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Covid, quarantena lavoratori con patologie gravi, l’indennità di degenza ospedaliera

Covid, quarantena lavoratori con patologie gravi, l’indennità di degenza ospedaliera

I chiarimenti INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Disabili,   Inps,   malattia,   Coronavirus,   covid19,   quarantena,   covid,   certificazione sanitaria,   certificato di malattia,   messaggio 2584 Inps,   equiparazione degenza ospedaliera quarantena,   malati gravi,   malati oncologici,   immunodepressi,   cure salvavita

Riconoscimento indennità ospedaliera nei casi di quarantena COVID per lavoratori con patologie di particolare gravità. A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore delle relative norme e a fronte delle richieste di chiarimento da parte di Confcooperative, l’INPS detta specifiche istruzioni in applicazione dell’art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.

 

QUARANTENA COVID PER MALATI GRAVI, FINO AL 31 LUGLIO ASSENZA EQUIPARATA A DEGENZA OSPEDALIERA

Nei casi espressamente indicati dalla norma – vale a dire disabili gravi, soggetti immunodepressi, con patologie oncologiche oppure con in corso terapie salvavita – FINO AL 31 LUGLIO p.v. il periodo di assenza dal lavoro è equiparato per legge a DEGENZA OSPEDALIERA.


 

Dopo aver ripercorso la norma, l’INPS evidenzia che, in generale, il trattamento di degenza ospedaliera comporta una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora vi siano familiari a carico e che si ha 1 anno di tempo dalla prescrizione per trasmettere la certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea.

 

 

Certificato malattia e verbale stato handicap

In relazione alla CERTIFICAZIONE SANITARIA, il procedimento viene avviato a fronte del rilascio del certificato di malattia del proprio medico curante nel quale dovrà emergere l’indicazione dettagliata della situazione clinica del paziente e della situazione di rischio.

 

Il certificato dovrà inoltre riportare i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap o, in assenza – come previsto per legge - della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle ASL.

 

Anche in questo caso si potranno verificare situazioni per cui il certificato pervenuto all’Istituto – se non completo di tutti i riferimenti o se gli Uffici medico legali territorialmente competenti richiederanno ulteriore documentazione – potrà essere considerato momentaneamente sospeso.

 

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