Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 741 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA”.
Le disposizioni dell’ordinanza varranno dal 5 marzo al 14 marzo 2021 con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.
L’ordinanza ha per presupposto la constatazione che “la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alla presenza di varianti che stanno coinvolgendo le classi di età più giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus”. Per questo la Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia ha “condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza, formulando quindi la raccomandazione di applicare all’intero territorio della Regione Lombardia, oltre alle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021) previste dalla predetta Ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021, ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dal contagio”.
SCUOLA: TORNA LA DAD. LE MISURE PER MEDIE, SUPERIORI, INFANZIA E UNIVERSITÀ
Sulla base dell’ordinanza, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, cosiddetta “zona arancione” (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (Ie FP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
4. sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
DIVIETO SPOSTAMENTI SECONDE CASE
Con riguardo agli spostamenti verso le seconde case:
- non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità
INGRESSO ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
DIVIETO UTILIZZO AREE GIOCO E SPORT
Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
DPCM 2 MARZO
Restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del D.P.C.M. 2 marzo 2021), ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.