DETTAGLIO

DPCM 2 MARZO | I divieti anti Covid fino al 6 aprile

DPCM 2 MARZO | I divieti anti Covid fino al 6 aprile

Le misure anti-contagio in vigore da domani 6 marzo  

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   dpcm,   covid

È stato pubblicato, nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2021, il DPCM 2 marzo 2021 (all.1-2) con cui vengono adottate nuove e ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021 (v. CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 3/2021) e sono efficaci dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, ad eccezione di quelle di cui all’dell’articolo 7, (riguardanti la cd “zona bianca”), la cui efficacia, invece, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (cioè, dal 3 marzo 2021).

Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021, continuano ad applicarsi fino al 6 aprile 2021.

 

COVID – DPCM 2 MARZO | MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

ART. 1. USO OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE DI DISTANZIAMENTO

Viene confermato l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Fanno eccezione a tali obblighi, in luogo chiuso e all’aperto, i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

ART. 2. MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 15/2021, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato lo spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o ragioni di necessità. È in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

È fatto obbligo ai soggetti con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

 

ART. 3. ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

Le attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con a carattere socio assistenziale, socio-educativo, occupazionale, sanitario e socio-occupazionale, sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.

Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori e comunque alle stesse persone è sempre consentito lo svolgimento delle attività motorie anche all’aperto.

 

ART.4. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali dovranno essere rispettate le prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (di cui all’allegato 12 del provvedimento in esame); nonché, per le parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali (allegato 13 al DPCM) e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 al DPCM).

 

ART.5. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Sull’intero territorio nazionale, si applicano, altresì, le seguenti misure:

- il personale sanitario dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;

- allo scopo di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale di caricare il “codice chiave” nel caso di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App;

- le associazioni di categoria e i sindaci, dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.

 

ART.6. MISURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente dovrà organizzare il proprio ufficio garantendo, su base giornaliera o settimanale, lo svolgimento del lavoro con modalità a distanza nella più alta percentuale possibile.

 

LE ZONE: BIANCA, GIALLA, ARANCIONE E ROSSA

Ai sensi dell’art. 1, c. 16-septies, D.L. 33/2020, sono denominate:

a) “Zona bianca”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) “Zona arancione”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

c) “Zona rossa”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

d) “Zona gialla”; le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c)5.

 

 

MISURE DI CONTENIMENTO CHE SI APPLICANO IN ZONA “BIANCA”

Con ordinanza del Ministro della salute (ex articolo 1, comma 16-bis, D.L. n. 33/2020), sono individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 o c.d. “Zona o area bianca”.

In tali zone non saranno applicate le misure restrittive disposte con i DPCM (per le zone rosse, arancioni e gialle) e le attività saranno regolamentate dai Protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Restano comunque sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le fiere, i congressi e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati e la partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive6.

 

MISURE DI CONTENIMENTO IN ZONA “GIALLA”

Nella Zona gialla si applicano le misure previste nel decreto in esame ad esclusione di quelle previste per la Zona arancione e per la Zona Rossa.

ART. 9. MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI IN ZONA GIALLA

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 15/2021, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

ART. 10. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali, le altre misure di contenimento e le prescrizioni imposti dal questore competente.

 

ART. 11. MISURE CONCERNENTI LUOGHI OVE POSSONO CREARSI ASSEMBRAMENTI

Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fatto obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’entrata del locale un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammissibile contemporaneamente, in base ai protocolli e alle linee guida vigenti8.

È confermato il divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze, salvo per gli accompagnatori di pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con caratteri di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge

n. 104/1992, che possono anche prestare assistenza nel reparto di degenza, nel pieno rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.

 

ART. 12. LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE

L’accesso ai luoghi di culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire il distanziamento tra le persone di almeno un metro.

 

ART. 13. CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE E RIUNIONI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche, congressuali e simili, in presenza. Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle modalità a distanza.

