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Covid-19, in Lombardia si riapre ma con regole più severe. Cosa dice l’ordinanza di Fontana

Covid-19, in Lombardia si riapre ma con regole più severe. Cosa dice l’ordinanza di Fontana

Le regole dal 18 al 31 maggio

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Lombardia,   Coronavirus,   covid19,   regole,   ordinanza,   fase2,   riapertura

COVID-19, L'ORDINANZA 547 DI REGIONE LOMBARDIA SULLA RIAPERTURA 

Con l’ordinanza n. 547 approvata il 17 maggio 2020 da Regione Lombardia si completa il quadro normativo che disciplina la ripresa delle attività economiche e produttive sul territorio lombardo. 


Il Decreto- Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il DPCM 17 maggio 2020, infatti, prevedono che le Regioni possano dettare indicazioni specifiche su tempi e modalità delle riaperture. Anche l’ordinanza conferma quanto già stabilito dai provvedimenti nazionali sulla possibilità di modificare le disposizioni introdotte “qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte dei territori provinciali, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali”.


COVID-19, LE REGOLE PER LA RIAPERTURA IN LOMBARDIA DAL 18 AL 31 MAGGIO

Di seguito nel dettaglio le specifiche regole valide a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 in Lombardia.


Come già previsto nelle precedenti ordinanze regionali e richiamato nei provvedimenti nazionali, è confermato l’obbligo di:

  • utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione  
  • mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La ripresa, a partire dal 18 maggio 2020, delle attività commerciali, artigianali e di servizi elencate nell’allegato 1 all’ordinanza [ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, delle strutture recettive, degli acconciatori ed estetisti, del commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante), uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, musei archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali] è condizionata:

  • All’osservanza delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 maggio 2020 per i diversi settori merceologici richiamati
  • All’obbligo di misurazione della temperatura corporea del personale sui luoghi di lavoro

L’ordinanza regionale introduce poi specifiche linee guida (allegato 2) elaborate dai competenti uffici regionali per la ripresa di alcune attività soggette a regolamentazione regionale:

  • Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014
  • Guide turistiche
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi
  • Parchi faunistici

E’ confermata l’apertura degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, “purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale”.


COVID-19, OBBLIGHI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA DEL PERSONALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

L’ordinanza regionale riprende i contenuti dell’ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 che ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di misurare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso ai luoghi di lavoro o qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). 

Termometro personale in caso di assenza di strumento di rilevazione temperatura per difficoltà di reperimento del datore

In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro la temperatura che il dipendente prova con strumento personale idoneo.

Cosa succede se la temperatura è superiore a 37,5°?

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Rilevazione temperatura luoghi di lavoro, cosa fare se il lavoratore è solo?

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato (a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci, i servizi di assistenza domiciliare) la misurazione della temperatura corporea è obbligo che grava direttamente sul lavoratore


Covid-19, cosa deve fare il lavoratore in caso di sintomi? 

Nel caso il lavoratore abbia sintomi da infezione da COVID- 19 deve astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro e dare immediata comunicazione al datore di lavoro e/o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.

Rilevazione temperatura clienti e fornotori, obbligatoria per la ristorazione

La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.


Gli obblighi di misurazione della temperatura corporea del personale e la raccomandazione che tale misurazione sia estesa anche a clienti e fornitori si applicano anche alle attività professionali che integrano, a tal fine, i protocolli di sicurezza anti-contagio richiamati nel DPCM 17 maggio 2020 (art. 1 lett ll).

 

CORONAVIRUS, SÌ A TIROCINI E LABORATORI FORMATIVI

Le imprese la cui attività non è ancora soggetta a misure restrittive possono riattivare i tirocini anche in presenza, assicurando l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.


Le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, possono consentire lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.


ATTIVITÀ SPORTIVE, FERME PISCINE E PALESTRE, SÌ A CENTRI SPORTIVI ALL'ARIA APERTA

L’ordinanza regionale detta regole specifiche per le attività sportive, in deroga rispetto a quanto previsto dal DPCM. 


È esclusa la ripresa delle attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre. Tale divieto risulterà vigente fino alla data di efficacia dell’ordinanza, e cioè fino al 31 maggio 2020.


Possono invece riaprire gli impianti sportivi, i centri ed i siti sportivi limitatamente alle aree (incluse le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli) adibite alla pratica sportiva all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.). 


Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • È consentito lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
  • È vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
  • I gestori devono garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici,
  • I gestori devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

 

ADDESTRAMENTO ANIMALI E GESTIONE FAUNA SELVATICA

È ammessa la ripresa delle attività di addestramento di cani, cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro o da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali.

L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

Sono consentite altresì le attività gestionali della fauna selvatica (Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA; attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse; caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni) a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dall’ordinanza valgono le indicazioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020 su tempi e modalità per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali che alla data del 17 maggio risultavano ancora sospese.


Per le attività economiche e produttive la cui ripresa era già stata autorizzata in forza del DPCM 26 aprile 2020 e relative ordinanze regionali rimane fermo l’obbligo di osservare le misure di sicurezza definite nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le parti sociali.



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Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

 

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