L’INPS nella tarda serata di venerdì 13 novembre 2020 ha emanato una nuova circolare relativa alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come disciplinata ai sensi del D.L. Ristori (art. 13) e del D.L. Ristori-bis (art. 11).
Come si ricorderà, avevamo avuto modo di sottolineare qualche incongruità nella circolare n. 128 del 12 novembre 2020 perché, a nostro avviso, INPS sbagliava nel considerare la sospensione dei versamenti dei contributi dovuti a novembre riferibile anche a regioni in Area arancione.
La circolare in oggetto, invece, che va sostituire integralmente la precedente, riporta correttamente quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 149/2020.
Vale a dire, l’applicazione della sospensione dei contributi dovuti a novembre di competenza del mese di ottobre - premi INAIL sempre esclusi e quindi da pagare – SOLO in favore dei datori di lavoro, sempreché rientranti nei settori di cui all’Allegato 2 del provvedimento, con unità produttive/operative collocate UNICAMENTE nelle zone dell’AREA ROSSA: per l’INPS Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, quelle così definite con Ordinanze del Ministero della Salute del 3 e del 10 novembre 2020 e non altre.
Si ribadisce, come eventuali variazioni nella collocazione delle regioni rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse (peraltro già verificatesi) non determinerà più alcun effetto per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
Non emergono ulteriori differenze sostanziali tra le due circolari, fatto salvo che l’INPS ora detta anche le istruzioni operative (codici autorizzativi) per la concreta fruizione della misura da parte dei soggetti interessati.