DL Sostegni | Contributi e proroga scadenze
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “DL Sostegni” (Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41). Il decreto prevede uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro con misure a sostegno di imprese ed economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, nonché disposizioni dirette a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali.
In questo articolo l’approfondimento di Confcooperative sulle misure del DL Sostegni destinate a imprese e partite Iva:
Contributo a fondo perduto
Proroga dei termini per precompilata IVA
Sospensione riscossione debiti
Sanatoria avvisi bonari
Sospensione obbligo segnalazione crisi d’impresa ADE
Riduzione canone RAI
Proroga esenzione canone occupazione suolo pubblico
Sostegno alle grandi imprese
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FONDO PERDUTO
Beneficiari
La disposizione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto legge;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR (D.P.R. N. 917/86).
Condizioni
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto:
- se l’ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
- ai soggetti con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR2, relativi al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, non superiore a dieci milioni di euro;
Misura
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, si fa riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della predetta partita IVA.
Quanto alle percentuali, sono individuati 5 scaglioni:
- 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e non superiori a 400 mila euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e non superiori a 1 milione di euro;
- 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e non superiori a 5 milioni di euro;
- 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e non superiori a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo massimo del contributo a fondo perduto concedibile non può essere superiore a centocinquantamila euro.
È comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le persone giuridiche.
Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Facoltà di trasformazione in credito d’imposta
Il contribuente avente diritto al contributo a fondo perduto può scegliere, irrevocabilmente, o per l’erogazione o per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Attuazione
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità ai fini della presentazione dell’istanza (da inoltrare per via esclusivamente telematica, anche attraverso intermediari abilitati), il contenuto informativo e i termini entro cui presentare l’istanza.
Il Provvedimento direttoriale è stato subito varato e già da ieri, 23 marzo, l’Agenzia ha pubblicato e reso disponibili online il modello e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-marzo-2021 ).
La procedura prefigurata dall’Amministrazione prevede che a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.
Rinvio
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) circa le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, le attività di controllo e il regime sanzionatorio.
Risorse
Per gli interventi di cui sopra (commi 1-9) sono stanziati complessivamente oltre 11 miliardi di euro.
Norme riguardanti altri contributi a fondo perduto in vigore
È abrogato il contributo a fondo perduto di cui agli articoli 14-bis e 14-ter del decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori), in favore degli operatori aventi sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Viene altresì circoscritto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 104/2020, ai soli Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi e che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti dei comuni stessi.
SOSTEGNI FISCALI GENERALI
Altre disposizioni fiscali sono contenute all’articolo 1 e riguardano:
- l’avvio sperimentale del processo sulla predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle BOZZE dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015) che è rinviato alle operazioni IVA effettuate a partire dal 1° luglio 2021;
- la predisposizione (sempre da parte dell’Agenzia delle entrate) della bozza di dichiarazione annuale IVA a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 20225.
La disposizione differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie.
Inoltre, tenuto conto del prolungamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, con riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie e non tributarie, affidate all’egente della riscossione durante tale periodo, e dopo fino al 31 dicembre 2021, si dispone:
a) la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
b) la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le predette entrate.
La disposizione consente, a date condizioni, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. A tale beneficio possono però accedere soltanto i contribuenti, anche diversi dalle
persone fisiche, che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
L’annullamento dei carichi non si applicherà ai debiti relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
- risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
- imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 22 aprile, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti.
Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa sulla riscossione coattiva delle entrate pubbliche, il decreto preannuncia una imminente riforma, stabilendo in particolare che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 22 maggio 2021, dovrà trasmettere alle Camere una relazione contenente i
criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi
per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
Si prevede la possibilità di addivenire alla definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017- 2018.
La misura riguarda i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che contestualmente abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume di affari nel 2020 rispetto al volume di affari dell’anno precedente. La definizione implicherà l’abbattimento integrale delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Inoltre l’articolo in esame contiene un importante differimento di un istituto di imminente entrata in vigore nell’ordinamento e di rilevante interesse per le imprese, vale a dire l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate, in quanto creditore pubblico qualificato, di segnalare la crisi dell’impresa per l’esistenza di un determinato ammontare di debito tributario scaduto e non versato; obbligo previsto dall’art. 15, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019). Ebbene, con una modifica all’articolo 15, comma 7, del Codice della Crisi di impresa, viene ora differito di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione a carico dell’Agenzia delle entrate.
Oltre alla definizione degli avvisi bonari e varie disposizioni fiscali, l’articolo in esame:
- proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, come già previsto per il 2020 dal decreto legge n. 34/2020 (d.l. Rilancio);
- proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa;
- sposta al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono inviare le certificazioni uniche e entro cui gli stessi sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le predette certificazioni uniche;
- differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i soggetti terzi devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti detrazioni o deduzioni;
- differisce al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Per l’anno 2021 si prevede la riduzione 30 per cento del canone di abbonamento per le radioaudizioni (Canone Rai), per le strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e aperti al pubblico (di cui al regio decreto legge n. 246/38).
È prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
SOSTEGNI GENERALI NON FISCALI
La disposizione autorizza l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione contatore” e “oneri generali di sistema”.
Per tali finalità è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021.
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni, in base alla proposta dalle stesse formulata in sede di auto-coordinamento, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente danneggiate dall’emergenza epidemiologica, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. La ripartizione del Fondo dovrà essere effettuata con DPCM entro il 22 aprile.
A tale intervento si aggiunge un nuovo stanziamento (e un nuovo corrispondente riparto tra le Regioni), pari a 110 milioni di euro, anche questo destinato alle Regioni al fine di erogare contributi e sostegni per le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza.
La disposizione prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il sostegno delle grandi imprese, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di euro 200.000.000, allo scopo di garantire alle cd grandi imprese (ad esclusione di quelle bancarie, finanziarie e assicurative) che si trovano in difficoltà finanziaria a causa della pandemia, di proseguire la propria attività.
Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa agevolmente prospettare il rimborso integrale del finanziamento nel termine massimo di scadenza di 5 anni.
Destinatarie delle previsioni sono, pertanto, le c.d. grandi imprese come individuate dalla normativa UE12 con esclusioni, quindi, delle c.d. PMI. Si considerano grandi imprese quelle con 250 o più dipendenti e con fatturato superiore a 50 milioni di euro ovvero con un bilancio superiore a 43 milioni di euro.
Sono considerate in “temporanea difficoltà” le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni o che si trovano in situazione di difficoltà come
definita dall’articolo 2, punto 18, Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa delle attività.
Non possono, quindi, accedere agli interventi del Fondo, le imprese che si trovano già in difficoltà (come definite dall’articolo 2 del sopra citato Reg. 651/2014), alla data del 31 dicembre 2019. Il Fondo può concedere finanziamenti anche ad imprese in amministrazione straordinaria.
NORME IN MATERIA DI “AIUTI DI STATO”
DL Sostegni | Aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19
I commi da 13 a 17 dell’articolo 1 sono diretti a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle
condizioni e dei limiti fissati nel quadro europeo sugli aiuti di Stato, ai fini della fruizione di una serie di misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea.
Si proroga la durata delle misure fino al 31 dicembre 2021 e si provvede ad innalzare le soglie di concessione degli aiuti.
In particolare:
- si proroga la durata delle misure fino al 31 dicembre 2021;
- nel caso di aiuti di importo limitato, si prevede una soglia pari a 1,8 milioni di euro per le imprese (precedente soglia: 800.000 euro); 225.000 euro per l’impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza: 100.000 euro) e 270.000 euro per l’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (precedente soglia: 120.000 euro);
- nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate, la soglia è stata aumentata fino a 10 milioni di euro.