DETTAGLIO

UO Sociosanitarie | Costi Covid, incremento tariffario 2020

UO Sociosanitarie | Costi Covid, incremento tariffario 2020

Le delibere di Regione Lombardia 

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: sociosanitario,   2020,   indennizzi Covid

La Giunta Regionale ha approvato la DGR “determinazioni attuative dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della LR 24/2020 recanti disposizioni relative a misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle unità d’offerta della rete territoriale extraospedaliera - esercizio 2020”.

La delibera, frutto di un lavoro di confronto costante con Regione Lombardia svolto da Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia Welfare, insieme alle altre rappresentanze del settore sociosanitario, costituisce una delle basi per consentire a tutte le Unità di Offerta Sociosanitarie della nostra Regione, di raggiungere il 100% del budget assegnato nel 2020.

Questa delibera infatti assicura il riconoscimento dei costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2 da parte degli erogatori della rete territoriale dei servizi sociosanitari, in funzione del mantenimento di tutti gli standards strutturali previsti e del contestuale innalzamento del livello assistenziale riservato agli ospiti e assistiti, in considerazione della riduzione delle attività rese, anche a favore di utenza non tipica, dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all’epidemia, determinando il valore dell’incremento tariffario ex art. 2 della L.R. 24/2020, per singole giornate di cura o per singole prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali, secondo i criteri stabiliti al comma 2 dell’art. 2 della Legge 24/2020.

L’incremento tariffario disposto dal comma 2 dell’art. 2 della L.R.24/2020, si applica, in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 della L.R. 24/2020, a tutte le prestazioni erogate ai sensi del capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) nell’ambito di rapporti contrattuali che regolano la possibilità di produzione per conto del SSR, quindi a tutti i soggetti accreditati e contrattualizzati con Regione Lombardia, con riguardo ai contratti che prevedono un tetto di budget e all’interno del 100% del budget stesso per il 2020. Rientrano pertanto nell’ambito oggettivo di applicazione dell’incremento tariffario definito dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. 24/2020 le seguenti Unità di offerta:

le attività erogate nell’ambito della rete d’offerta tradizionale

- RSA/RSD

- CURE INTERMEDIE (SPECIALISTICA, GENERAL GERIATRICA, MANTENIMENTO);

- ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA;

- RIABILITAZIONE AMBULATORIALE, DOMICILIARE E CICLO DIURNO CONTINUO;

- SERVIZIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO MEDIA INTENSITA’ PER MINORI (SRM)

- COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

- SERVIZI AMBULATORIALI PER LE DIPENDENZE (SMI);

- CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E RESIDENZIALI (HOSPICE);

- ADI;

- PSICHIATRIA (RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE, AMBULATORIALE);

- NEUROPSICHIATRIA (RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE, AMBULATORIALE)

- CDD/CDI/CSS

- CONSULTORI

 

le seguenti attività innovative/sperimentali:

- RSA APERTA

- SPERIMENTAZIONI (CASE MANAGEMENT, COUNSELING AUTISMO, RIABILITAZIONE MINORI EX DGR 3239, VILLAGGIO ALZHEIMER, POST ACUTA HOMELESS)

- PROGRAMMI INNOVATIVI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA

- GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)

 

Non rientrano pertanto nel campo di applicazione della L.R. 24/2020, i contratti sottoscritti dalle ATS per le seguenti attività:

- RESIDENZIALITA’ LEGGERA E RELIGIOSI

- COMUNITA’ MINORI VITTIME DI ABUSI/MALTRATTAMENTI

- DEGENZE DI COMUNITA’

- DEGENZE DI SORVEGLIANZA

- DEGENZE SUB ACUTE e altre attività di carattere sanitario non rientranti nel capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2021

L’incremento tariffario per il 2020 riguarda tutto il periodo emergenziale, mentre per il 2021, sarà definito con altra deliberazione.

L’incremento tariffario unitario è fissato in 12€ si applica per lo stesso valore assoluto a tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione previsto al paragrafo B) del presente allegato e si applica, come previsto al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 24/2020 “ (….) per singole giornate di cura o per singole prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali”.

Documenti da scaricare