Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 4 dicembre 2020, ha approvato la Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e all'art. 1, comma 90, lettera d) della legge n. 160/2019 il decreto ridefinisce, nel perseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento, la disciplina di attuazione della misura di cui al capo I del decreto legislativo n. 185/2000, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti previsti dalla precitata lettera d) dell'art. 1, comma 90, della legge n. 160/2019.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, le attività connesse all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al monitoraggio e ai controlli di cui al decreto sono svolte dal soggetto gestore INVITALIA che procede, altresì, all'erogazione in favore dei soggetti beneficiari dei servizi di tutoraggio previsti dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.
Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:
a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Sostegno alle imprese costituite da non più di trentasei mesi
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.
I programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.
Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
Dette spese riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 9 decreto e, limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4 del Decreto, oneri connessi alla costituzione della società.
Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8 del Decreto.
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, è altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi.
Sostegno alle imprese costituite da più di trentasei mesi
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.
I programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.
Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, necessarie alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8 del Decreto. Dette spese riguardano:
a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell’attività, nel limite massimo del quaranta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che: siano ammortizzabili; siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.
Contributi
Le agevolazioni di cui al decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei limiti indicati ai capi II e III del decreto. Per le sole imprese di cui al capo II, sono altresì erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto.
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.
Sostegno alle imprese costituite da non più di trentasei mesi
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del venti per cento delle sole spese di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d) del Decreto.
Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto art. 22 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a
decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.
Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.
Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.
Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Sostegno alle imprese costituite da più di trentasei mesi
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) e d) del Decreto. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti dal predetto art. 17 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.
Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.
Procedure e termini
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data stabilita con il provvedimento di cui sopra.
Per le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla previgente disciplina e che, successivamente alla data di cui sopra, risultano destinatarie di una comunicazione di rigetto della domanda è fatta salva, in caso di presentazione entro sei mesi dalla data della predetta comunicazione di una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimenti, la data di presentazione della prima domanda di agevolazione ai fini della decorrenza delle spese ammissibili.
Riferimenti normativi
Decreto 4 dicembre 2020