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Coronavirus, gli obblighi in Lombardia dal 4 maggio

Coronavirus, gli obblighi in Lombardia dal 4 maggio

Le ordinanze di Regione Lombardia per il rientro dal lockdown

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   divieti,   regole,   fase 2,   lockdown,   obblighi,   ordinanza regionale

FASE 2 CORONAVIRUS, QUALI GLI OBBLIGHI IN VIGORE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 dettate per il territorio nazionale dal recente DPCM del 26 aprile, Regione Lombardia ha emanato le ordinanze n. 537 e 538 allo scopo di precisare alcuni aspetti d’interesse regionale. L’ordinanza n. 537 produce effetto dalla data del 4 maggio 2020 ed è efficace fino al 17 maggio 2020.

OBBLIGO DI MASCHERINA, TRANNE PER BAMBINI SOTTO I SEI ANNI E DISABILITÀ INCOMPATIBILI
Si conferma l’obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione come già era stato prescritto dall’ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 e da ultimo richiamato anche dal DPCM 26 aprile 2020 per tutto il territorio nazionale. L’ordinanza regionale aggiunge che “Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Per le attività fisiche e motorie e, in particolare, per le uscite dalla propria abitazione, valgono le disposizioni dettate dal DPCM 26 aprile 2020 senza alcuna ulteriore prescrizione o precisazione.

MISURE SICUREZZA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Continuano a trovare applicazione le prescrizioni inerenti alle misure di sicurezza da adottare per l’accesso alle attività commerciale al dettaglio aperte che erano già previste nell’ordinanza dell’11 aprile e che sono ormai ampiamente recepite nei provvedimenti di carattere nazionale. Non sono richiamati gli ulteriori limiti o condizioni sul commercio al dettaglio, anche effettuato attraverso distributori automatici, che erano stabiliti nelle precedenti ordinanze regionali, rinviandosi anche in questo caso alla disciplina nazionale.

RIPRISTINO MERCATI SCOPERTI PER VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI
Il provvedimento conferma quanto stabilito dalla precedente ordinanza reginale n. 532 del 24 aprile 2020 in merito all’attività dei mercati scoperti che può riprendere limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare specifiche misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio. 

RIAPERTURA MERCATI COPERTI

È poi consentita la riapertura anche dei mercati coperti per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, “a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle stesse precauzioni previste per i mercati scoperti”.

RIPRESA ATTIVITÀ TOELETTATURA ANIMALI
È autorizzata la ripresa delle attività “degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale”.

ALLOGGI STUDENTI E LAVORATORI CON SERVIZI DI TIPO ALBERGHIERO
Come era già stabilito dall’ordinanza regionale del 30 aprile 2020, si conferma la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20) che non è invece richiamata dal DPCM 26 aprile 2020 tra quelle consentite.

ALTRE ATTIVITÀ CHE POSSONO RIAPRIRE
Non risultano invece confermate le ulteriori misure restrittive che erano state esplicitate nelle precedenti ordinanze regionali, rinviandosi di conseguenza alle vigenti disposizioni nazionali:
- l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi (codice ATECO 55.1) riprende essendo la relativa attività richiamata nell’elenco del DPCM 26 aprile 2020 tra quelle consentite;
- i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) possono riaprire al pubblico senza dover più osservare necessariamente modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti, essendo anch’essi richiamati nell’elenco del DPCM 26 aprile 2020 tra le attività consentite;
- nessuna ulteriore limitazione - in coerenza con quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 - è infine prevista per lo svolgimento di attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)
- per l’attività delle pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni previste per il territorio nazionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOMBARDO

L’ordinanza regionale n. 538 del 30 aprile 2020 dispone la ripresa ordinaria del servizio, come nella fase precedente all’emergenza sanitaria, su tutto il settore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale lombardo. 

Sono previste specifiche misure (descritte negli allegati all’ordinanza) “così da favorire il distanziamento a bordo dei mezzi, ridurre i fenomeni di accumulo nei punti di accesso e minimizzare le possibilità di assembramento nei nodi di interscambio tra sistemi di trasporto differenti, nonché per garantire le catene di trasporto senza soluzione di continuità”.

Anche durante il periodo estivo e fino al 31 agosto 2020 la programmazione dei servizi di trasporto pubblico sarà quella dell’orario feriale invernale (salvo per talune tipologie di servizi l’adozione del orario non scolastico), “salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento”.

Il provvedimento prevede che “qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore deve provvedere al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l’aumento della capacità del mezzo utilizzato, ovvero della composizione del treno o dei mezzi, ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio”.

 

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

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