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Covid, obbligo vaccino personale sanitario e scudo penale vaccinatori

Covid, obbligo vaccino personale sanitario e scudo penale vaccinatori

I dettagli della misura e le indicazioni per il datore di lavoro in caso di rifiuto

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid,   vaccini,   OBBLIGO VACCINO COVID

Covid, obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario e scudo penale vaccinatori. Sono queste le principali novità introdotte dal Decreto-Legge 44, 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021.


Ricordiamo che il decreto-legge potrà essere suscettibile di modifiche nel corso dell'iter di conversione parlamentare.

 

Qui tutte le novità introdotte dal Decreto:  

ELENCO OPERATORI OBBLIGO VACCINO

ECCEZIONI OBBLIGO VACCINAZIONE

TEMPI E PROCEDURA OBBLIGO VACCINALE

RIFIUTO OBBLIGO VACCINALE, CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE

SCUDO PENALE VACCINATORI COVID



 

Covid | Categorie obbligo vaccinale: professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

La novità, in vigore già dal 1° aprile, riguarda unicamente una categoria ben specifica di soggetti impegnati in attività mediche e sanitarie, per cui per tutti gli altri lavoratori rimane comunque valida la non obbligatorietà alla vaccinazione.

Nello specifico è introdotto l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie:

“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

 

L’obbligo è disposto fino alla completa attuazione del piano vaccinale, ma non oltre il 2021.

Per questi lavoratori la vaccinazione rappresenta requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative.

  

Il portale del Ministero della Salute riporta un elenco degli operatori di interesse sanitario cui fare riferimento.

 

Alcune attività fondamentali ma ausiliarie non sono elencate. Ci riferiamo a tutti coloro che provvedono alla sanificazione e pulizia delle strutture, o alla gestione della somministrazione dei pasti, fino ad arrivare alle attività amministrative svolte all’interno delle strutture identificate.

Al momento il dettato normativo non ricomprende queste figure, ma in molte Regioni questi lavoratori sono già entrati nelle campagne vaccinali.

Il problema ovviamente si pone di fronte ad un rifiuto del vaccino, per il quale andranno utilizzate le regole in vigore.

 

Covid | Eccezione obbligo vaccinazione

Nello stabilire l’obbligo vaccinale, viene prevista una sola eccezione. L’obbligo di vaccinazione di un lavoratore può essere escluso o rinviato unicamente in caso di accertato pericolo per salute attestato dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.

 

Covid | Tempi e procedura obbligo vaccinale

Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto (per cui entro 6 aprile 2021)

  • ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette alla Regione/Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’elenco degli iscritti con indicazione del luogo di rispettiva residenza;
  • i datori di lavoro interessati trasmettono alla Regione/Provincia Autonoma nel cui territorio operano l’elenco dei propri dipendenti con relativa qualifica e indicazione del luogo di residenza (riferendosi all’operatività, anche se non esplicitamente chiarito, riteniamo che ai fini della comunicazione rilevi la collocazione geografica dell’unità produttiva e della sede operativa, laddove ve ne fossero due in più regioni).

 

Entro 10 giorni da ricezione elenchi platea interessati  (entro il 16 aprile 2021)

  • ASL/ATS verifica lo stato vaccinale di ciascuno dei lavoratori rientranti negli elenchi e trasferisce alla ASL/ATS competente per residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati o non risultano aver prenotato il vaccino.

 

Entro i successivi 5 giorni (entro 21 aprile 2021)

  • Ricevuta la segnalazione di cui sopra, ASL/ATS di residenza riceve dall’interessato su specifica sollecitazione eventuale documentazione attestante in alternativa:

a) effettuazione del vaccino; 

b) richiesta di vaccinazione - fattispecie per la quale, entro 3 giorni dalla somministrazione del vaccino, l’interessato dovrà trasmettere in ogni caso all’ASL ulteriore certificazione;

c) motivazioni di esclusioni o differimento, come certificate dal medico di medicina generale in base al comma 2;

d) assenza di presupposti per l’applicazione dell’obbligo vaccinale in questione e quindi, di fatto, l’esclusione dal campo di applicazione della norma.

In assenza di tali documentazioni/motivazioni, ASL invita subito la persona interessata a sottoporsi alla vaccinazione indicando tempi e modalità entro cui assolvere all’obbligo.

 

Decorsi i termini dati dall’ASL/ATS per vaccinarsi, l’ASL/ATS accerta l’eventuale inosservanza dell’obbligo vaccinale comunicandola immediatamente all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale.

 

Covid | Conseguenze rifiuto obbligo vaccinale lavoratore

In termini di effetti, qualora la procedura messa in moto facesse emergere un’ingiustificata inosservanza dell’obbligo vaccinale - comunicata dalla ASL al datore di lavoro oltre che all’interessato – ciò determina una impossibilità del lavoratore a proseguire la sua attività alla luce del rischio, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio.

Nel caso di rifiuto per il lavoratore dell’obbligo vaccinale IL DATORE DI LAVORO dovrà procedere: 

  • all’ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE AD ALTRE E DIVERSE MANSIONI, anche inferiori, ovviamente sempreche’ compatibili con il suo stato;
  • al RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESERCITATE, per cui anche in pejus rispetto a quello di norma previsto laddove le mansioni assegnate fossero inferiori;
  • alla SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE e da qualunque altro compenso/emolumento comunque denominato QUANDO L’ASSEGNAZIONE A DIVERSE MANSIONI NON È PRATICABILE.

 

Infine, allo scopo di tutelare quei soggetti esclusi dall’obbligo vaccinale a causa di legittimi motivi clinici di accertato pericolo alla salute, certificati dal medico e appositamente documentati, sempre fino a tutto il 2021 si prevede:

  • l’attribuzione dei lavoratori dipendenti a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione da parte del loro datore di lavoro (fermo restando che laddove ricorresse la condizione di lavoratori fragili, gli stessi debbano eseguire di norma la loro attività in smart working e, se ciò non fosse praticabile, la loro assenza dal servizio risulterebbe comunque equiparata a ricovero ospedaliero);
  • l’impiego per l’esercizio dell’attività libero-professionale delle specifiche misure di prevenzione igienico-sanitarie che saranno definite con apposito protocollo di sicurezza adottato entro i prossimi 20 giorni con decreto interministeriale (Salute-Giustizia-Lavoro).

 

Covid | Responsabilità penale vaccinatori

La norma introduce una sorta di scudo penale che determina l’esclusione dalla responsabilità del personale sanitario per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.), “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”.

La tutela penale agisce quando e solo se l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni (circolari pubblicate sul sito www.salute.gov.it).

La norma ha efficacia retroattiva.

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