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Decreto Sostegni, da INPS istruzioni su ammortizzatori Covid-19 prorogati

Decreto Sostegni, da INPS istruzioni su ammortizzatori Covid-19 prorogati

La circolare INPS n. 72 del 29 aprile 2021. L'analisi di Confcooperative

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Ammortizzatori sociali,   Covid-19

Ammortizzatori sociali COVID, arrivano da INPS i chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Sostegni. 

INPS con la Circolare n. 72 del 29 aprile 2021 oltre a riepilogare le disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 41/2021, insieme alle regole utilizzate finora in materia di ammortizzatori COVID evidenzia due importanti elementi:

  • La possibilità di richiedere i nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD a partire dal 29 marzo 2021;
  • L’esonero dalla stipula di un accordo sindacale per la richiesta della CIG IN DEROGA da parte di un datore di lavoro sopra i 5 addetti.

Nella circolare, sono inoltre indicate le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati dai datori di lavoro.


Ricordiamo che il Decreto Sostegni è tuttora in fase di conversione parlamentare e quindi suscettibile di modifiche.


CIGO, FIS E CIGD A PARTIRE DAL 29 MARZO 2021

INPS chiarisce la possibilità di richiedere i nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD a partire dal 29 marzo 2021, giorno di inizio della settimana in cui si colloca il termine di decorrenza della nuova tranche di ammortizzatori fissata dal decreto al 1° aprile 2021.

Cosa comporta?  Che attraverso l’invio di una domanda integrativa entro il mese di maggio nel caso la proroga per aprile sia stata già presentata, si permette eventualmente di recuperare, seppur solo in parte, la copertura di periodi per i quali non fossero risultate sufficienti tutte le settimane di ammortizzatori precedentemente autorizzabili e fruite ai sensi della legge di bilancio 2021.

 

CIG IN DEROGA, ESONERO ACCORDO SINDACALE SOPRA I 5 DIPENDENTI

L’esonero dalla stipula di un accordo sindacale per la richiesta della CIG IN DEROGA da parte di un datore di lavoro sopra i 5 addetti (sotto tale dimensione si è già esonerati), solo qualora si tratti di una domanda di proroga in continuità con precedenti istanze e fatto salvo comunque l’invio di una comunicazione alle organizzazioni sindacali, non rilevante tuttavia, sull’istruttoria e ai fini della procedibilità/autorizzazione della richiesta.

 

Lo schema di riferimento per la concessione di nuovi ammortizzatori COVID in favore di lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (irrilevante sia l’ipotesi di trasferimento d’azienda sia il passaggio ad altra impresa in caso di cambio appalto) è così riassumibile:

  • ulteriori 13 SETTIMANE fruibili nel periodo aprile-giugno 2021 per CIGO;
  • altre 28 SETTIMANE concedibili durante aprile-dicembre 2021 per FIS e CIGD;
  • nuovi 120 GIORNI praticabili da aprile a dicembre 2021 per CISOA agricola.

RICORDIAMO CHE PER L’UTILIZZO DI TUTTI QUESTI TRATTAMENTI NON È DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE.

 

Oltre a differenze evidenti nella durata e nella collocazione temporale dei diversi trattamenti, per cui a partire da luglio i datori di lavoro che ricorrono ora alla causale CIGO COVID dovranno ritornare semmai a richiedere i loro ammortizzatori ordinari CIGO e CIGS (con tutto ciò che ne consegue in termini di costi e procedure), sottolineiamo inoltre:

  • la potenziale cumulabilità in sequenza nell’ambito dei nuovi intervalli temporali dei trattamenti concessi in base alla legge di bilancio 2021 e dei nuovi periodi ora autorizzabili in base al D.L. 41/2021 (profilo che si pone concretamente solo per FIS, CIGD e CISOA visto che solo per questi strumenti le finestre temporali sono in parte sovrapponibili e quindi i nuovi trattamenti si pongono come aggiuntivi);
  • nel caso del FIS, la proroga dei trattamenti (assegno ordinario) in favore di quei datori di lavoro che occupavano più di 5 addetti al momento della definizione della prima domanda, fatto salvo che per quelli che per quelli che non hanno in precedenza richiesto l’assegno ordinario trova applicazione la regola generale di possedere tale requisito occupazionale calcolato come media nel semestre antecedente la sospensione dell’attività;
  • la conferma del particolare regime previsto per le richieste di CIG in DEROGA da parte delle imprese plurilocalizzate per le quali, anzi, l’INPS ha istituito un’apposita Task Force con cui interloquire e per la quale si rimanda al paragrafo 11 della circolare;
  • la piena e totale alternatività per tutti i trattamenti tra pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS e anticipazione ad opera del datore di lavoro che poi chiederà il conguaglio delle stesse (anticipazione che in base al D.L. 41/2021, come ricorda INPS, è diventata possibile anche con riferimento alla totalità dei datori di lavoro che accedono CIG in deroga e non solo alle imprese plurilocalizzate);
  • in presenza di risorse residue rispetto al complessivo finanziamento – come puntualmente e dettagliatamente richiamato dall’INPS nella circolare - e previa emanazione di apposito decreto interministeriale (Lavoro-MEF), eventuale concessione di ulteriori trattamenti in particolare in favore di datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di FIS e CIG in DEROGA ad oggi autorizzabili sul 2021;
  • la conferma delle tempistiche previste per la presentazione delle domande già in uso (entro fine mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività, per cui di fatto entro maggio 2021 per domande di trattamenti con decorrenza dal mese di aprile).