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Decreto Rilancio, tutte le misure per le cooperative sociali

Decreto Rilancio, tutte le misure per le cooperative sociali

L'approfondimento di Confcooperative

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: cooperative sociali,   dl rilancio

Decreto Legge “Rilancio” n. 34/2020 – misure per le cooperative sociali

I principali aspetti d’interesse per le cooperative sociali del DL 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio) pubblicato in GU n. 128 del 19-5-2020.

 

Art. 109 Servizi alle pubbliche amministrazioni

In primo luogo si evidenziano le modifiche apportate dall’art. 109 all’art. 48 del Decreto Legge “Cura Italia” che viene interamente sostituito.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni, previo accordo tra le parti e tramite co-progettazioni, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Devono, inoltre, essere adottati specifici protocolli per la definizione di tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

In caso di prestazioni convertite in altra forma, è introdotta una deroga esplicita alla normativa vigente sui contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

 

In particolare, al comma 1, alle prestazioni a cui si applica oltre ai servizi educativi 0-6 ed ai servizi per gli anziani e le persone disabili, si aggiungono tutti quelli d’interesse:

  • servizi educativi e scolastici 0-6, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
  • servizi per l’integrazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
  • attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità,
  • centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,
  • servizi sanitari differibili.

 

In relazione ai pagamenti è stato modificato anche il secondo comma e si prevede che durante la sospensione le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati sulla base delle risorse disponibili:

1. le prestazioni rese in altra forma sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei  servizi; 

2.  un’ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno  risultare  immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della  ripresa della  normale  attività; 

3. le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.   

 

Infine, si mettono in evidenza le modifiche al comma 3 che, rispetto alla precedente formulazione, operano un migliore coordinamento della disciplina in commento con quella degli ammortizzatori sociali. Si stabilisce che a seguito dell'attivazione dei servizi è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti.

Si allegano le slide utilizzate nel corso del Webinar del 26 maggio u.s. che contengono ulteriori dettagli volti all’applicazione dell’art. 109.

Infine, sempre in relazione all’articolo 109 del decreto, la lettera b) esclude il servizio di trasporto scolastico dal divieto di decurtazione dei corrispettivi, previsto all’art. 92, comma 4-bis, primo periodo, del DL. 18/2020.

 

Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Per velocizzare la distribuzione dei fondi sociali, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l'infanzia e, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Ai fini delle rendicontazioni delle spese sostenute nel 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

 

Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità

Sono previsti 150 milioni di euro per l'anno 2020 a sostegno di una serie di interventi per la disabilità e la non autosufficienza.

Il comma 1 incrementa di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente per potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti. Il fondo, che ammontava a 550 milioni, aumenta, quindi, a 640 milioni.

Al secondo, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto “Dopo di Noi”) è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020, passando da 58,1 a 78,1 milioni.

Di particolare interesse per le associate, il comma 3 che crea il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il Fondo serve al riconoscimento di una indennità agli enti gestori per garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali,  comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti

L‘attuazione è affidata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del decreto con cui saranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

 

Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa e art. 72. Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendente

Il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato per l'anno 2020 di 150 milioni. Una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 (si vedano le Linee guida sulla riapertura dei centri estivi);  

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (nella misura del 10% delle risorse).   

L’attuazione sarà definita dal Ministro con delega per le politiche familiari che stabilirà i criteri per il riparto della quota di risorse, previa intesa in conferenza unificata.     

All’art. 72 del decreto, inoltre, è stata introdotta una importante novità perché si modifica la disciplina del “Bonus Baby-sitting” (elevando l’importo a 1200 euro, 2000 in caso di personale sanitario): è previsto che sia erogato, in alternativa alla prestazione di lavoro occasionale presso il proprio domicilio, anche direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo  2,  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65,  ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

 

Art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni     

Il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12 del d.lgs. 2017, n. 65) è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro. Inoltre, per assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo, solo per il 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, nelle more dell’adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale e si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni.    Di particolare importanza per le associate la misura prevista al comma 3 che stabilisce che ai  soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo sarà ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.   

Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età. Con decreto del Ministro dell’istruzione il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.   

 

Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

È previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e ad altri 20 milioni per l'anno 2021 (con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione) per concedere contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza   epidemiologica  da COVID-19.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s),  t),  u), v), w) e z) del d.lgs. 117/2017 (non sono ricomprese le prestazioni sanitarie, la formazione universitaria e la ricerca scientifica, la radiodiffusione, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, adozioni internazionali e la protezione civile).   

L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.   

Le Regioni, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi.

 

Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019   

Per anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, si semplificano le procedure e gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

 

Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile

Il Fondo nazionale per il servizio civile e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza 

Si proroga la possibilità di accogliere i richiedenti protezione internazionale nelle strutture del SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021).