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Le 4 misure di Cooperfidi Italia per le cooperative danneggiate dal Covid-19

Le  4 misure di Cooperfidi Italia per le cooperative danneggiate dal Covid-19

Cosa c'è da sapere

Categorie: Confcooperative LombardiaCredito E Finanza

Tags: lavoro,   imprese,   finanziamento,   Credito,   Confidi,   Coronavirus,   covid19,   banche,   debito,   liquidità,   misure sostegno crisi,   rinegoziazione,   consolidamento debito,   garanzia banche,   garanzia banche covid,   garanzia banche coronavirus,   finanziamento agevolato

Cooperfidi Italia, il confidi nazionale della cooperazione italiana, ha presentato la nuova operatività ampliando il “pacchetto strumenti” per rispondere alle esigenze determinate dall'emergenza COVID-19

Nello specifico le misure sono riassumibili nella seguente Operatività rivolta a imprese danneggiate “COVID-19”


La sintesi:

1) Rinegoziazioni – consolidamenti del debito esistente + 10% di nuova liquidità 

Il confidi può garantire il 100% del nuovo importo di debito così rinegoziato

http://www.cooperfidiitalia.it/it-it/in-evidenza/ristrutturazione-di-mutui-in-corso-con-liquidita-aggiuntiva-del-10-.aspx?idC=61726&idO=17582&LN=it-IT

 

(DL 23/2020 art. 13 lettera e)


2) finanziamenti max € 25.000,00 

Come il Fondo Centrale di Garanzia, anche Cooperfidi Italia offre la garanzia del 100% dell’importo del finanziamento

 

(dl 23/2020 art. 13 lettera m)


3) Finanziamenti max € 800.000,00 per imprese aventi fatturato entro € 3,2 milioni 

Il confidi può quindi garantire il 100% dell’importo del finanziamento
Il confidi può quindi garantire il 100% dell’importo del finanziamento

http://www.cooperfidiitalia.it/it-it/in-evidenza/dl-liquidita-dell-8-aprile-2020-prestiti-fino-a-800-mila-euro-garantiti-al-100-da-cooperfidi-italia-grazie-all-intervento-del-fondo-centrale-di-garanzia.aspx?idC=61726&idO=17581&LN=it-IT

 

(DL 23/2020 art. 13 lettera n)

 

4) Finanziamenti max 72 mesi 

Percentuale di garanzia dell’importo del finanziamento pari al 90%

 

(DL 23/2020 art. 13 lettera c) avente importo per impresa pari al doppio della spesa salariale 2019 (o ultimo bilancio), o al 25% fatturato 2019 (voce A1 del CE) o al fabbisogno di capitale di esercizio e di investimento per successivi 18 mesi (12 mesi per MID CAP)

 

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