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Cumulabilità credito di imposta e Psr: quali condizioni?

Cumulabilità credito di imposta e Psr: quali condizioni?

I limiti e le percentuali fissati dall'Unione Europea

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   credito d'imposta,   Psr

In Italia con la legge di Bilancio per l’anno 2020 si prevede un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e un credito di imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, per sostenere la competitività delle imprese e per favorire i processi di transizione digitale.

È sorta dunque una questione in merito alla possibilità di cumulare questa agevolazione fiscale con i contributi dei Programmi di Sviluppo Rurale, per questo la Regione Sicilia ha chiesto un chiarimento direttamente alla Commissione Europea.

La Commissione Europea si è espressa in merito, affermando che è possibile la cumulabilità tra il credito di imposta e il sostegno del PSR, in quanto il credito di imposta non si configura come aiuto di Stato; ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013. In particolare nell’allegato viene specificato che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali nel settore agricolo il limite massimo fissato è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Questa percentuale può essere maggiorata di un ulteriore 20% per:

  • Giovani agricoltori.
  • Gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.
  • Le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
  • Gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI (Partenariato Europeo per l’innovazione) (PSR 16.1.01)
  • Gli investimenti collegati alle misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica) del PSR.

Nel caso invece di investimenti in immobilizzazioni materiali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, il limite massimo fissato è sempre pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile e tale aliquota può essere maggiorata di un ulteriore 20% solo per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI (PSR 16.1.01) o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.

Infine si ricorda che il credito di imposta può essere cumulato con le agevolazioni previste dal PSR, che abbiano i medesimi per oggetto i medesimi costi.