DETTAGLIO

Covid-19, le regole per la riapertura (DL 33/20 e DPCM 17 maggio 2020)

Covid-19, le regole per la riapertura (DL 33/20 e DPCM 17 maggio 2020)

L'approfondimento di Confcooperative Lombardia 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid19,   dpcm

L’imminente fase di ripartenza delle attività rimaste ancora ferme dopo il DPCM 26 aprile 2020 è disciplinata da un articolato complesso di disposizioni nazionali e regionali.

Il governo ha emanato il 16 maggio 2020 il Decreto-Legge n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’obiettivo di delineare un quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Leggi il testo integrale del DL Rilancio sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto-Legge sancisce il principio della ripresa generalizzata di tutte le attività economiche, produttive e sociali purché siano svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

La previsione dei tempi e delle modalità per l’allentamento delle misure di contenimento vigenti o, in alternativa, la conferma delle presenti limitazioni, sono disciplinate dal DPCM emanato il 17 maggio 2020 attuativo del Decreto- Legge, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente DPCM del 26 aprile 2020 e sarà applicabile dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020.

Rimane ferma la possibilità che successivi provvedimenti introducano nuovamente misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali da adottarsi nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità o in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio come risultante dal monitoraggio attuato dalle Regioni ed accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni. Sulla base del medesimo andamento epidemiologico rimane ferma la possibilità per le Regioni, informando contestualmente il Ministro della salute, di introdurre misure derogatorie anche ampliative. 

Ecco nel dettaglio l'approfondimento di Confcooperative Lombardia.


Libertà di spostamento

E’ il Decreto- Legge ad intervenire in maniera diretta sulle limitazioni alle libertà di spostamento vigenti, prevedendo un progressivo superamento delle stesse con termini di efficacia differenziati a seconda che gli spostamenti avvengano all’interno della regione, tra regioni o verso l’estero:

All’interno della regione: A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale ancora vigenti; rimane ferma la possibilità che tali misure possano essere nuovamente adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.


Tra regioni: A partire dal 3 giugno 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova ancora vigenti; rimane ferma la possibilità che tali misure possano essere nuovamente adottate o reiterate in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Dal 18 maggio e fino al 2 giugno compreso lo spostamento fuori regione rimane consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Verso l’Estero: A partire dal 3 giugno 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione da e verso l’estero; rimane ferma la possibilità che tali misure possano essere nuovamente adottate o reiterate solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Dal 18 maggio e fino al 2 giugno compreso lo spostamento da e per l’estero rimane consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Obbligo di quarantena e divieto di assembramento

Il Decreto- Legge conferma le misure restrittive per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, alle quali è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Ed è altresì confermato l’obbligo per i soggetti con sintomatologia febbrile superiore a 37,5 di restare presso la propria abitazione e contattare il medico curante.

Il Decreto- legge conferma il generale divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, conferendo al sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 


Le misure del DPCM

Il DPCM conferma l’apertura di parchi, ville e giardini pubblici già prevista dal DPCM 26 aprile alle medesime condizioni ivi richiamate: distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento. Vengono riaperte le aree gioco per bambini all’interno di parchi, ville e giardini: l’accesso ai minori è consentito anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura purchè in osservanza delle apposite linee guida elaborate dal dipartimento per le politiche della famiglia allegate al DPCM (allegato 8).

Dal 15 giugno possono riprendere le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, per minori al chiuso o all’aria aperta con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8). È fatto salvo il potere delle Regioni di anticipare o posticipare la data di ripresa delle attività alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio sulla base di specifiche linee guida adottate nel rispetto dei principi contenute in quelle adottate a livello nazionale.

Rimane confermata la possibilità di svolgere attività sportiva e attività motoria all’aperto con l’osservanza delle medesime misure di distanziamento già richiamate al riguardo nel DPCM 26 aprile 2020, con la nuova precisazione della possibilità di accedere ad aree attrezzate e parchi pubblici.

Si conferma la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati attualmente vigente. Ammessa invece la ripresa delle sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti anche per gli sport di squadra ed a prescindere, anche per gli sport individuali, dal fatto che siano riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle relative federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali. Gli allenamenti devono avvenire a porte chiuse, nel rispetto delle norme sul distanziamento e sul divieto di assembramento e delle linee guida che saranno al riguardo emanante dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A partire dal 25 maggio 2020 possono riprendere le attività sportive di base e le attività motorie presso palestre, piscine, circoli e centri sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme sul distanziamento e del divieto di assembramento e delle linee guida adottate dall’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. È fatto salvo il potere delle Regioni di anticipare o posticipare la data di ripresa delle attività alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio sulla base di specifiche linee guida adottate nel rispetto dei principi contenute in quelle adottate a livello nazionale.

