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Dl Sostegni, proroghe su cassa integrazione, indennità e licenziamenti

Dl Sostegni, proroghe su cassa integrazione, indennità e licenziamenti

Tutte le misure del Dl Sostegni. L'approfondimento di Confcooperative

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Ammortizzatori sociali,   Coronavirus,   contributi,   indennità inps,   covid,   licenziamenti

Decreto sostegni, ecco le novità in materia di ammortizzatori sociali, licenziamenti e contratti a tempo determinato.

Ricordiamo che il provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di conversione parlamentare nei prossimi 60 giorni.

In questo articolo l'approfondimento di Confcooperative su:

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

PROROGA INDENNITÀ COVID

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, PESCA, ACQUACOLTURA

PROROGA TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI

FONDI AUTONOMI, REDDITO DI EMERGENZA, REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI

 

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n°17/2021 inviata alle aderenti dal Servizio Sindacale Confcooperative.

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PROROGA CIGO, FIS E CIGD CON CAUSALE COVID

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID senza pagamento contributo addizionale: 

ulteriori 13 SETTIMANE fruibili nel periodo aprile-giugno 2021 per CIGO;

altre 28 SETTIMANE concedibili durante aprile-dicembre 2021 per FIS e CIGD;

nuovi 120 GIORNI praticabili da aprile a dicembre 2021 per CISOA agricola.

L’art. 8 del decreto prefigura per le realtà che stanno utilizzando la CIGO COVID il ritorno già a partire dal prossimo mese di luglio dei soli ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS).

PER TUTTI QUESTI TRATTAMENTI NON È DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE.

 

Proroga ammortizzatori sociali Covid | Le novità

  • l’assenza della fruibilità dell’esonero alternativo al ricorso agli ammortizzatori COVID;
  • la potenziale cumulabilità in sequenza nell’ambito dei nuovi intervalli temporali dei trattamenti concessi in base alla legge di bilancio 2021 e delle nuove settimane;
  • la piena e totale alternatività tra il pagamento diretto da parte dell’INPS e l’anticipazione da parte del datore di lavoro;
  • in un’ottica di semplificazione, in luogo del modello SR41, l’utilizzo di un nuovo flusso dedicato denominato “Uniemens-Cig” per il trasferimento all’INPS di tutti i dati funzionali al calcolo e al pagamento dei trattamenti;
  • in presenza di risorse residue eventuale concessione di ulteriori trattamenti in particolare in favore di datori di lavoro che abbiano esaurito le complessive 40 settimane di FIS e CIG in DEROGA concedibili ai sensi della legge di bilancio 2021 (12 settimane) e del presente decreto (28 settimane).

 

Ammortizzatori sociali Covid | Presentazione domande

In attesa di specifiche istruzioni INPS, evidenziamo come le tempistiche previste per la presentazione delle domande seguano quelle già in uso (scadenza entro fine mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività, per cui di fatto entro maggio 2021 per domande di trattamenti con decorrenza dal mese di aprile).



SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Fatte salve le esclusioni già in vigore, la sospensione dei licenziamenti viene:

prorogata indistintamente per tutti i datori di lavoro FINO A 30 GIUGNO 2021;

prorogata DAL 1° LUGLIO al 31 OTTOBRE 2021 solo per datori di lavoro ammessi alle nuove settimane di FIS e CIGD e ai nuovi giorni di CISOA.

In maniera analoga e speculare alla proroga degli ammortizzatori, con l’art. 8, commi 9 e 10, si determina un doppio regime che implicherà per una parte delle imprese il venir meno del blocco delle procedure di licenziamento a partire dal prossimo mese di luglio.

Ammissibilità licenziamenti

I licenziamenti restano comunque ammissibili nei seguenti casi:

  • cessazione definitiva attività dell’impresa;
  • accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori, ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);
  • fallimento.


Cambio appalto

In aggiunta a tali casistiche ricordiamo che rimane la possibilità di recesso in caso di cambio di appalto e relativo assorbimento del personale interessato da parte della nuova impresa fornitrice del servizio con conseguente applicazione di clausola sociale.

