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Contagio Covid-19 sui luoghi di lavoro, le FAQ Inail per il trattamento dell’infortunio

Contagio Covid-19 sui luoghi di lavoro, le FAQ Inail per il trattamento dell’infortunio

Tra le categorie a rischio segnalati anche operatori Rsa e taxi

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   taxi,   rsa,   Coronavirus,   covid19,   infortunio,   medici,   infermieri

INFORTUNIO PER COVID-19

L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it) le risposte ad alcune FAQ per chiarire dubbi legati alla certificazione medica e alla tutela infortunistica che, come noto, devono riferirsi ai casi di infezione da Coronavirus accertati sul lavoro secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020.

LAVORI A ELEVATO RISCHIO COVID-19

L’Istituto aveva sottolineato l’applicazione di una presunzione semplice di contagio sul luogo di lavoro legata all’esposizione professionale (medici, infermieri e operatori sanitari in genere di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata nonché lavoratori impiegati in attività che comportano il costante contatto con il pubblico e l’utenza: a titolo d’esempio lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”).

Sotto questo punto di vista una specifica FAQ esplicita che anche gli operatori socio-sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

In merito alla denuncia di infortunio si ricorda che è il datore di lavoro che deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio (senza tuttavia indicazione della collocazione temporale in termini di data inizio e data fine) e che il certificato di infortunio dovrà essere trasmesso dal medico certificatore che ha fornito la prima assistenza.

CORONAVIRUS, DECORRENZA INFORTUNIO

Rispetto alla tempistica del trattamento, si conferma che è la diagnostica a determinare il momento da cui far decorrere la tutela, per cui qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare a fronte di una semplice certificazione su modulo INPS, solo la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dell’infortunio dal momento della attestata assenza dal lavoro.

Per questo motivo le strutture INAIL dovranno porre una riserva di regolarità in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, infatti, il caso non potrà essere accolto per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia- infortunio.

Ciò detto, in una specifica FAQ l’INAIL precisa che “stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile”.

INFO DA INAIL

L’INAIL chiarisce, infine, che pur essendo i propri ambulatori ancora aperti, in questa fase emergenziale in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificate, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere.

 

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