DETTAGLIO

Decreto riaperture bis

Decreto riaperture bis

Decreto legge 18 maggio 2021, n.65 con le disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: covid,   riaperture

IL DECRETO LEGGE: LE MISURE

 

SPOSTAMENTI

Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari degli spostamenti hanno inizio dalle ore 23,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

 

Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i predetti limiti orari hanno inizio dalle ore 24,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo.

 

Dal 21 giugno 2021, i predetti limiti orari saranno aboliti.

 

Nei territori collocati nelle Regioni delle zone arancione e rossa, restano fermi i limiti orari vigenti con coprifuoco dalle ore 22,00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Nei territori collocati nelle zone bianche, non si applicano limiti orari agli spostamenti.

 

RISTORAZIONE

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, sono consentiti i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari vigenti sugli spostamenti vigenti, nonché dei protocolli e linee guida vigenti.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture similari, possono essere svolte anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.

 

PISCINE, PALESTRE CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE

Dal 24 maggio 2021, nella zona gialla, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento delle attività di palestre, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico, a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di sistemi di ricambio di aria, senza riciclo.

 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in

impianti coperti, in conformità delle linee guida e protocolli vigenti.

 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di centri benessere, in conformità ai

protocolli e alle linee guida vigenti.

 

EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, all’aperto, e dal 1° luglio, anche al chiuso, è consentita la presenza del pubblico anche ad eventi e competizioni sportive nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

 

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello sport- sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico.

 

Quando non è possibile garantire il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza del pubblico.

 

IMPIANTI E COMPRENSORI SCIISTICI

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti sciistici nel rispetto delle linee guida vigenti.

 

ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi e strutture similari, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di centri culturali, centri sociali, e ricreativi, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, D.L. n. 52/2021.

 

CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati, possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

 

MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, è consentito a condizione che detti luoghi, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche dei locali e del flusso dei visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

 

Negli istituti e luoghi di cultura che nel 2019 hanno registrato una frequenza dei visitatori superiore ad 1 milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è garantito, a condizione che l’ingresso sia stato previamente prenotato on line o telefonicamente con almeno 1 giorno di anticipo.

 

Resta fermo il divieto di accesso gratuito a tutti gli istituti e luoghi di cultura statali la prima domenica del mese.

 

Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico le mostre.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO E VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

La certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito di vaccinazione, ha validità 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

La stessa certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per completare il ciclo vaccinale.