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Cassa integrazione e FIS nuova procedura, l’iter per proroga e nuove domande

Cassa integrazione e FIS nuova procedura, l’iter per proroga e nuove domande

Domande direttamente a INPS

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Inps,   Ammortizzatori sociali,   CIG,   FIS,   cassa integrazione,   cigo,   cigs,   nuova procedura,   anticipo INPS

Da INPS le “prime” istruzioni sulle novità in materia di ammortizzatori sociali a partire dal D.L. Rilancio fino al D.L. 52/2020 in vigore dal 17 giugno.

L'approfondimento di Confcooperative su:

  • Nuova procedura per domande e proroga CIGO e FIS
  • Cig in deroga
  • Ammortizzatori sociali, pagamento diretto prestazioni INPS
  • Termini per la presentazione per le nuove istanze di CIGO
  • Obbligo per datore di lavoro invio a INPS modello SR41

Sottolineiamo sin da subito che il messaggio non è esaustivo rispetto alle molteplici disposizioni che si sono aggiunte su questo tema e che l’INPS stesso annuncia la pubblicazione prossime circolari più organiche.

Peraltro, dal 18 giugno, come noto scattano i termini previsti dal D.L. 34/2020 per: 
  • richieste di CIG in DEROGA da inoltrare direttamente all’INPS e non più alle Regioni (se successive alle prime 9 settimane di trattamento);
  • richieste di pagamento diretto di tutti gli ammortizzatori da parte dell’INPS con contestuale erogazione in breve tempo da parte dell’Istituto di un acconto pari al 40% dei trattamenti spettanti ai lavoratori.

L’INPS comunica pertanto di aver avviato dal 18 giugno le funzionalità per gestire queste istanze, cui si aggiunge il rilascio di una nuova versione della procedura per domande e proroghe di cigo e fis.

Leggi anche: 

Cassa integrazione, proroga domande al 30 ottobre

 

NUOVA PROCEDURA PER DOMANDE E PROROGHE DI CIGO E FIS 

Richiesta Cigo e Fis in un'unica domanda

Dopo aver ricordato la proroga degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 per ulteriori 9 settimane - e quindi fino a 18 complessive – utilizzabili secondo un meccanismo di fruizione spezzato (9+5+4) e da ultimo la praticabilità delle ultime 4 settimane da subito e cioè anche prima di settembre, l’INPS precisa che con la nuova procedura (“Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”) sarà possibile gestire anche con un’unica domanda la richiesta delle prime 14 settimane (9+5): 

  • sia nel caso di trattamenti da richiedere ex novo;
  • sia nel caso di proroghe per le 5 settimane, dovendo tuttavia il datore di lavoro aver cura di richiedere contestualmente la completa fruizione - qualora ciò non fosse avvenuto – delle precedenti 9 settimane o, analogamente, la concessione di settimane residue di trattamento fino a raggiungere il limite di 9.

Ricordiamo che le seconde 5 settimane sono fruibili unicamente una volta esaurito il precedente periodo di 9 settimane.


Cassa integrazione e Fis non fruita interamente

Domanda con autodichiarazione

Per coloro che non avessero fruito interamente delle settimane autorizzate, l’INPS ricorda che va allegata alla domanda un’apposita autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito” (per la CIGO il modello da utilizzare è già disponibile, mentre invece per il FIS si rimane in attesa della pubblicazione di un nuovo specifico format). 

Domande prime 14 settimane nelle sedi territoriali INPS

L’INPS avvisa che le domande per queste prime 14 settimane di trattamento possono essere inviate dai datori di lavoro e istruite dalle sedi INPS territoriali

In attesa delle indicazioni per le ultime 4 settimane

Diversamente, per la fruizione delle ultime 4 settimane di trattamento non si hanno ancora indicazioni in questo senso da parte dell’INPS, anche se relativamente a questo ultimo periodo di ammortizzatore già si sottolinea che i datori ne potranno fruire a fronte di “distinta e successiva domanda”.

 

CIG IN DEROGA 

CIGD oltre le 9 settimane domande direttamente a INPS

Per la Cassa integrazione in deroga vige lo stesso schema di fruizione 9+5+4 delle 18 settimane, soltanto che in questo caso il D.L. 34/2020 ha previsto che le domande per trattamenti successivi alle prime 9 settimane andranno inviate direttamente all’INPS e non più alle Regioni (resta inalterato unicamente quanto già previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano).

Pertanto, un datore di lavoro che abbia già avuto l’autorizzazione - non si richiede in questo caso l’effettiva fruizione -  per tutte le prime 9 settimane potrà inoltrare direttamente all’Istituto la domanda per richiedere le seconde 5 settimane.

CIGD entro le 9 settimane a Regione o Ministero

Diversamente, datori di lavoro che non avessero ancora richiesto le prime 9 settimane di CIG in deroga alla Regione o al Ministero del Lavoro (nel caso di imprese multilocalizzate), dovranno farlo per poter poi accedere con richiesta all’INPS del successivo periodo. In questo senso, nel messaggio si precisa che le domande rivolte all’Istituto dovranno necessariamente riguardare periodi di sospensione/riduzione dal 26 aprile 2020 (si arriva a questa data calcolando in sostanza 9 settimane dal 23 febbraio u.s., termine iniziale per il riconoscimento della CIG in deroga con causale COVID).

