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Vaccino anti-Covid | Obbligatorio per i lavoratori?

Vaccino anti-Covid | Obbligatorio per i lavoratori?

I casi di sospensione del dipendente e gli obblighi per il datore di lavoro in caso di  rifiuto vaccinazione anti-Covid

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid,   vaccino anti-covid,   obbligo dipendente vaccino anti-covid,   licenziamento,   sospensione

Vaccinazione anti-COVID-19 dei lavoratori

La vaccinazione anti-Covid è obbligatoria? Quali sono le conseguenze nel caso in cui un lavoratore non voglia sottoporsi al vaccino anti-Covid? Sono state numerose le richieste di chiarimento pervenute a Confcooperative in merito alla discussione legata alla vaccinazione anti-COVID-19 dei lavoratori.


+++ Aggiornamento: Covid, obbligo vaccino personale sanitario e scudo penale vaccinatori +++

 

Per dare una risposta Confcooperative ha chiesto un parere sui comportamenti che possono essere attivati nei diversi comparti in cui operano le imprese cooperative e, conseguentemente, del differente rischio di contagio sul luogo di lavoro.

Sono considerazioni valide in questo lasso temporale e, pertanto, ragionate rispetto alla situazione generale attuale, fermo restando che potrebbero emergere ulteriori novità sia sul fronte della campagna vaccinale sia sul piano normativo.




Obbligo vaccino anti-Covid | Cooperative settore sociosanitario e altri comparti

Nelle imprese cooperative operanti nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, nonché in quelle direttamente impegnate in attività di supporto alla prevenzione del contagio da Covid-19 (es. sanificazione ambienti, pulizie, etc.) o in tutte le altre tipologie d’impresa, anche con contatto con il pubblico o che svolgono attività di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale si rimanda al parere dettagliato inviato da Confcooperative alle cooperative aderenti nella circolare 6/2021 - APPROFONDIMENTO COVID-19 E PROFILI GIURIDICI SULLA VACCINAZIONE DEI LAVORATORI.

 

Vaccinazione anti-Covid| Nessun obbligo per il dipendente

+++ Aggiornamento: Covid, obbligo vaccino personale sanitario e scudo penale vaccinatori +++


Il datore di lavoro non è legittimato a imporre al lavoratore dipendente l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione.

L'indicazione deriva dall’assenza di una norma che imponga l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, unitamente al disposto costituzionale (art. 32 Cost.) secondo cui un trattamento sanitario non può essere imposto se non per disposizione di legge.

Non appare sufficiente a sostenere un potere coercitivo tout court in capo al datore di lavoro in base all'’ipotesi che un obbligo vaccinale possa derivare dall’applicazione dell’art. 2087 c.c. in base al quale:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

 

Rifiuto vaccinazione anti-Covid | Quali conseguenze per il dipendente?

Nonostante la non obbligatorietà, non sottoporsi al vaccino anti-Covid potrebbe avere delle conseguenze per il dipendente?  

 

+++ Aggiornamento: Covid, obbligo vaccino personale sanitario e scudo penale vaccinatori +++


SOSPENSIONE TEMPORANEA IN ASSENZA DI VACCINO ANTI-COVID

Inidoneità alla mansione | Quando il lavoratore può essere sospeso

Se da un lato si registra l’assenza di un obbligo generalizzato alla vaccinazione dei lavoratori, dall’altro, in determinati casi ben specifici il datore di lavoro, di concerto con il medico competente nell’esercizio dell’attività di sorveglianza sanitaria, può disporre la sospensione di un lavoratore per inidoneità alla mansione.

La strada della sospensione per inidoneità alla mansione risulterebbe eventualmente praticabile soprattutto a fronte del rifiuto di un lavoratore a vedersi somministrato il vaccino qualora venisse chiamato nell’ambito della campagna in corso.

La procedura di sospensione e l’eventuale inidoneità alla mansione deve essere necessariamente gestita e valutata dal medico compente, alle cui indicazioni il datore di lavoro deve attenersi scrupolosamente.

Inidoneità alla mansione | Gli obblighi del datore di lavoro

Secondo quanto previsto dall’art. 42 del T.U. 81/2008, un giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente comporta l’onere per il datore di lavoro di adibire ove possibile il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, di livello inferiore con il mantenimento del medesimo trattamento economico (c.d. onere di repechage).

Laddove tale soluzione non fosse praticabile, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro ha la facoltà di sospendere il dipendente dal servizio e dalla retribuzione fino al momento in cui la situazione non trovi una sua definizione.

Inidoneità alla mansione | Il licenziamento

Gli orientamenti giurisprudenziali escludono ’ipotesi di un licenziamento - per giustificato motivo oggettivo - trattandosi nei casi in questione di un’eventuale inidoneità temporanea e non permanente. 

Un lavoratore dimostratosi indisponibile a collaborare per l’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel DVR della sua impresa è da ritenersi comunque passibile di una sanzione disciplinare

In questo senso, il datore può perseguire un licenziamento - legittimo in questo caso – a fronte di una violazione particolarmente grave e reiterata, come ad esempio, il rifiuto ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali banalmente la mascherina nell’attuale contesto pandemico.


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