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Covid, proroga ammortizzatori sociali | Chiarimenti Inps

Covid, proroga ammortizzatori sociali | Chiarimenti Inps
Per il periodo 16 novembre-31 gennaio 2020

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Ammortizzatori sociali,   Coronavirus,   FIS,   cassa integrazione,   cigo,   cigd,   covid

L’INPS fa il punto sulle nuove disposizioni riguardanti la proroga degli ammortizzatori sociali per ulteriori 6 settimane da richiedere per il periodo 16 novembre-31 gennaio 2020, con la CAUSALE “COVID-19 DL 137” ora disponibile.

 

Nel dettaglio:


Ammortizzatori sociali, chi può fare domanda

La Circolare INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 ricapitola il quadro normativo dei diversi provvedimenti "Ristori" sottolineando come possano beneficiare di queste ulteriori settimane di CIGO-FIS-CIGD solo datori di lavoro già autorizzati da INPS per tutto il periodo di 18 settimane previste dal D.L. 104/2020 - si può comunque fare la domanda anche in assenza di autorizzazione – o, a prescindere da tale condizione per cui eventualmente anche per la prima volta, quei datori di lavoro operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività come disciplinate nei diversi DPCM (da ultimo quello del 3 dicembre) e riportati negli Allegati  1 e 2 al D.L. Ristori-bis (n. 149/2020).

 

Procedure ammortizzatori sociali e contributo addizionale

Operativamente sono riproposte le procedure già in uso da tempo per gli ammortizzatori COVID: sia la regola secondo cui dalle 6 settimane andranno scalati periodi di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati qualora ricadano dopo il 15 novembre, sia il versamento CONTRIBUTO ADDIZIONALE, da cui vengono ora esonerati anche i datori di lavoro operanti nei settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020.

Pertanto il contributo addizionale, diverso come noto in funzione della perdita di fatturato, non andrà versato:

  • dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20%;
  • da quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
  • nonché, ora, anche da quei datori di lavoro di cui sopra operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività.

L'esenzione è stata introdotta solo relativamente alle nuove 6 settimane di proroga di ammortizzatori COVID, ma l’INPS, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, dando un’interpretazione sistematica delle disposizioni entrate via via in vigore, riconosce opportunamente che i datori di lavoro operanti nei settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020, vanno esonerati dal versamento del contributo addizionale anche con riferimento a settimane di ammortizzatori COVID richieste ai sensi del Decreto 104/2020 purché decorrenti DAL 16 NOVEMBRE.

Rispetto ai lavoratori tutelati dai medesimi trattamenti l’INPS ribadisce che le 6 settimane di proroga di CIGO-FIS-CIGD riguardano, come chiarito dall’art. 12 del D.L. 149/2020, LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DEI DATORI DI LAVORO RICHIEDENTI AL 9 NOVEMBRE 2020.

Nella circolare si richiama anche quanto precisato dall’art. 13 del D.L. 157/2020, vale a dire l’applicazione di questa regola anche per la fruizione delle 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal D.L. Agosto che, quindi, sono riconducibili analogamente ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (e non solo, come precedentemente stabilito, per lavoratori in forza nelle stesse imprese alla data del 13 luglio u.s.).

Dato che quest’ultimo chiarimento è intervenuto in modo tardivo, anche in questo caso su conforme parere ministeriale, l’INPS consente la possibilità per datori di lavoro che abbiano già presentato domande di ammortizzatori COVID-19 a valere sul D.L. 104/2020 di integrare le istanze già utilmente trasmesse con l’indicazione esclusiva dei nuovi lavoratori risultanti alle loro dipendenze alla data del 9 novembre 2020 (cfr. paragrafo 1.3 della circolare).

Datori che non hanno mai presentato domanda di ammortizzatori sociali

Diversamente, per i datori di lavoro che non abbiamo presentato ancora alcuna domanda per fruire delle 18 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. Agosto, anche per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre sarà possibile inviare istanze unicamente a partire da novembre, dovendosi applicare la regola generale di presentazione delle istanze entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.


Nessuna proroga CISOA comparto agricolo 

Infine, ricordiamo che con i provvedimenti Ristori non si è intervenuti relativamente al settore agricolo per un’ulteriore proroga sul fronte della CISOA con causale COVID.