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Coronavirus, Dpcm 26 aprile "Fase 2". Le misure dal 4 al 17 maggio

Coronavirus, Dpcm 26 aprile "Fase 2". Le misure dal 4 al 17 maggio

Riaperti anche i centri semiresidenziali per persone con disabilità

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   Covid-19,   dpcm,   fase 2

È stato pubblicato (GU SG n. 108 del 27-4-2020), il DPCM 26 aprile 2020 sulla "Fase 2" che modifica il sistema elle misure di contenimento e contrasto al contagio del Covid-19.

Le nuove disposizioni si applicano dal 4 maggio 2020 e sostituiscono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 (che a sua volta abrogava e sostituiva tutti i precedenti) e sono efficaci fino al 17 maggio 2020

In dettaglio le novità del DPCM 26 aprile 2020:

SULLE ATTIVITÀ

  • MISURE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E  COMMERCIALI
  • SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI
  • ATTIVITÀ E SERVIZI PROFESSIONALI
  • TRASPORTO PUBBLICO
  • RIAPRONO I CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

SULLE PERSONE

  • DIVIETI DI SPOSTAMENTO, DI ACCESSO E DI ASSEMBRAMENTO
  • OBBLIGO USO MASCHERINE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • SOGGETTI SINTOMATICI O IN QUARANTENA
  • ANZIANI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE

 

Alcune disposizioni sono applicabili già dal 27 aprile 2020. Riguardano le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 e che, quindi, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura; nonché le imprese che sono obbligate alla sospensione per effetto delle nuove disposizioni e che hanno l’obbligo di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. Tali disposizioni si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del precedente dPCM 10 aprile 2020.


Continueranno a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.


MISURE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Quanto alle attività ed esercizi commerciali, è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività commerciali al dettaglio; dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie); delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,estetisti). 

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

  • sono sempre garantite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate nell’allegato 1 al decreto. Si segnala, in proposito, che rispetto all’elenco precedentemente in vigore è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  • quanto ai servizi di ristorazione, è consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro), la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché la ristorazione con asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi);
  • non è sospesa e resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • quanto alle attività inerenti la persona, non sono sospese e restano garantite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E  COMMERCIALI

Quanto alle attività produttive industriali e alle altre attività commerciali è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione di tutte le attività, ma con le seguenti eccezioni:

  • non sono sospese le attività indicate nell’allegato 3 del decreto. L’elenco dei codici ATECO potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Si segnala che, a differenza della elencazione sinora in vigore, sono ora espressamente nominate tra le attività consentite: 

  1. caccia e servizi connessi (1)
  2. estrazione di minerali metalliferi (7)
  3. estrazione di altri minerali da cave e miniere (8)
  4.  industria del tabacco (12)
  5.  industrie tessili (13)
  6.  confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia (14)
  7.  fabbricazione di articoli in pelle e simili (15)
  8.  fabbricazione di prodotti di carta (di cui al cod. 17)
  9.  fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (23)
  10. metallurgia (24)
  11. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (25)
  12. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (26)
  13. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (27)
  14. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA (28)
  15. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29)
  16. fabbricazione di altri mezzi di trasporto (30)
  17. fabbricazione di mobili (31)
  18. altre industrie manifatturiere (32)
  19. riparazione, manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (33) 
  20. costruzione di edifici (41)
  21.  ingegneria civile (43)
  22.  lavori di costruzione specializzati (44)
  23.  commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (45)
  24.  commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (46)
  25.  attività editoriali (58)
  26. attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore (59)
  27. attività di programmazione e trasmissione (60)
  28. telecomunicazioni (61)
  29. produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (62)
  30. attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici (63)
  31. attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) (64)
  32. assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) (65)
  33. attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (66)
  34. attività immobiliari (68)
  35. pubblicità e ricerche di mercato (73)
  36. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (78)
  37. servizi di vigilanza e investigazione (80)
  38. cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) (81.3)
  39. attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (82), 
  40. attività di organizzazioni associative (94)
  41. riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (95).
  • non sono sospese le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 14611 (resta in ogni caso ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura , nonché dei servizi che riguardano l’istruzione);
  •  è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • resta consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Infine, tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.


DA SAPERE:

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento.


SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI

È confermato che non sono sospesi e restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

ATTIVITÀ E SERVIZI PROFESSIONALI

È confermato che le attività e i servizi professionali non sono sospesi, ma è raccomandato il massimo utilizzo di:

  •  modalità di lavoro agile
  • incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti;
  • altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
  • l’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio;
  • laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale; 
  • la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Quanto al trasporto pubblico, il Presidente della Regione programma il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, al fine di ridurre o anche sopprimere i servizi.

Per le medesime finalità un decreto interministeriale potrà disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica (all. 8 al d.P.C.M.), nonché delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 (all. 9 al d.P.C.M.)17.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti:

  • del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
  • del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
  • del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si conferma altresì la disposizione che consente ai datori di lavoro privati l’applicazione della modalità di lavoro agile (di cui agli articoli da 18 a 23, L. 81/2017) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 1821. Inoltre, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

 

RIAPRONO I CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Più in generale il decreto ribadisce i divieti e le sospensioni di attività già previste:

  • il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; nonché il divieto di svolgimento e la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite
    guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • il divieto di svolgimento e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Nondimeno, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
  • il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • il divieto di svolgimento e la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);
  • il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Sono espressamente riattivate, secondo piani territoriali adottati dalle Regioni (assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori), le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario. 

Si tenga tuttavia presente che la disposizione riguarda le sole attività sospese ed ora riattivate, non anche i servizi già consentiti sulla base delle precedenti disposizioni e circolari (fatte evidentemente salve.

 

DIVIETI DI SPOSTAMENTO, DI ACCESSO E DI ASSEMBRAMENTO

Quanto alle persone sono anzitutto confermati i divieti di spostamento, di accesso e di assembramento, stabilendosi in particolare:

  • è confermato il divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate:
  1.  esigenze lavorative 
  2.  situazioni di necessità 
  3.  motivi di salute. 

Ricordiamo che si considerano necessarie e quindi consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti (purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine) e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • il divieto di trasferimento o spostamento in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate:
  1. esigenze lavorative di assoluta urgenza
  2. motivi di salute 
  3. per consentire il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • è confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, a tal proposito, il sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto;
  • il divieto di svolgimento e il differimento a data successiva al 17 maggio 2020 di ogni attività convegnistica o congressuale;
  • è nuovamente consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, a condizione tuttavia del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Inoltre, anche in questo caso, il sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto. In ogni caso, le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.


OBBLIGO USO MASCHERINE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie:

  •  nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
  • sui mezzi di trasporto;
  • in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

 

SOGGETTI SINTOMATICI O IN QUARANTENA

Per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

 

ANZIANI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE 

Infine, il decreto conferma, precisa o modifica tutta una serie di disposizioni, obblighi e raccomandazioni riguardanti persone anziane o affette da patologi croniche.

Nel dettaglio:

  • alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • agli accompagnatori dei pazienti è fatto divieto di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • ai parenti e ai visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è fatto divieto di accesso nei casi diversi da quelli espressamente consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 

DPCM 26 aprile 2020 "Fase 2"

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