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Assunzioni giovani under 36 | Gli incentivi 2021-2022

Assunzioni giovani under 36 | Gli incentivi 2021-2022

Le prime indicazioni INPS

Categorie: Confcooperative LombardiaTi Segnaliamo

Tags: giovani,   incentivi,   assunzioni,   under 36,   tempo indeterminato

INCENTIVI ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO | GIOVANI UNDER 36

Da INPS prime indicazioni sulla norma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio riguardante lo sgravio contributivo al 100% fino al limite di 6 mila €/anno (premi e contributi INAIL da pagare comunque) in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel biennio 2021/2022.

LA MISURA NON È ANCORA OPERATIVA. INPS RIMANDA A SUCCESSIVE ISTRUZIONI ALLA LUCE DELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ANCORA NON PERVENUTA.

L'incentivo è fruibile dai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e spetterà anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato.

L'agevolazione rappresenta una rivisitazione con alcune differenze (es. età massima giovane da assumere elevata da 30 a 36, aumento sia della percentuale di sgravio innalzata dal 50 al 100% sia del limite annuo da 3 a 6 mila euro) del bonus occupazionale introdotto con legge di bilancio 2018 e tutt’ora in vigore.

Il nuovo esonero NON sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018.

I datori di lavoro potranno scegliere per quale dei due regimi di incentivazione optare, eventualmente, laddove vi fossero le condizioni temporali anche in modo sequenziale (non invece contestualmente).


INCENTIVI ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO | CHI PUÒ ASSUMERE

La misura è praticabile da qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo o le organizzazioni datoriali, fatta eccezione per le imprese del settore finanziario, escluse.


INCENTIVI ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO | CONDIZIONI

Ovviamente risultano incentivati anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati da una cooperativa con i soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001.

In termini generali, rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in somministrazioni a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato).

Invece, sono esclusi i rapporti di apprendistato, intermittenti, quelli instaurati con dirigenti nonché le prestazioni occasionali.

Il beneficio NON È FRUIBILE in caso di prosecuzione di un precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo livello oppure di alternanza scuola-lavoro, già svolto nella medesima impresa.

Condizioni esonero:

  • età inferiore ai 36 anni;
  • assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato neanche con altri datori di lavoro;
  • assenza di licenziamenti nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto).

Inoltre l’esonero è fruibile anche se l’assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni CCNL).

 

Sei una cooperativa aderente? Consulta per maggiori informazioni la circolare 26/2021 del Servizio Sindacale di Confcooperative o contatta la tua Confcooperative di riferimento.