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Emersione lavoro irregolare, fissato contributo. Costo sanatoria, da 156 a 300 euro al mese

Emersione lavoro irregolare, fissato contributo. Costo sanatoria, da 156 a 300 euro al mese

Attese istruzioni dall'Agenzia delle Entrare su istruzioni F24 e codice tributo

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: sanatoria,   extracomunitari,   lavoratori irregolari,   colf,   badanti,   braccianti,   contributo,   regolarizzazione,   costo regolarizzazione

FISSATO CONTRIBUTO PER REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI STRANIERI

In merito alla regolarizzazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di lavoro prevista dall’art. 103 del D.L. 34/2020 - procedura che interessa soltanto il settore agricolo (pesca compresa) e lavoro di assistenza/domestico - segnaliamo la pubblicazione in G.U. dell’atteso decreto che fissa il contributo forfettario in capo al datore di lavoro PER LE SOMME DOVUTE A TITOLO RETRIBUTIVO, CONTRIBUTIVO E FISCALE.


REGOLARIZZAZIONE IMMIGRATI, CONTRIBUTO DA 156 A 300 EURO AL MESE

In base all’art. 1, comma 1, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di emersione, tale contributo è stabilito per ciascun mese o frazione di mese nella misura di:

300 €: per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse;

156 €: per settori assistenza alla persona e lavoro domestico.

Ricordiamo che tale somma va ad aggiungersi ai 500 € forfettari a lavoratore già pagati in sede di presentazione delle istanze, i cui termini sono scaduti il 15 agosto.


SANATORIA EXTRACOMUNITARI, ISTRUZIONI F24 E CODICE TRIBUTO

Operativamente bisognerà attendere apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione del relativo codice tributo e per le istruzioni sula compilazione del modello F24 (NON ammessa comunque compensazione con eventuali crediti).

Contestualmente, con una prossima circolare INPS saranno dettate altre istruzioni applicative, anche perché il contributo forfettario sarà riversato per 2/3 all’Istituto.

Il versamento del contributo ha come causale le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, conseguentemente ai sensi dell’art. 1, comma 4  l’Agenzia delle Entrate provvederà a destinarlo per:

1/3 all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;

1/3 all’INPS a titolo contributivo;

1/3 all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

 

NON SARANNO RESTITUITE LE SOMME VERSATE IN CASO DI RIGETTO O DOMANDE NON PRESENTATE

Il decreto riporta infine la regola per cui le somme versate a titolo di contributo forfettario non saranno comunque restituite in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione ovvero di mancata presentazione della stessa.


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