti in forma di società cooperativa, sono soggetti all’obbligo vaccinale?

L’articolo 4 del D.L. n. 44/2021 stabilisce che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. La norma estende chiaramente anche ai medici liberi professionisti che operano in ambulatori privati l’obbligo vaccinale.

 

 

L’accesso agli spazi esterni degli edifici scolastici e delle strutture educative all’infanzia è subordinato al controllo del Green Pass?

Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 […]”.

Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.

 

Il controllo del green pass avviene anche nel caso in cui i genitori accedano in struttura per meno di 15 minuti (tempo individuato dal CTS per individuare un contatto stretto a rischio contagio)?

Il DL 122 del 10 settembre non individua un tempo minimo di permanenza ma dice “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.  In assenza di specifiche si deve dedurre che secondo la norma il controllo vada effettuato ad ogni ingresso a prescindere dal tempo di permanenza.

 

La normativa sul green pass nelle scuole sia applica solo ai servizi pubblici o anche a quelli privati?

Le disposizioni contenute nel decreto 111 del 6 agosto e 122 del 10 settembre si applicano alle scuole e ai servizi educativi pubblici e privati.

 

Il datore di lavoro come può effettuare il controllo del green pass di personale (ad esempio educatori scolastici per alunni disabili) che svolgono la loro attività presso scuole diffuse sul territorio e lontane dalla sede centrale del datore di lavoro?

Per rispondere a questa domani si può adottare estensivamente l’indicazione contenuta nel DL 127 del 21 settembre che specifica:

I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10

Stante tale indicazione si deduce che il datore di lavoro impossibilitato a verificare all’atto dell’accesso al luogo di lavoro possa ottemperare attraverso controlli a campione definendone le modalità operative attraverso procedure codificate e dimostrabili.

Un lavoratore può volontariamente consegnare copia cartacea o digitale della sua certificazione verde?
No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta o archiviata anche in forma di copia da parte del datore di lavoro.

 

C'è obbligo di green pass per lavoratori e tutti coloro che accedono alle strutture educative per l'infanzia come ad esempio i Tempi per le Famiglie? E tale obbligo riguarda non solo i lavoratori ma anche i parenti che accompagnano i bambini?

Le disposizioni contenute nel decreto 111 del 6 agosto e 122 del 10 settembre si applicano a tutti i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che stabilisce:

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. Spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

 

La mascherina sopra i 6 anni va tenuta dove non può essere mantenuto il distanziamento, dobbiamo quindi intendere che se i bambini sono seduti al banco possono abbassarla?

Per quanto concerne l’utilizzo della mascherina, per l’ISS, va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.