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Covid | Spostamenti, le nuove misure

Covid | Spostamenti, le nuove misure
Il Decreto Legge 15 del 23 febbraio 2021

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: zona rossa,   zona arancione,   covid,   spostamenti,   zona bianca,   zona gialla

È stato pubblicato in G.U. il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 contenente ulteriori misure urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale, ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (GU n. 45 del 23 febbraio 2021).

 

DECRETO LEGGE SPOSTAMENTI: LE NUOVE MISURE

Allo scopo di garantire la certezza relativa all’ambito territoriale di applicazione delle misure di contenimento sul territorio nazionale, con l’articolo 1 del decreto in commento, si modifica l’articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, inserendo il comma 16-septies che fornisce una qualificazione normativa alle c.d. “zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa” e “zona bianca”, già ampiamente utilizzate, quali destinatarie delle disposizioni contenute nei commi 16-quater e 16-quinquies dello stesso articolo 1, del citato decreto legge n. 33/2020 e caratterizzate da un diverso tipo di scenario (1, 2 e 3), un differente grado di rischio epidemiologico e un’incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.

 

Conseguentemente, vengono qualificate:

a) “zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, collocandosi in uno scenario di tipo 1 e con un livello basso di rischio;

b) “zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché quelle con analoga incidenza settimanale dei contagi che si collocano in uno scenario di tipo 1, ma con un livello di rischio alto;

c) “zona rossa”, le Regioni di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;

d) “zona gialla”, le Regioni nei cui territori sono presenti parametri diversi da quelli indicati nelle lettere (a), b) e c).

 

Il provvedimento prevede, inoltre, (articolo 2) che, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse Regioni o province autonome; sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito, comunque, il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
  • all’interno dell’ambito regionale della “zona gialla” e nell’ambito comunale della “zona arancione”, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale possibilità è esclusa nelle “zone rosse”, (contrariamente a quanto precedentemente disposto dal decreto-legge n. 2/2021 che la consentiva fino al 5 marzo p.v.), in quanto in tali zone la misura ha rappresentato un’eccezione al divieto di spostamento all’interno dei relativi territori che non si è ritenuto di poter ulteriormente prorogare tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
  • nel caso in cui gli spostamenti siano limitati al solo ambito comunale (per effetto delle ordinanze del Ministro della salute adottate in base alle risultanze del monitoraggio dei contagi) sono, però, consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri dai relativi confini con esclusione, però, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Le violazioni delle disposizioni sopra riportate sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 19/2020.