Applicativo domande CIGD

L’applicativo per le domande di CIG in deroga da inoltrare all’INPS è disponibile da oggi sul sito alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

CIGD cosa fare dopo le 14 settimane

Pur ricordando che una volta esaurite le prime 14 settimane (9+5) c’è la possibilità di beneficiare di un ulteriore periodo di 4 settimane di CIG in deroga, nulla si dice per ora nel messaggio rispetto alla fruizione di questo ultimo intervallo per ora previsto dal legislatore che – ricordiamo – in base al decreto-legge n. 52, può collocarsi per tutte le imprese anche subito e non più nei mesi di settembre-ottobre.
 

AMMORTIZZATORI SOCIALI, PAGAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI DA INPS

Erogazione acconto 40%   

Per le domande di ammortizzatori COVID presentate dal 18 giugno 2020 il legislatore ha previsto una particolare disciplina di pagamento diretto da parte dell’INPS, con tempistiche di presentazione e istruttoria diverse da quelle generali e soprattutto con l’erogazione in tempi brevi di un acconto da parte dell’Istituto pari al 40% dei trattamenti spettanti.

In base alle formulazioni dell’art. 71 del D.L. 34/2020 tale regime – specie il riconoscimento dell’acconto – non risultava opzionale, applicandosi necessariamente al “datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS”, mentre invece nel messaggio si evince che, volendo, sarà possibile rinunciare alla richiesta di anticipazione del 40% (sebbene il sistema sia inizialmente impostato in automatico sul “SI”).

Acconto INPS ammortizzatori sociali, cosa può scegliere il datore di lavoro

In capo al datore di lavoro, quindi, viene a configurarsi una possibilità di scelta, con una discrezionalità che andrà esercitata sicuramente con estrema delicatezza e attenzione, tenendo conto di diversi profili (se si opta per l’acconto in sede di domanda dovranno essere correttamente indicati una serie di dati: codice fiscale lavoratori interessati e IBAN degli stessi, nonché ore di trattamento specificato per ogni singolo lavoratore).

Ricordiamo che sempre in base alle norme il pagamento diretto si verifica obbligatoriamente per la CIG in deroga - a meno che non si tratti di impresa multilocalizzata che opti per il rimborso a conguaglio - oppure su richiesta dell’impresa per CIGO e FIS, ma anche per la CISOA, strumento che a nostro avviso non viene colpevolmente richiamato dall’INPS quando si tratta di indicare i canali da utilizzare per inviare le domande (auspichiamo un chiarimento su questo).

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE

In termini di tempistiche, per la presentazione di tutte le nuove istanze che presuppongono il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, a prescindere dalla richiesta di acconto del 40% - in sede di prima applicazione, per sospensioni/riduzioni iniziate prima del 18 giugno (giorno di rilascio della procedura) il termine è fissato al 3 luglio 2020 (entro i prossimi 15 giorni).

Tuttavia, nel dare queste indicazioni, a nostro avviso l’INPS dimentica di richiamare la regola valida in generale - come prevista dalla norma - appunto 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, riferimento che dovrebbe essere preso in considerazione anche per sospensioni/riduzioni avviate dopo il 18 giugno.

Tempi valutazione delle domande e concessione dell'acconto

Rispetto ai tempi di istruttoria e valutazione di tali richieste l’INPS richiama la disposizione secondo cui l’autorizzazione delle domande e la concessione dell’acconto del 40% ai lavoratori avverrà entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse (rileva la data di protocollo), prevedendo in sede di prima applicazione per garantire un più rapido pagamento che l’anticipazione potrà essere versata anche in assenza di autorizzazione della domanda di integrazione salariale. 

A regime (nel messaggio non si precisa quando ciò avverrà) l’erogazione dell’acconto avverrà unicamente in presenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale (che comunque secondo il legislatore dovrebbe avvenire sempre entro 15 giorni).

 

OBBLIGO PER DATORE DI LAVORO INVIO A INPS MODELLO SR41

Nell’ultima parte del messaggio l’INPS richiama le disposizioni da ieri in vigore (D.L. 52/2020) per cui in tutte le situazioni di pagamento diretto degli ammortizzatori da parte dell’Istituto vige l’obbligo in capo al datore di lavoro di inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il versamento dell’integrazione salariale (“modello SR41”) perentoriamente entro il mese successivo a quello in cui è collocata la sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, ammettendo comunque in sede di prima applicazione l’invio degli stessi entro il 17 luglio, se tale termine risultasse posteriore rispetto alla data ricavabile dall’applicazione della regola generale: se l’impresa non provvedesse nei termini previsti appena descritti sarà a carico del datore di lavoro, in quanto inadempiente, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri connessi. 

 

Leggi anche:

  • Ammortizzatori sociali covid-19, modifiche procedimento datori di lavoro

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