DETTAGLIO

Green pass e proroga stato emergenza

Green pass e proroga stato emergenza
La sintesi del decreto legge 23 luglio 2021

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   Covid-19,   covid,   green pass

Proroga dello stato di emergenza, obbligo di green pass per accedere a servizi e attività, modifica dei parametri per la zona bianca, gialla, arancione e rossa, le regole per gli eventi e un fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. Sono queste le principali novità per fronteggiare la diffusione del Covid-19 introdotte dal decreto legge 23 luglio 2021, n.105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Ecco, nel dettaglio, le nuove misure.

 

Proroga dello stato di emergenza

Slitta dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare determinazioni di carattere emergenziale in funzione dell’andamento dell’epidemia, a partire da eventuali limitazioni riguardanti le libertà personali e di impresa.

 

L’atto prevede fino al 31 dicembre 2021 la proroga di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi.

 

Da bianca a rossa, i nuovi criteri per le zone

Mutano i criteri per definire il rischio di contagio all’interno delle Regioni e la definizione delle zone dalla bianca alla rossa.

 

Principalmente due i parametri principali:

-        tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

-        tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

L’incidenza settimanale dei contagi (ogni 100.000 mila abitanti) resterà in vigore, ma non sarà più il criterio guida.

 

Ecco quindi i nuovi requisiti per le zone bianca, gialla, arancione e rossa.

 

Ridefinizione delle zone

Zona bianca

1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia

 

Zona gialla

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti

2. l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia.

 

Zona arancione

Le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti.

 

Zona rossa

Le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati.

Green pass

A decorrere dal 6 agosto 2021, è consentito lo svolgimento di alcune attività solo ai soggetti in possesso del “green pass”, la certificazione verde COVID-19 rilasciata nei seguenti casi:

a) vaccinazione completa anti-SARS-CoV-2, con attestazione rilasciata a richiesta dell’interessato e con validità di 9 mesi.

La certificazione, può essere rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal 15° giorno fino alla data fissata per la somministrazione della seconda dose di vaccino);

b) attestazione dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con validità di 6 mesi;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità nelle 48 ore dall’esecuzione del test.

 

In zona bianca solo chi avrà il green pass potrà accedere a:

-        servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, al chiuso;

-        spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

-        musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-        piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-        sagre e fiere, convegni e congressi;

-        centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-        centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-        concorsi pubblici.

 

Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa per i servizi e le attività consentite.

 

Le disposizioni in esame, non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per ragioni di età ovvero stati di salute documentati incompatibili con la somministrazione del vaccino.

 

Spetterà ai gestori delle attività verificare l’accesso nel rispetto delle norme.

 

Green pass, multe per chi non rispetta le regole  

Come già detto spetta ai titolari e agli esercenti la verifica del possesso del green pass per l’accesso a servizi e attività? Ma cosa succede in caso di violazione?  È prevista una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, sia per l’esercente che per l’utente.

 

Qualora la violazione fosse reiterata per 3 volte, in giornate diverse, può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni.

 

Spettacoli e manifestazioni sportive

In zona bianca e gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

 

La capienza consentita, in Zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 persone all’aperto e 2.500 al chiuso.

 

In zona gialla, invece, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 all’aperto e 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

 

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

 

Le disposizioni previste per gli spettacoli sopra enunciate, si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico.

 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Una quota del Fondo per le attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), pari a 20 milioni di euro, è destinata a tutte quelle attività (ad esempio quelle di discoteche) che alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 luglio 2021) risultano chiuse come conseguenza delle misure di contenimento adottate dalle competenti autorità.