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Lockdown in Lombardia I Aucertificazione (da scaricare) e divieti

Lockdown in Lombardia I Aucertificazione (da scaricare) e divieti

Misure valide per 15 giorni. Cosa dice il DPCM del 3 novembre

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   zona rossa,   lockdown,   covid,   dpcm 4 novembre,   certificazione

Lockdown per la Lombardia zona rossa.  A fronte dell’ulteriore aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale è stato emanato un nuovo DPCM il 3 novembre 2020 che sostituisce il precedente del 24 ottobre 2020 .

Il nuovo DPCM è valido dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

Le misure per la Lombardia sono valide per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM (3 dicembre 2020). 


Lockdown Lombardia, divieti e obbligo di autocertificazione per gli spostamenti


 


Gli scenari di trasmissione del Covid-19

Il provvedimento ha per presupposto quanto contenuto nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome ed altri, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome lo scorso 8 ottobre 2020 (allegato al DPCM). 

Il documento propone un ”approccio comune alla scalabilità delle misure” in base ai diversi scenari di trasmissione emergenti sul territorio nazionale o su quelli regionali, già ammettendo, quindi, esplicitamente che “in ciascuna Regione si possano verificare condizioni epidemiologiche molto diverse tali da prevedere misure di controllo/mitigazione specifiche e non uniformi sul territorio nazionale”. 

In base ai dati emergenti dal sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari su base settimanale (condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con ISS, condiviso con le Regioni e valutato da una Cabina di Regia costituita da esperti del Ministero della Salute, dell’ISS e di una rappresentanza delle Regioni) gli scenari ipotizzati sono i seguenti:

SCENARIO 1. Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020

SCENARIO 2. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo 

SCENARIO 3. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo

SCENARIO 4. Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo

Per ciascuno scenario il documento elenca possibili misure scalabili in base al verosimile livello di rischio che potrebbe essere identificato nella classificazione settimanale fornita a ciascuna Regione in base al monitoraggio definito ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020.

Secondo il DPCM spetta al Ministro della salute individuare con ordinanza le Regioni che, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e di quanto stabilito nel documento sopra richiamato dello scorso 8 ottobre 2020, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate e il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, si collocano, eventualmente, in uno “scenario di tipo 3” oppure in uno “scenario di tipo 4”. 

All’eventuale ricorrere dello scenario di tipo 3 o di tipo 4 saranno vigenti sul territorio individuato dall’ordinanza misure con crescenti restrizioni come elencate direttamente nel DPCM (per lo scenario di tipo 3 le misure indicate nell’articolo 1-bis; per lo scenario di tipo 4 le misure indicate nell’articolo 1-ter). 

Le regioni che non sono collocate né nello scenario di tipo 3 né in quello di tipo 4 restano assoggettate alle sole misure generali indicate nell’articolo 1 del DPCM. 

Le ordinanze così emanate sono efficaci a partire dal giorno successivo della loro pubblicazione in gazzetta ufficiale (nel caso di specie a partire dal 6 novembre 2020) e per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM (3 dicembre 2020). 

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti relativi allo scenario di tipo 3 o di tipo 4 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.


Lombardia zona rossa

L’intero territorio regionale della Lombardia è stato collocato nello scenario di tipo 4 (scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) dall’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre (che colloca nel medesimo scenario anche Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Undici comuni della provincia autonoma di Bolzano, compreso il capoluogo; Puglia e Calabria sono collocate nello scenario di tipo 3; le restanti regioni, che non rientrano né nello scenario di tipo 4 né nello scenario di tipo 4, rimangono assoggettate alle sole disposizioni generali, meno stringenti, indicate nell’articolo 1 del DPCM).


Lockdown in Lombardia, le nuove misure

Le nuove misure previste per la Lombardia (che si aggiungono a quelle già vigenti in forza del precedente DPCM 24 ottobre e relative ordinanze regionali).


Limitazioni alla libertà di spostamento

Sono ripristinate le restrizioni alla libertà di spostamento anche all’interno del Comune di residenza, con conseguente obbligo di munirsi di autocertificazione.

Vietato lo spostamento fuori dalla Lombardia e nei comuni

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della Regione, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per:

  • gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute;
  • ovvero per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

È consentito:

  • il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • il transito sul territorio regionale qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.

Rimane fermo (anche se di fatto in parte assorbito dalle misure più restrittive applicate sul territorio regionale) il divieto introdotto su tutto il territorio nazionale dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo per gli spostamenti salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Vale anche per il territorio regionale quanto prescritto in generale dal DPCM sulla possibilità di chiusura per tutta la giornata o in determinate fasce orarie al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.


Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.


Servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.


Attività sportiva e motoria

Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.


Attività didattica e formazione

Scuola infanzia e primaria

Continuano in presenza fisica le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si applica anche al territorio regionale quanto previsto in generale dal DPCM a proposito dell’uso obbligatorio durante le attività didattiche in presenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Scuole Medie  e superiori

La scuola secondaria di primo grado, limitatamente al secondo e terzo anno di frequenza, e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Università e alta formazione artistica

E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Corsi per medici di formazione specialistica

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

Corsi do formazione a distanza

Su tutto il territorio nazionale è previsto che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.


Ulteriori attività sospese

Servizi alla persona

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere).

Musei e luoghi cultura

Su tutto il territorio nazionale sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Concorsi

E’ sospeso su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.


Lavoro nella pubblica amministrazione

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.


Le altre attività economiche ed i servizi sociali e sociosanitari per disabili

Altre attività economiche

Le attività produttive industriali e commerciali, diverse da quelle espressamente sospese, proseguono rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Servizi sociali e sociosanitari

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario proseguono alle medesime condizioni già previste dai precedenti provvedimenti.


Trasporti pubblici

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

 

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