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Covid, Dpcm spostamenti festività natalizie

Covid, Dpcm spostamenti festività natalizie
 Dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: dpcm,   covid,   Natale

Festività natalizie, il nuovo Dpcm dal 4 dicembre al 15 gennaio

Al fine di controllare e contenere la diffusione dell’infezione da SARS- COVID 19 anche in vista del prossimo periodo di festività natalizie è stato emanato un nuovo DPCM il 3 dicembre 2020 che sostituisce il precedente del 3 novembre 2020 e che esplica i suoi effetti a partire dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Affinché il provvedimento potesse esplicare i suoi effetti per un periodo di tempo sufficiente a coprire l’intero periodo festivo è stato necessario intervenire preventivamente sul Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 che originariamente attribuiva al Presidente del Consilio dei Ministri il potere di adottare con proprio provvedimento misure urgenti per evitare la diffusione del contagio per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore a 30 giorni. Con il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 tale limite temporale è stato ampliato fino a 50 giorni.

 

Divieto spostamenti

L’approvazione di un provvedimento avente forza di legge (un decreto legge) si è reso altresì necessario in funzione delle forti restrizioni alla libertà di spostamento sul territorio nazionale introdotte a scopo precauzionale per il periodo delle festività natalizie. Il D.L. n. 158 ha infatti previsto (a prescindere dalla situazione epidemiologica dei territori) che:

- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

- nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

 

Misure restrittive in Lombardia

La regione Lombardia, originariamente collocata nello scenario di massima gravità (cosiddetta zona rossa) dall’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, all’esito del monitoraggio della situazione epidemiologica, è stata riclassificata nello scenario di “elevata gravità” (cosiddetta zona arancione) con ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 27 novembre 2020 i cui effetti si sono prodotti a far data dal 29 novembre e dovrebbero terminare il 3 dicembre.

Rimane ferma la regola in base alla quale l’eventuale riclassificazione del territorio regionale in un livello di minore gravità (ulteriore passaggio in cosiddetta “zona gialla”) richiederà il perdurare per 14 giorni di un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive (quelle vigenti proprie della zona “arancione”), e quindi non prima dell’11 dicembre 2020.

Alla Lombardia oggi si applicano le misure indicate nell’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, oltre che quelle generali elencate nell’articolo 1 (per gli aspetti non direttamente disciplinati dall’articolo 2,

Di seguito si delinea il quadro delle misure previste per il territorio regionale, con indicazione delle novità introdotte dal DPCM a livello generale (valide per tutti i territori) e quelle specifiche per il livello di rischio attualmente riconosciuto al territorio regionale.

 

Limitazioni alla libertà di spostamento

Sono confermate le restrizioni alla libertà di spostamento al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, con conseguente obbligo di munirsi di autocertificazione in relazione a “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di saluteovvero per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed è consentito il transito sul territorio regionale qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.

Non è prevista alcuna limitazione agli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

Rimane fermo il divieto introdotto su tutto il territorio nazionale dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo per gli spostamenti- esteso alle 7.00 del giorno successivo per il 1° gennaio 2021- salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Vale anche per il territorio regionale quanto prescritto in generale dal DPCM sulla possibilità di chiusura per tutta la giornata o in determinate fasce orarie al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

Attività commerciali

Ferma la generale riapertura di tutti gli esercizi commerciali, restano chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021 l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

 

Servizi di ristorazione

È confermata la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Attività sportiva e impianti di sci

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Sono altresì consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Solo a partire dal 7 gennaio 2021 potranno riaprire gli impianti di sci agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

 

Attività didattica e formazione

Sono riprese in presenza fisica anche le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado (quelle della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado non si erano interrotte neanche in precedenza).

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado continuano ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza.

Hanno potuto riprendere in presenza le sole attività formative degli insegnamenti universitari relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Per le restanti attività, le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza.

Su tutto il territorio nazionale è previsto che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

 

Le altre attività economiche ed i servizi sociali e sociosanitari per disabili

Le attività produttive industriali e commerciali, diverse da quelle espressamente sospese, proseguono rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario proseguono alle medesime condizioni già previste dai precedenti provvedimenti.

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