 

ART. 14. MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

L’accesso a musei e agli altri luoghi di cultura è consentito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che le strutture, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché del flusso dei visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata e in ogni caso tale da evitare assembramenti e che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

A partire dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è garantito a condizione che l’ingresso sia prenotato on line o telematicamente con almeno un giorno di anticipo. Il tutto nel pieno rispetto dei Protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza permanenza Stato-Regioni.

Sono aperte, altresì, le mostre alle medesime condizioni.

 

ART.15. SPETTACOLI, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI, FESTE, CERIMONIE, SAGRE E FIERE

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live- club o all’aperto.

A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club e altri spazi simili all’aperto, possono essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati, sempre che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sia per il personale che per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

 

ART. 16. CENTRI CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVI, SALE DA BALLO E DISCOTECHE, FESTE, CERIMONIE, SAGRE E FIERE

Sono sospese anche le attività di centri ricreativi, centri sociali e culturali e tutte le attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Vietate le feste nei luoghi chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo svolgimento di celebrazioni civili o religiose. Vietate le sagre, fiere e ogni altro evento analogo.

 

ART. 17. ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA

Viene consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto, purché nel pieno rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo sia necessaria la presenza di accompagnatori per i minori o per i soggetti non totalmente autosufficienti. Sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, ad eccezione di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che effettuino la prestazione di livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative e terapeutiche.

Ferma restando la sospensione delle attività di palestre e piscine, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Sospesa, altresì, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative a sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

ART. 20. ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI E DEI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Sono sospese le attività di sale gioco, scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, e le attività dei parchi tematici e parchi divertimento.

 

ART.21. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta confermata la didattica in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, ma è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione, salvo per i bambini di età inferiore a 6 anni, o per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, invece, dovranno essere adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza.

La restante parte della popolazione studentesca dovrà valersi della didattica a distanza (didattica digitale integrata).

Tuttavia, la sospensione, anche nelle Zone gialle, delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, può essere disposta dai Presidenti delle Regioni o province autonome, anche in ambito comunale in cui gli stessi Presidenti regionali abbiano adottato misure più restrittive, nonché in tutte le aree regionali o provinciali in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Resta salva la possibilità di svolgere la didattica in presenza nel caso di laboratori o al fine di mantenere una relazione educativa diretta a garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi particolari.

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia.

I soggetti proprietari degli immobili possono autorizzare, di concerto con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore degli immobili stessi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali. Tali attività dovranno essere svolte con personale qualificato e con l’obbligo per i gestori di adottare protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui Allegato 8, nonché procedure di pulizia e di sanificazione necessarie.

Alle stesse condizioni possono essere utilizzati centri sportivi pubblici e privati.

 

ART. 22. VIAGGI DI ISTRUZIONE

Ancora vietati i viaggi d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche e simili, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, salvo le attività collegate a percorsi di orientamento e le attività di tirocinio.

 

ART. 23. UNIVERSITÀ

Anche le Università dovranno organizzare i corsi tenendo conto del quadro epidemiologico della Regione di appartenenza, con l’utilizzo di “didattica in presenza o a distanza”.

 

ART. 25. CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione, sia pubblici che privati, possono svolgersi con modalità a distanza15. Consentiti, in presenza in azienda, solo ed esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL.

 

ART.26. ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali posti all’interno di centri commerciali, dei mercati, parchi commerciali, gallerie commerciali e simili, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie, collocati all’interno degli stessi.

 

ART. 27. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, ma solo per i clienti che vi siano alloggiati. Consentite, altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali.

Tuttavia, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.00. Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 

ART. 28. ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni1.

 

ART.29. ATTIVITÀ INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONA, NONCHE’ AI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ALTRE ATTIVITÀ CHE RESTANO GARANTITI

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l ’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, conformemente ai criteri indicati nell’Allegato 10.

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le attività delle filiere che forniscono beni e servizi, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

 

ART. 30. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Rispetto alle attività professionali, è fortemente raccomandato:

- lo svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere svolte nel proprio domicilio o a distanza;

- di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale;

- di implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

 

ART 31. TRASPORTI

Sul fronte del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, ad esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un riempimento non superiore al 50% della capienza. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

 

 

MISURE DI CONTENIMENTO IN ZONA ARANCIONE

Art. 35 (SPOSTAMENTI); ART. 36 (MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA); ART. 37 (SERVIZI DI RISTORAZIONE).