È rinviata al 14 giugno la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto. Sarà necessario prevedere posti a sedere preassegnati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale, dovrà essere osservato il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 in luoghi chiusi e l’osservanza delle linee guida allegate al DPCM per l’attività degli spettacoli (allegato 9). È fatto salvo il potere delle Regioni di anticipare o posticipare la data di ripresa delle attività alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio sulla base di specifiche linee guida adottate nel rispetto dei principi contenute in quelle adottate a livello nazionale. 

 

Restano comunque sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo, e discoteche e locali assimilati, le fiere e i congressi.

L’accesso ai luoghi di culto segue le medesime prescrizioni già contenute nel DPCM 26 aprile, mentre riprendono le funzioni religiose con la partecipazione di persone purché siano osservati i protocolli sottoscritti con le confessioni religiose allegati al DPCM (allegati da 1 a 7).

Riaprono i musei e gli altri luoghi della cultura con la garanzia di modalità di fruizione contingentata e tale da assicurare il divieto di assembramento ed il rispetto della distanza interpersonale. I servizi sono organizzati tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, dei flussi di visitatori, e dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni.

È confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. A partire dal 20 maggio riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole.

Sono confermate le regole per l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitate ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Rimangono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. L’attività convegnistica e congressuale è altresì differita a data successiva al 14 giugno 2020.

È confermata la sospensione delle attività dei centri benessere, centri termali, centri sociali e culturali.

Le attività di commercio al dettaglio riprendono in via generalizzata purchè siano osservate le prescrizioni che erano già in vigore per gli esercizi rimasti aperti sulla base dei precedenti provvedimenti (distanza interpersonale di almeno un metro, ingressi avvengano in modo dilazionato, divieto di sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni). Lo svolgimento delle attività deve avvenire nel rispetto delle linee guida regionali o della Conferenza Stato Regioni, adottate nel rispetto dei protocolli elaborati a livello nazionale e dei criteri di cui allegato 10 e 11 al DPCM.

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub) - ferma la possibilità di proseguire con la consegna a domicilio e l’asporto - possono riprendere qualora le regioni valutino la ripresa compatibile con l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio. Le Regioni al riguardo adottano linee guida proprie o corrispondenti a quelle approvate dalla Conferenza Stato- Regioni che siano idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio e coerenti con i criteri elaborati dal Comitato tecnico scientifico il 15 maggio 2020 ed allegati al DPCM (allegato 10). Anche la ripresa delle attività dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) è soggetta alle medesime condizioni. 

Rimangono valide le indicazioni già formulate dal DPCM 26 aprile per:

- servizi bancari, finanziari, assicurativi,

- attività del settore agricolo zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni o servizi,

- attività professionali

 

Le attività degli stabilimenti balneari possono riprendere qualora le regioni valutino la ripresa compatibile con l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e abbiano adottato linee guida proprie, o corrispondenti a quelle approvate dalla Conferenza Stato- Regioni che siano idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM e contenenti gli elementi elencati nel medesimo DPCM (alla lettera mm). Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Le attività delle strutture ricettive devono assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli spazi comuni e devono svolgersi nel rispetto delle linee guida elaborate dalle regioni o dalla conferenza stato-regioni che siano idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM e contenenti gli elementi elencati nel medesimo DPCM (alla lettera nn).

Il DPCM richiama poi l’obbligo (già espresso nel DPCM 26 aprile) per tutte le attività economiche e produttive di osservare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro condivise nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del DPCM), nonché, rispettivamente per il settore dei cantieri e del traposto e logistica, nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7 del DPCM) e nel protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM). La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È anche confermato l’obbligo generalizzato, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, di utilizzo di “protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. A questi fini per la popolazione generale potranno essere utilizzate “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. L’utilizzo delle mascherine non esclude l’adozione delle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

L’articolo 9 del DPCM che richiama quanto già sancito dall’articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 a proposito del riavvio delle attività dei servizi semiresidenziali per disabili, introduce una deroga all’obbligo del distanziamento interpersonale: “le persone con disabilità motorie o con disturbi dello Associazione riconosciuta giuridicamente con D.P.Reg. n. 79 del 04/02/2015 spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”.


Le sanzioni

Il Decreto-Legge conferma infine l’impianto sanzionatorio posto a presidio dell’osservanza delle prescrizioni già vigente sulla base del DECRETO LEGGE n. 19 del 24 marzo 2020:

• sanzione amministrativa pari ad una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, salva la possibilità, all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, della chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

• imputazione per violazione degli obblighi di quarantena ai sensi dell’art. 260 n. 1265 del 27 luglio 1934 come modificato dal citato DECRETO LEGGE 19/20 (con aggravamento della pena prevista che è ora quella «dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

____________________________________________________

 

 

 

Documenti da scaricare