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Covid-19, ordinanza Regione Lombardia n. 573. Proroga obbligo rilevazione temperatura

Covid-19, ordinanza Regione Lombardia n. 573. Proroga obbligo rilevazione temperatura

Valida dal 1° al 15 luglio

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   Covid-19,   covid,   ordinanza regione lombardia,   luglio

Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 573 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”. 

Le disposizioni dell’ordinanza sono valide dal 1 luglio al 14 luglio 2020.

L’ordinanza riprende integralmente i contenuti già espressi nella precedente ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020.


OBBLIGO MASCHERINA E RILEVAZIONE TEMPERATURA FINO AL 15 LUGLIO

Sono in particolare confermate le disposizioni in materia di obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza.

Ulteriori disposizioni

Sono anche confermate le ulteriori disposizioni già contenute nella predetta Ordinanza n. 566 in materia di tirocini, di volo e navigazione da diporto, di addestramento di animali, di attività gestionali della fauna selvatica e di manifestazioni sportive ed è prevista la ripresa, dal 10 luglio 2020, degli sport di contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.

RIPRESA ATTIVITÀ CONGRESSI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

L’unica novità è rappresentata dalla prevista ripresa delle attività dei Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010 e delle Discoteche e sale da ballo (queste ultime a partire dal 10 luglio 2020).

Per "manifestazioni fieristiche" s’intendono ai sensi della richiamata norma “le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti”.

All’ordinanza regionale sono allegate le nuove linee guida per la riapertura delle fiere e delle discoteche e sale da ballo.

 

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

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