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Prorogata l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi

Prorogata l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi
Il DL 116 del 2020 prevede nuove norme sull’etichettatura degli imballaggi: sarà operativo dal 1 gennaio 2022

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare

Oggi si fa sempre più forte l’attenzione al tema della sostenibilità ambientale, vista sotto tutti i punti di vista. E non ci sono solo le richieste e esigenze provenienti dal mercato e dai consumatori, ma anche da parte della politica con normative al riguardo. In particolare, in riferimento alla gestione degli imballaggi dei prodotti, sono state emanate nuove disposizioni in materia di etichettatura, approvate con il decreto legislativo n. 116 del 2020 (art.219, comma 5), che tra le altre cose prevede:

- un obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI;

- un obbligo a carico dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Si segnala tuttavia che, per permettere a tutte le imprese di affrontare questo cambiamento, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 69), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, viene prorogata la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché viene concessa la possibilità di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.

Nel frattempo, però, al fine di poter meglio comprendere l’applicazione della norma, il Ministero della Transizione Ecologica ha forniti alcuni chiarimenti, qui brevemente riassunti:

  • Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi: ferma restando la responsabilità dei produttori degli imballaggi, anche gli utilizzatori di imballaggi hanno in alcuni casi una responsabilità in merito. Tuttavia questo punto, risulta ancora poco chiaro e quindi ci si attendono ulteriori chiarimenti nel corso dei prossimi mesi.
  • Imballaggi neutri: per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
  • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione: considerando le difficoltà per l’apposizione dell’etichettatura degli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2) di tutte le informazioni richieste, è possibile ricorrere a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc.).
  • Imballaggi destinati all’esportazione: a tal riguardo il Ministero ha chiarito che le novità normative non sono ancora armonizzate a livello europeo (rispetto alla tipologia di informazioni da indicare in etichetta) e pertanto la sua applicazione deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale.
  • Ricorso al digitale: in generale è preferito l’impiego di strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet).