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Banche, moratoria mutui e prestiti. Rimborsi sospesi fino a gennaio 2021

Banche, moratoria mutui e prestiti. Rimborsi sospesi fino a gennaio 2021

Cosa prevede il "DL agosto"

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: finanziamenti,   moratoria,   mutui,   prestiti,   banche,   dl agosto,   dl cura italia,   sospensione rimborsi

PROROGA MUTUI E PRESTITI BANCHE, COSA PREVEDE IL DL AGOSTO

Prorogata la moratoria, ossia la sospensione del rimborso delle rate di prestiti e mutui a fronte dell’emergenza COVID 19, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico – art. 77). 

La moratoria, inserita nell’art. 65 del DL 14 agosto 2020, n. 104, n. 104, noto come “DL Agosto”,  era prevista dall’art. 56 del DL 17 marzo 2020 del DL “Cura Italia”. 


PRESTITI, MUTUI E FINANZIAMENTI PROROGATI FINO A GENNAIO 2021

In sintesi, sino alla data del 31 gennaio 2021 è confermata:

a) L’impossibilità di revoca, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, delle aperture di credito a revoca, dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021, la proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

IMPRESE GIÀ AMMESSE ALLA MORATORIA

Per le imprese già ammesse alla moratoria ai sensi dell’art., la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che non avessero usufruito della moratoria ex art. 56 possono farlo alle medesime condizioni previste da quell’articolo entro il 31 dicembre 2020.