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Rinnovato il CCNL per le cooperative di trasformazione agroalimentare

Rinnovato il CCNL per le cooperative di trasformazione agroalimentare

Le novità su: aumenti, lavoro agile, welfare, permessi, formazione. Approvato anche il protocollo contro discriminazioni e molestie

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: cooperative,   CCNL,   trasformazione agroalimentare

Rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione dei prodotti alimentari: l’accordo di rinnovo è stato siglato il 2 dicembre da Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI – Agrital e FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL. L’accordo ha una vigenza quadriennale: dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2023 e prevede un aumento dei minimi tabellari, a parametro medio 137, di euro 62,57 (pari a circa un + 4,43%), che va a sommarsi all’importo di 21 euro già riconosciuto nel corso dell’anno 2020.  È stato anche inserito un elemento aggiuntivo della retribuzione che decorrerà dal 1° aprile 2023 e che inciderà esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.

Viene modificata la disciplina dell’elemento di garanzia dovuto dalle cooperative che non hanno in essere una contrattazione di secondo livello relativa al premio per obiettivi. Questa nuova disposizione sostituisce quella precedente e i nuovi importi decorreranno da aprile 2023.

Gli aumenti per il periodo 2021-2023 sono così scaglionati:

Welfare

Per la parte normativa il capitolo welfare e bilateralità ha visto un aumento complessivo di euro 4,50 a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale aumento è stato così distribuito: euro 3,50 sulla sanità integrativa al fine di aumentare le prestazioni sanitarie anche in considerazione della grave crisi pandemica che espone i lavoratori a far fronte a nuovi costi sanitari (articolo 64); euro 1,00 a favore della promozione della bilateralità per aumentare l’adesione dei lavoratori alle forme di welfare contrattuale (assistenza sanitaria e previdenza complementare).

 

Permessi e congedi

Viene concesso al lavoratore padre un giorno in più di permesso retribuito nel caso di nascita del figlio (da uno a due giorni). Vengono previste 8 ore di permesso non retribuito per l’inserimento all’asilo nido del figlio fino a 36 mesi. È stato aumentato di un anno l’arco temporale (età del figlio da tre a otto anni passa a tre a nove) in cui il lavoratore genitore può usufruire di permessi non retribuiti per accudire il figlio malato. Viene inserito un nuovo permesso retribuito di due mezze giornate all’anno per accudire il genitore anziano (di età superiore ai 75 anni) in assenza di utilizzo della legge 104/1992.

 

Formazione, lavoro agile e ferie solidali

Viene riscritta la disciplina del lavoro agile adottata da molte imprese e lavoratori in questo particolare momento storico.  A tal riguardo la nuova disciplina pone alcuni principi sul luogo e sull’orario di lavoro, nonché su eventuali rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore in ragione di tale modalità lavorativa. Naturalmente viene lasciata ampia facoltà di ulteriore definizione delle regole nell’ambito degli accordi aziendali o individuali. Prevista anche la non sanzionabilità disciplinare del lavoratore che, fuori dell’orario di lavoro, disattiva le strumentazioni, fatto salvo diverse intese a livello aziendale o di accordo individuale.

Anche la disciplina delle ferie e ROL solidali viene inserita nel contratto per dare una risposta di solidarietà tra lavoratori.

Per quanto riguarda la formazione, si è dato molto risalto alla possibilità di poter fare formazione attraverso mezzi tecnologici e su materie che raccolgano le sfide del futuro per la filiera cooperativa agroalimentare (innovazione tecnologica, agricoltura di precisione, economa circolare).

Importante anche l’aver recepito il protocollo Confederale contro discriminazioni, molestie sessuali e mobbing.

Tra gli elementi che fanno risaltare la specificità cooperativa del contratto si segnala anche la previsione sull’anticipo della malattia effettuata dalla cooperativa allo stagionale iscritto in agricoltura: in questa circostanza, se alla cessazione del rapporto di lavoro INPS non ha provveduto al relativo rimborso, la cooperativa potrà trattenerla in sede di liquidazione dell’ultima retribuzione.