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Manifestazione interesse interventi nuova edilizia residenziale pubblica

Manifestazione interesse interventi nuova edilizia residenziale pubblica

Il bando di Regione Lombardia

Categorie: News tecniche

Tags: edilizia residenziale pubblica

La Regione Lombardia, con D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3363, ha approvato i criteri della manifestazione di interesse per interventi volti alla realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato.

L’iniziativa si pone in coerenza con le linee guida del programma per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali (SAS) del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato descritte nell’allegato 3 all’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale.

In particolare, la misura è finalizzata a:
- mettere a disposizione nuove unità immobiliari/alloggi da destinare a SAS, sia in locazione permanente che in locazione temporanea, attraverso il finanziamento di progetti caratterizzati:
• dall'integrazione di interventi edilizi con componenti gestionali dei servizi abitativi sociali;
• da elementi che ne favoriscano la rapidità di intervento;
• da zero consumo di suolo, attraverso interventi volti a coinvolgere soggetti pubblici e privati proprietari di stock abitativo non utilizzato;
- Incentivare, in un’ottica coerente con le indicazioni tracciate dall’art. 4, l.r. n. 16/2016 in tema di accreditamento dei servizi abitativi pubblici e sociali, l’attuazione della gestione sociale, attraverso la sperimentazione di un approccio che integri tale dimensione con la gestione dei servizi tecnico-amministrativi del patrimonio immobiliare e dei servizi per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- attivare meccanismi virtuosi di sinergia tra funzioni residenziali, servizi integrativi alla residenza e altre funzioni in chiave di sviluppo del territorio;
- interventi volti a favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

Beneficiari
Potranno accedere all’agevolazione regionale soggetti privati (persone giuridiche) e soggetti pubblici (ad eccezione di Comuni e A.l.e.r.), che siano proprietari o abbiano la piena disponibilità (per l'intera durata del servizio abitativo oggetto di finanziamento) degli immobili da destinare a servizi abitativi sociali e che presentino progetti di intervento localizzati in uno dei 133 comuni della Lombardia delle prime cinque classi di intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, n. 456.

Le proposte di finanziamento dovranno essere corredate da una dichiarazione di intesa del Comune sul cui territorio è localizzato l’intervento, sulla scorta dell’apposito fac-simile che sarà predisposto dalla Struttura competente, con cui l’Amministrazione Comunale condivide le finalità del progetto.

Destinatari finali del programma sono cittadini che non riescono ad accedere ai servizi abitativi pubblici e non sono in grado di sostenere i canoni di locazione del libero mercato, sulla base della propria situazione reddituale.

Iniziative ammissibili
Sono ammissibili progetti, realizzati nei Comuni della Regione Lombardia definiti dal presente provvedimento, che prevedano interventi di recupero edilizio, su immobili non utilizzati, la cui unità minima di intervento può essere costituita:
− dall’intero edificio;
− da una porzione definita di edificio (intero piano, intero corpo scala, …)
− da alloggi sparsi nell’ambito dello stesso comune, purché gestiti con progetto unitario costituito da un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 40 alloggi.

Gli immobili dovranno essere costituiti da unità immobiliari da adibire a funzione abitativa, anche a seguito di cambio di destinazione d'uso, compatibilmente allo strumento urbanistico di riferimento.

Le unità immobiliari oggetto di intervento devono risultare non utilizzate, non locate o non concesse in comodato d'uso a terzi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

Le unità immobiliari in progetto potranno essere costituite da alloggi e strutture residenziali per l’offerta di posti letto e ulteriori servizi dedicati a particolari categorie di utenza (es. anziani, studenti universitari, …), aventi le caratteristiche di cui al Titolo IV della L.r. 8 luglio 2016 n. 16.

Il corrispettivo per la locazione degli alloggi non potrà superare quello derivante dai valori minimi risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui non risultino presenti gli accordi locali di cui alla l. n. 431/98, il canone non dovrà superare il valore del canone stabilito dagli accordi locali di cui alla l. 431/98 del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione.

Per posto alloggio, il canone di locazione, ovvero il contratto di servizio, comprensivi dell’erogazione di servizi alle persone (pulizie, vigilanza, smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.) e “utility” (energia, acqua, gas) dovrà essere inferiore a quelli di mercato e stabilito sulla base del piano economico-finanziario definito dal Soggetto Attuatore.

Sono considerate ammissibili le spese per opere edilizie, gli oneri per la sicurezza e l’IVA per l’attuazione dei seguenti interventi edilizi:
− interventi di manutenzione ordinaria;
− interventi di manutenzione straordinaria;
− interventi di restauro e di risanamento conservativo;
− interventi di ristrutturazione edilizia;
− interventi per il completamento di edifici non ultimati.
L’IVA è da considerarsi, ai fini del calcolo del finanziamento regionale, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Inoltre, esclusivamente per le voci di spesa del quadro economico riferite agli oneri complementari (spese tecniche, allacciamenti, etc.) è riconosciuto un importo forfettario complessivamente pari al 5% del costo dei lavori. Tale importo, soggetto a rendicontazione, verrà rideterminato in funzione delle spese ammissibili effettivamente validate.

Contributi
Le risorse per la copertura del programma sono pari a € 23.070.000,00.
Il finanziamento è concedibile nella misura del 100% delle spese rendicontate ed entro il seguente limite massimo di costo convenzionale di recupero definito per unità di superficie commerciale, come definita nello
schema di convenzione tipo, e dipendente dalla durata del vincolo di destinazione d’uso a SAS:
- 300 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
- 425 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
- 600 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.
In presenza di elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale, il finanziamento è concedibile entro il seguente limite massimo:
- 375 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
- 530 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
- 750 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.

Il finanziamento massimo concedibile per ogni progetto è di € 3.000.000.

In relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ed, in particolare, in relazione alla DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", è previsto che il soggetto attuatore debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002.


Procedure e termini

La procedura attivata sarà a graduatoria, determinata sulla base della valutazione delle proposte di intervento corredate dalla documentazione richiesta nei successivi provvedimenti.
I criteri di attuazione verranno maggiormente specificati nel decreto di approvazione della manifestazione di interesse.

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