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Sospensione versamenti contributivi Onlus anche per le coop sociali

Sospensione versamenti contributivi Onlus anche per le coop sociali

Su sollecitazione di Confcooperative la conferma dell'INPS

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: cooperative sociali,   Coronavirus,   covid19,   onlus,   sospensione versamenti contributivi

La sospensione dei versamenti contributivi per le onlus ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 vale anche per le cooperative sociali. Dopo numerose segnalazioni sulla mancata applicazione alle cooperative sociali della possibilità di sospendere legittimamente i versamenti contributivi,  di cui già ci eravamo occupati, Covid-19, sospensione versamenti contributi per ONLUS. Problemi con Inps? Cosa fare arriva  grazie alla sollecitazione di Confcooperative e alla costante interlocuzione con l’INPS, il MESSAGGIO HERMES n. 2492 del 18-06-2020, che fa finalmente chiarezza sul tema.

Infatti, a seguito del parere conforme del Ministero del Lavoro, nonché in forza di un analogo orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS chiarisce che tale sospensione spetta anche alle COOPERATIVE SOCIALI, in quanto ONLUS di diritto e indipendentemente dalla loro iscrizione al Registro delle Onlus.

Le cooperative sociali rientrano tra i soggetti beneficiari della sospensione e risultano comunque iscritte all’Albo delle Cooperative detenuto dal MISE, fatto salvo che nel caso dei Consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991 la qualificazione di Onlus e la conseguente sospensione di adempimenti e versamenti avviene solo se gli stessi sono formati al 100% da cooperative sociali.

Si ricorderà come l’INPS (messaggio n. 1837 del 2 maggio 2020), alla luce di alcune difficoltà ad interagire con l’anagrafe delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate e in virtù della mancata attuazione per ora del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del Dlgs. 117/2017, aveva comunque consentito alle cooperative sociali prive dell’attribuzione del codice dovuto (“7L”) di auto-dichiarare alla sede INPS competente la loro legittima condizione.

Ma questo accorgimento indicato dall’INPS rappresentava un parziale risultato, in presenza del quale abbiamo sollecitato l’Istituto per una risoluzione definitiva di questa problematica che ora viene superata.

Come da noi già a suo tempo affermato, infatti, l’articolo 61, comma 2, lettera t) del DL 18/2020 che ha introdotto la sospensione - ricalcando pedissequamente la disposizione di cui all’art. 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 in materia di terzo settore) – doveva trovare necessariamente applicazione senza alcun dubbio anche alle cooperative sociali.