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Ammortizzatori sociali covid-19, modifiche procedimento datori di lavoro

Ammortizzatori sociali covid-19, modifiche procedimento datori di lavoro

Cosa dice il decreto legge 52/2020

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: FIS,   cassa integrazione,   ammorizzatori sociali,   decreto rilancio

DECRETO RILANCIO, PROROGRATA CASSA INTEGRAZIONE E FIS

Il Decreto Rilancio nello stabilire una proroga degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 per ulteriori 9 settimane (e quindi fino a 18 complessive) ha introdotto un meccanismo di fruizione delle stesse 9+5+4, in base al quale le ultime 4 settimane, fatta eccezione per alcuni specifici settori (turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche) risulterebbero fruibili per CIGO, FIS e CIG in DEROGA solo nel periodo settembre-ottobre 2020.

Il Decreto-Legge in oggetto in vigore dal 17 luglio 2020 che, di fatto, corregge il D.L. 34/2020 ancor prima che quest’ultimo finisca il suo iter di conversione in Parlamento, rimuove tale rigidità permettendo di usare subito le ultime 4 settimane (art. 1, comma 1).

Come Confcooperative, come abbiamo avuto più volte modo di ribadire - anche da ultimo a fronte di alcune domande relativamente all’utilizzo di ammortizzatori sociali ordinari una volta esauriti quelli con causale COVID)  - la fruizione di ammortizzatori per sole 14 settimane (9+5) genera un’assenza di protezione già da fine maggio per alcuni settori che non hanno ripreso la loro attività (es. scuola, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di pulizia e di mensa legati alla scuola).
La nuova disposizione rappresenta una soluzione parziale, ma nelle more della conversione del D.L. 34/2020, si tratta comunque di un primo passaggio importante sollecitato anche da Confcooperative, che aveva auspicato un pronto intervento correttivo alla luce di tale criticità.
Ricordiamo che a copertura dell’utilizzo di queste ultime 4 settimane di ammortizzatori già il D.L. Rilancio aveva previsto un apposito cassetto di risorse separato pari a circa 2,74 miliardi che viene reso ora disponibile solo in parte, cioè per 1,16 miliardi (limite di risorse a cui viene per ora vincolato il riconoscimento delle 4 settimane).

AMMORTIZZATORI SOCIALI, PAGAMENTI PIÙ VELOCI

In attesa delle istruzioni applicative dell’INPS su tutte le novità introdotte in materia di ammortizzatori COVID a partire dal D.L. Rilancio e, in particolare, sulle regole da seguire per presentare le domande, il nuovo provvedimento introduce alcune novità anche sul fronte procedurale su cui andrà posta particolare attenzione da parte delle imprese.

Covid, proroga ammortizzatori sociali | Chiarimenti Inps

CASSA INTEGRAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI, MODIFICHE PROCEDIMENTO PER I DATORI DI LAVORO

Infatti, con l’intenzione di velocizzare le procedure di pagamento e smaltire i ritardi che, secondo alcuni comunicati dell’INPS dei giorni scorsi, risentirebbero anche della mancata, erronea o non tempestiva comunicazione di alcuni dati imprescindibili da parte dei datori di lavoro, sono introdotte alcune modifiche normative così riassumibili:
art. 1, comma 2, primo e secondo periodo: il vincolo temporale di inoltrare la domanda entro il mese successivo all’avvio della sospensione/riduzione diventa perentorio (a pena di decadenza), ammettendo comunque in sede di prima applicazione domande presentate entro il 17 luglio p.v., se tale termine risultasse posteriore rispetto alla data ricavabile dall’applicazione della regola generale;
art. 1, comma 2, terzo periodo: contestualmente, per dare tempo a chi non avesse potuto rispettare il termine del 31 maggio, essendo il D.L. Rilancio entrato in vigore il 19 maggio, viene differita al 15 luglio p.v. la scadenza (anche in questo caso a pena di decadenza) entro cui inoltrare la domanda per sospensioni che abbiano avuto inizio entro il 30 aprile u.s.;
art. 1, comma 2, quarto periodo: i datori di lavoro che avessero presentato una domanda sbagliata (ad esempio con errori ed omissioni, oppure per un trattamento diverso da quello applicabile) e che di conseguenza se la sono vista respinta, potranno ripresentarla correttamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore o comunque entro il 17 luglio p.v., anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (INPS o Regione);
art. 1, comma 2, quinto periodo: viene meno in tutti in tutti i casi la possibilità di vedersi comunque riconosciuto il trattamento seppur per un periodo minore in caso di superamento delle scadenze fissate per la presentazione delle domande (fino ad oggi anche in caso di sforamenti il trattamento era concesso lo stesso anche se non per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione);
art. 1, comma 3: in tutte le situazioni di pagamento diretto degli ammortizzatori da parte dell’INPS vige l’obbligo in capo al datore di lavoro di inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il versamento dell’integrazione salariale perentoriamente entro il mese successivo a quello in cui è collocata la sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, ammettendo comunque in sede di prima applicazione l’invio degli stessi entro il 17 luglio p.v., se tale termine risultasse posteriore rispetto alla data ricavabile dall’applicazione della regola generale: se l’impresa non provvede nei termini previsti appena descritti sarà a carico del datore di lavoro, in quanto inadempiente, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri connessi. Ricordiamo che il pagamento diretto degli ammortizzatori da parte dell’INPS si verifica obbligatoriamente, come noto, per la CIG in deroga (a meno che non si tratti di impresa multilocalizzata che opti per il rimborso a conguaglio), oppure su richiesta dell’impresa per CIGO e FIS, praticabile teoricamente dal 18 giugno p.v. anche per accedere all’erogazione in breve tempo da parte dell’Istituto di un acconto pari al 40% dei trattamenti spettanti ai lavoratori.

ULTERIORI PROROGHE

Ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge (art. 4) precisano meglio le modalità di monitoraggio anche da parte del MEF delle risorse destinate alle diverse misure con eventuale riallocazione delle risorse per una loro ottimizzazione, mentre altre servono a prorogare i termini procedurali di alcuni strumenti anch’essi introdotti con il provvedimento Rilancio: 

• art. 2: dal 30 giugno al 31 luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (REM);

art. 3: dal 15 luglio al 15 agosto 2020 la scadenza per la presentazione delle istanze di REGOLARIZZAZIONE

con permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 103 del D.L. 34/2020.

 

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