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Covid-19, Cig in deroga per imprese plurilocalizzate in almeno 5 regioni

Covid-19, Cig in deroga per imprese plurilocalizzate in almeno 5 regioni

L'approfondimento di Confcooperative

Categorie: News tecniche

Tags: Ammortizzatori sociali,   Coronavirus,   covid19

Novità in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza Coronavirus nella circolare del Ministero del  Lavoro n. 8 dell’8 aprile 2020. 

La circolare ribadisce che per imprese plurilocalizzate con unità produttive in almeno 5 regioni o province autonome è possibile presentare una domanda unica al Ministero del Lavoro (in luogo della regola generale di presentare la domanda alla relativa regione di competenza).

A riguardo nella circolare si sottolinea, evidentemente per gli operatori della GDO che si considera unità produttiva anche il semplice punto vendita, per cui imprese della grande distribuzione organizzata che ne avessero in almeno 5 diverse regioni potranno indirizzare una domanda unica di CIGD al Ministero.

L'approfondimento di Confcooperative.

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  • Il Ministero istruirà le diverse domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, con un loro accoglimento nel limite delle risorse assegnate;
  • In aggiunta all’accordo sindacale – da cui sono tuttavia esonerati i datori di lavoro fino a 5 addetti – in sede di presentazione delle domande le imprese dovranno allegare il prospetto dell’ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI INTERESSATI dalle sospensioni o riduzioni di orario utilizzando il FORMAT ALLEGATO alla circolare (in tale modello, oltre ai dati relativi all’azienda e alle unità aziendali interessati per ciascun soggetto beneficiario bisognerà quantificare le ore di riduzione/sospensione deducendone il relativo importo (sulla base di un valore medio orario pari a 8,10 €);
  • L’invio delle domande dovrà avvenire unicamente con modalità telematica (eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere ritrasmesse) attraverso la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga” che prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”.
  1. Nel caso di “invio cartaceo” secondo il Ministero deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. 
  2. Le indicazioni sul rispetto del requisito della marca da bolla risultano a nostro avviso superate dato che, sempre l’art. 41 del  D.L. n. 23 (“Liquidità”) in vigore da oggi e richiamato in premessa, prevede al comma 3, un esonero dall’imposta di bollo per le domande di CIG in deroga (esonero che vale naturalmente anche per le imprese non plurilocalizzate in almeno 5 regioni che presentassero le loro istanze in Regione);
  • Infine, si chiarisce che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, la CIG in deroga potrà essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

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