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Cassa integrazione, proroga domande al 30 ottobre

Cassa integrazione, proroga domande al 30 ottobre

Cigo, Cig in deroga, Fis, Cisoa ecco le novità

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Inps,   Ammortizzatori sociali,   Coronavirus,   FIS,   cassa integrazione,   cigo,   covid,   decreto agosto,   come fare a domanda,   circolare INPS n. 115 2020,   messaggio INPS n. 3525 2020,   cig in deroga,   cisoa

Proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19, da INPS (circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020 e  messaggio INPS n. 3525 del 1 ottobre 2020) le principali novità e chiarimenti sulle modalità per presentare le domande dopo l’entrata in vigore del Decreto agosto (D.L. 104/2020).

Su indicazione del Ministero del Lavoro, in attesa della conversione parlamentare del provvedimento, è prevista la possibilità di presentare entro il 31 ottobre le domande di trattamento riferite ai mesi di luglio e agosto il cui termine scadeva il 30 settembre. Lo slittamento del termine è valido anche per l'invio all’INPS dei dati utili per pagamento diretto prestazioni.

Le istanze ricevute dopo il 30 settembre resteranno sospese e saranno esaminate solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 104/2020.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI, NOVITÀ DL AGOSTO

In merito alla disciplina applicabile dal 13 luglio in poi per la concessione fino a fine anno delle nuove 18 settimane di CIGO, FIS e CIG IN DEROGA e di ulteriori 50 giorni di CISOA nel settore agricolo, INPS ricorda per CIGO-FIS-CIGD vale il meccanismo di durata 9+9, fatto salvo che dalle prime 9 settimane andranno scalati eventuali giorni di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti decreti qualora cadessero dopo il 12 luglio - stessa logica che si applica anche ai nuovi giorni di CISOA.

In questo modo si concretizza di fatto una netta separazione tra il calcolo delle durate di trattamenti fruibili prima e dopo il 12 luglio (data spartiacque): dal 13 luglio in poi per CIGO, FIS e CIGD saranno concedibili unicamente 18 settimane, a prescindere dalla fruizione o meno in passato di ammortizzatori COVID.

Di queste:

·  le prime 9 - o il minor lasso temporale di cui si può beneficiare - a fronte di apposita domanda utilizzando sempre la causale “COVID-19 nazionale”, con la facoltà per quelle imprese che nel frattempo fossero ricorse per lo stesso periodo di riduzione o sospensione ad ammortizzatori ordinari di vedersi convertiti/sostituiti i trattamenti ordinari di CIGO e FIS richiesti, sempreché non già pagati o conguagliati da INPS, con queste 9 settimane di causale COVID;

· mentre per le successive 9 si potrà ricorrerà alla causale “COVID 19 con fatturato”, solo per periodi che vanno DAL 14 SETTEMBRE IN POI  e, comunque, solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione alle prime 9 settimane e purché lo stesso periodo sia integralmente decorso. Non è necessario che il primo periodo sia stato effettivamente fruito, anche perché una volta richiesto il periodo non può essere recuperato in alcun modo.

In termini di novità rispetto al passato, per la richiesta di questo secondo periodo di ammortizzatori non è necessario tener conto del dato relativo all’effettivo periodo fruito, con tutto ciò che ne consegue, compresa l’impossibilità per un’impresa di richiedere contestualmente alla domanda delle seconde 9 settimane anche l’autorizzazione del periodo eventualmente non fruito rientrante nelle prime 9 settimane. 


È GIÀ POSSIBILE INOLTRARE LE DOMANDE ANCHE PER QUESTO SECONDO PERIODO DI AMMORTIZZATORI SEGUENDO LE MODALITÀ INDICATE NEL MESSAGGIO INPS n. 3525 del 1 OTTORE 2020.

 

In tutti i casi, si tratta di trattamenti che, dice l’INPS, su espressa indicazione ministeriale potranno riguardare unicamente LAVORATORI IN FORZA alla data del 13 LUGLIO 2020.


CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASSA INTEGRAZIONE, CHI NON PAGA

Altra novità significativa è rappresentata dal pagamento di un CONTRIBUTO ADDIZIONALE per poter fruire delle seconde 9 settimane dal quale sono esonerati unicamente i datori di lavoro che hanno subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20% nonché quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019.

Secondo la circolare si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio non rilevando, quindi, la data di apertura della matricola aziendale presso INPS.

Ricordiamo che tale contributo addizionale, sarà pari:

·  al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di imprese con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

·   al 18% della medesima retribuzione globale di cui sopra nel caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato.

 

AUTOCERTIFICAZIONE ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE COVID 

In sede di domanda il datore di lavoro, anche ai fini dell’esonero, dovrà auto-certificare con una dichiarazione di responsabilità di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

§ non avere subito calo di fatturato;

§ aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;

§ aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;

§ aver avviato l’attività di impresa dopo il 1 gennaio 2019.


Attenzione, sebbene non venga ribadito espressamente da INPS, l’assenza di autocertificazione determinerà il pagamento dell’aliquota più alta del 18%.


L’Istituto, come già detto, specifica che l’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. 

In linea con la disposizione normativa, si ricorda che INPS e Agenzia Entrate incroceranno i dati in loro possesso per effettuare apposite verifiche.



VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE COVID

Operativamente, per il versamento del contributo addizionale come calcolato dall’INPS sulla base della autocertificazione prodotta:

·  i datori di lavoro che anticipano il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori saranno tenuti ad indicarlo nel flusso Uniemens e ad assolvere al conseguente obbligo contributivo in linea generale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione degli ammortizzatori;

· nei casi in cui sia l’INPS a pagare direttamente i trattamenti, si rimanda invece a procedure di versamento della contribuzione addizionale legata ad ammortizzatori non COVID già in uso, come disciplinata in precedenti messaggi INPS qui allegati (n. 6129 del 6 ottobre 2015 e n.1113 del 10 marzo 2017), per cui le imprese interessate si vedranno notificare direttamente la richiesta di quanto dovuto a titolo di contributo addizionale.


REGOLE E PROCEDURE PER AMMORTIZZATORI COVID-19

La proroga degli ammortizzatori COVID disciplinata con il D.L. 104/2020 prevede comunque il mantenimento di gran parte del quadro applicativo venutosi a consolidare sino a questo momento.


Cassa integrazione e FIS nuova procedura, l'iter per proroga e nuove domande


Ciò significa, senza entrate in tutti i dettagli tecnici ed operativi che, ad esempio, come ricordato nella circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020:

· paragrafo 4: in sede di domanda per CIGO/FIS i datori di lavoro dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di aver svolto informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva (però nessuna documentazione probante è richiesta);

· paragrafo 4.5: per la CIG in DEROGA rimane il vincolo dell’accordo sindacale - anche in via telematica - da cui sono esonerati unicamente i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.


IN LOMBARDIA CASSA INTEGRAZIONE RETROATTIVA

Ricordiamo inoltre la possibilità per i lavoratori delle ex zone rosse  e comunque operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, di beneficiare retroattivamente per il periodo 23 febbraio-30 aprile 2020 degli ammortizzatori messi in campo in base ai precedenti provvedimenti, qualora non avessero avuto ancora avuto modo di accedervi, per un massimo di 4 settimane - in questo caso domanda da presentare entro il 15 ottobre con specifica causale “COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare”.

 

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Per le cooperative aderenti si ricorda, per approfondimenti, la circolare n. 74/2020 del Servizio Sindacale Giuslavoristico  di Confcooperative.