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Covid, in Lombardia obbligo rilevazione temperature, mascherine solo al chiuso

Covid, in Lombardia obbligo rilevazione temperature, mascherine solo al chiuso

Fino al 10 settembre

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Lombardia,   Coronavirus,   mascherine,   temperatura,   rilevazione temperatura,   covid

Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 prevedendo “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

L’ordinanza conferma integralmente quanto già previsto nella precedente ordinanza del 14 luglio 2020 su limiti e condizioni per la ripresa delle attività economiche.

OBBLIGO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA SUI LUOGHI DI LAVORO

È in particolare confermato l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza.

 

OBBLIGO DI MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI E PERSONALE

Rimane fermo “l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto”. All’aperto, invece, “tale obbligo si applica in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego”.

 

L’obbligo di utilizzo della mascherina rimane confermato, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, per il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali e rimangono ulteriormente ferme le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza.

 

È infine richiamata la disposizione già contenuta nei precedenti provvedimenti in base alla quale “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

 

100% DEI POSTI SUI MEZZI PUBBLICI

L’ordinanza introduce alcune deroghe all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sui mezzi pubblici richiamate dal DPCM 14 luglio 2020, consentendo l’occupazione del 100% dei posti seduti:

- “per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

- per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano: è consentita l’occupazione del100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

- per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

- per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti per i quali il mezzo è omologato;

- per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;

- per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

- anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M.31/01/1997: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

- anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i quali il mezzo è omologato;

- per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla Legge n.21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già preorganizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale”

 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

L’ordinanza da ultimo dispone a proposito delle celebrazioni che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso, che il numero di partecipanti è determinato “dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone; è possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale”.

Le disposizioni dell’ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 agosto 2020 e sono efficaci fino al 10 settembre 2020.

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