 

 

PROROGA INDENNITÀ COVID

Nuova una tantum di 2.400 € destinata a stagionali, intermittenti, addetti in somministrazione, autonomi occasionali senza partita IVA e lavoratori dello spettacolo nonché di un ulteriore sostegno al reddito (variabile tra 1.200 e 3.600 €) in favore dei lavoratori sportivi.

L’indennità in continuità con i precedenti provvedimenti prevede l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso.

Le indennità saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti.

INPS ha a riguardo ha già fornito prime indicazioni, si è in attesa tuttavia di una circolare attuativa.

 

Indennità Covid | Beneficiari

Risultano beneficiari dell’indennità Covid:

  • lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di altri settori;
  • lavoratori intermittentilavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo;
  • titolari di contratti autonomi occasionali;
  • venditori incaricati alle vendite a domicilio.

 

Indennità Covid | Lavoratori sportivi

Con il riconoscimento di una nuova indennità una tantum compresa tra 1.200 e 3.600 euro (valore che varia in funzione dei compensi percepiti dai destinatari nel 2019), si rinnova anche il sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

Estensione della possibilità di proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale FINO A FINE 2021, sempre per una sola volta, nel limite di 12 mesi e comunque ferma restando una durata complessiva del rapporto di lavoro di 24 mesi prevista dal legislatore.

Il Decreto Sostegni precisa che l’utilizzo di questa deroga è nuovamente agibile (a partire dal 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del provvedimento) anche se il datore di lavoro l’ha praticata nei mesi scorsi alla luce di analoghe disposizioni normative (data spartiacque è il 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del provvedimento).

 

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, PESCA, ACQUACOLTURA

Estensione esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura anche per la mensilità di GENNAIO 2021. Decontribuzione che si aggiunge a quella già prevista per novembre e dicembre 2020 e disciplinata dal Decreto Ristori (per approfondimenti qui l’elenco dei codici ATECO), con premi INAL che rimangono da pagare.

Contestualmente alla proroga, si armonizza e si aggiorna il riferimento normativo alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (Temporary Framework) ai fini del riconoscimento dell’esonero.


PROROGA TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI

Proroga tutele per lavoratori fragili fino a 30 giugno 2021, anche in questo caso in continuità con disposizioni già in vigore.

Prorogata:

  • l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, senza computo nel periodo di comporto e a meno che prestazione non possa essere eseguita in modalità di lavoro agile (nuova puntualizzazione resasi necessaria anche alla luce di una stratificazione normativa);
  • la regola secondo cui lo svolgimento dell’attività lavorativa avviene di norma in modalità agile, anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione all’interessato (purché ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento contrattuale) o un suo coinvolgimento in attività formative anche da remoto.

La misura è retroattiva a partire dal 1° marzo 2021.

 

FONDI AUTONOMI, REDDITO DI EMERGENZA, REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI

Fondi autonomi

Incremento del Fondo autonomi e professionisti per ulteriori 1,5 miliardi che portano la dotazione di risorse per il 2021 da 1 a 2,5 miliardi di euro (come noto il fondo, introdotto con la legge di Bilancio 2021 e per il quale si attendono tuttavia ancora i previsti decreti attuativi, è finalizzato al riconoscimento di uno specifico esonero dei contributi previdenziali - premi INAIL da pagare - in favore di lavoratori autonomi e professionisti, compresi quelli iscritti alle Casse previdenziali private, con determinati requisiti).

 

Reddito di cittadinanza

Incremento per quest’anno della dotazione di risorse per il Reddito di Cittadinanza per un 1 miliardo di euro e, soprattutto, sempre per il 2021 l’introduzione di un meccanismo di sospensione, in luogo della revoca o decurtazione del beneficio, laddove il destinatario o un componente del suo nucleo familiare venga assunto con uno o più contratti a termine (sempreché reddito familiare rimanga comunque sotto i 10 mila € annui).

 

Reddito di emergenza

Riconoscimento di ulteriori 3 mensilità - marzo, aprile e maggio - di Reddito di Emergenza;

 

Fondo per il reddito di ultima istanza per professionisti

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti con la destinazione di ulteriori 10 milioni alle Casse previdenziali private, a copertura in realtà di risorse da parte loro già anticipate in favore dei relativi iscritti con riferimento alle indennità COVID di competenza del mese di maggio 2020.

 

Naspi

Eliminazione fino a fine 2021 del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini del riconoscimento della NASpI.