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Nidi e prima infanzia, da Regione Lombardia indennizzo rette per blocco Covid

Nidi e prima infanzia, da Regione Lombardia indennizzo rette per blocco Covid

Rimborso fondo perduto una tantum

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   asili nido,   micronidi,   fondo perduto,   covid,   Nidi famiglia,   Centri prima infanzia,   indennizzo

Stanziati da Regione Lombardia 6 milioni di euro per sostenere asili nido e servizi della prima infanzia. L'importo sarà destinato a sostenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia privati, per una quota di 95 euro a posto/bambino.A specificarlo la deliberazione n. XI/3663 del 13/10/2020, recante determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020.

La quota aggiuntiva di € 6.000.000,00 è finalizzata  - si legge nel documento - al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

I beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento / messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020.In Lombardia la rete delle unità di offerta per la prima infanzia è rappresentata da 2.440strutture, di cui 569 a gestione pubblica (23%) e 1.871 a gestione privata (77%).

L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.

Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, provvede al trasferimento delle risorse della quota aggiuntiva COVID-19 alle ATS, le quali provvederanno ad erogare il 100% dell’assegnazione spettante a ciascun Ambito territoriale, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all’Allegato B del presente atto e solo successivamente alla pubblicazione del bando / avviso ad evidenza pubblica specifico per la presente misura di indennizzo.

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