Dal 1° giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze del Ministro della salute nella Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nelle Zone arancioni saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:

· divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori ricompresi negli scenari in esame, salvo per motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti per garantire lo svolgimento della didattica in presenza, laddove ammessa, e il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione. Il transito sui territori ricompresi negli scenari in esame è consentito qualora sia necessario per raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

· divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di abitazione, domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non usufruibili nel proprio comune. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. n. 15/2021). Sono, però, consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri dai relativi confini con esclusione, però, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

· sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.00. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;

·  sospese le mostre e i servizi di apertura la pubblico dei musei e degli altri istituti della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono espletati dietro prenotazione e degli archivi;

· sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live- club e locali simili o anche all’aperto.

Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in relazione all’andamento del rischio epidemiologico.

Tutte le altre misure applicabili sull’intero territorio nazionale, con la sola esclusione di quelle dettate per i territori collocati nelle Zone rosse, di cui si dirà in seguito, si applicano anche ai territori classificati come appartenenti alle Zone arancioni.

 

MISURE DI CONTENIMENTO CHE SI APPLICANO IN ZONA ROSSA

ART. 39. DISPOSIZIONI APPLICABILI IN ZONA ROSSA; Art. 40 (SPOSTAMENTI); ART. 41 (ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA); ART. 42 (MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA); ART. 43 (ISTITUZIONI SCOLASTICHE); ART. 44 (CORSI DI FORMAZIONE); ART. 45 (ATTIVITÀ COMMERCIALI); ART. 46 (SERVIZI DI RISTORAZIONE); ART. 47 (SERVIZI ALLA PERSONA); ART. 48 (ATTIVITÀ LAVORATIVA)

Dal 1° giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze del Ministro della salute nella Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nelle Zone rosse saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:

· divieto di spostamenti in entrata e uscita nei territori ricompresi nello scenario in esame, anche all’interno dei territori stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti diretti a garantire lo svolgimento della didattica, laddove ammessa in presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio, residenza o abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora sia necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, di studio o motivi di salute. Ai sensi dell’articolo 2, del recente decreto legge n. 15/2021, è vietato anche lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (precedentemente consentito);

· sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri termali e le competizioni sportive, lo svolgimento di sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività di formazione e avviamento riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni altra attività connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti promozione sportiva 19;

· sospese mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono svolti dietro prenotazione e gli archivi;

· svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria20;

· sospese le attività didattiche in presenza di Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da svolgere esclusivamente a distanza. I corsi per i medici di formazione specialistica, di formazione specifica in medicina generale, i tirocini delle professioni sanitarie, possono se necessario, proseguire in presenza;

· sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 23 del decreto in esame, sia presso esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e grandi strutture, anche nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito esclusivamente per le predette attività e fermo restando la chiusura degli stessi centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le farmacie, parafarmacie, edicole, librerie e tabaccai;

· sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.00. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;

· sospese le attività riguardanti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 24 al decreto in esame (sono sospesi anche i servizi di barbieri e parrucchieri);

· obbligo per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a distanza.

· sospese le attività riguardanti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 24 al decreto in esame (sono sospesi anche i servizi di barbieri e parrucchieri);

· obbligo per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a distanza.

Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in relazione all’andamento del rischio epidemiologico.

Tutte le altre misure applicabili sull’intero territorio nazionale, in quanto compatibili, si applicano anche ai territori classificati come appartenenti alle Zone rosse.

 

ALTRE MISURE

ARTT. DA 49 A 53. SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Particolari misure sono dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori individuati dall’elenco E dell’allegato 20 del decreto in commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ART. 56. TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO

Con decreto del Ministro della salute è istituito presso lo stesso Ministero, un Tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministro della salute, dell’Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome e da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico come individuati dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, tenuto conto anche delle nuove varianti del virus.