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Covid-19, DPCM 10 marzo: misure restrittive fino al 3 maggio. Chi riapre da oggi

Covid-19, DPCM 10 marzo: misure restrittive fino al 3 maggio. Chi riapre da oggi

L'approfondimento di Confcooperative

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid19,   DPCM 10 aprile

Da oggi fino al 3 maggio proroga delle misure  di contenimento e contrasto al contagio del Covid-19 (GU n.97 del l'11-4-2020). 

Il DPCM 10 aprile 2020 (all. 1) stabilisce misure restrittive:

  • della libertà delle persone fisiche (art. 1); 
  • divieti e sospensioni delle attività economiche (artt. 1 e 2); 
  • divieti e sospensioni di altre attività (art. 1);
  • misure in materia di ingresso in Italia (art. 4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5) navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).

L'approfondimento di Confcooperative.


MISURE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

È stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività commerciali:

  • al dettaglio; 
  • dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 
  • delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 

Fatta eccezione per:

  • le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al decreto. 

Rispetto all’elenco precedentemente in vigore sono stati aggiunti alle attività consentite

  • il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • il commercio al dettaglio di libri 
  • il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; o resta consentita, per quanto riguardano i servizi di ristorazione, l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia per il trasporto.

Resta garantita, nel rispetto della distanza interpersonale minima e delle norme igienico-sanitarie l’attività del:

  • settore agricolo;
  • settore zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  • edicole;
  • tabaccai;
  • farmacie e parafarmacie. 

Quanto alle attività inerenti la persona restano garantite:

  • le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie, tintorie;
  • i servizi di pompe funebri e attività connesse.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare:

  • la distanza interpersonale di un metro (i);
  • ingressi dilazionati (ii);
  • la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (iii).

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

È stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione di tutte le attività, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 3 del decreto. 

L’elenco dei codici ATECO potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

Si segnala che, a differenza dell'elencazione in vigore, hanno trovato posto nell’elenco delle attività consentite:

  • la silvicoltura ed utilizzo aree forestali (cod. 2);
  • l’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
  • fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (cod. 16); 
  • la fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; 
  • parti intercambiabili per macchine utensili (cod. 25.73.1); 
  • la fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (cod. 26.1); 
  • la fabbricazione di computer e unità periferiche (cod. 26.2); 
  • la fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (cod. 27.1); 
  • il commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (cod. 46.49.1); 
  • il commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (cod. 46.45.01); 
  • la cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (cod. 81.3); 
  • l’attività delle organizzazioni e degli organismi extraterritoriali (cod. 99);

Non sono sospese le attività che:

  • erogano servizi di pubblica utilità;
  • servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1467 (resta in ogni caso ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura , nonché dei servizi che riguardano l’istruzione).

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

  • farmaci;
  • tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
  • prodotti agricoli e alimentari;

È consentita:

  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva);
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico; 
  • le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (previa comunicazione al Prefetto) 

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto:

  • le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 (i), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (ii), e delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione (iii).

Tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.


SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI

Non sono sospesi e restano garantiti, nel rispetto della distanza interpersonale minima e delle norme
igienico-sanitarie.

 

LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PROFESSIONALI

Non sono sospesi, ma è raccomandato:

  • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (i); 
  • l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti, 
  • gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ii); 
  • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove nonfosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale (iii); 
  • la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (iv).

 

TRASPORTO PUBBLICO

Quanto al trasporto pubblico, il Presidente della Regione programma il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, al fine di ridurre o anche sopprimere i servizi. 

Per le medesime finalità un decreto interministeriale potrà disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Si conferma altresì la disposizione che consente ai datori di lavoro privati l’applicazione della modalità di lavoro agile (di cui agli articoli da 18 a 23, L. 81/2017) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo2020 n. 1813. Inoltre, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E SPORTIVE

Più in generale il decreto ribadisce i divieti e le sospensioni di attività già previste. Il divieto di svolgimento e la sospensione dei:

  • servizi educativi per l’infanzia;
  • delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università; ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il divieto di svolgimento di:

  • attività ludica o ricreativa all’aperto, con l’eccezione dell’attività motoria svolta in forma individuale (i), in prossimità della propria abitazione (ii) e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (iii);
  • eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
  • attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
  • attività centri culturali;
  • attività centri sociali; 
  • attività centri ricreativi:
  • manifestazioni organizzate;
  • eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo;
  • religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);
  • musei e luoghi della cultura.

 

DIVIETI DI SPOSTAMENTO, DI ACCESSO E DI ASSEMBRAMENTO

Stabilendo in particolare:

  • il divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • il divieto di trasferimento o spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza);
  • il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • il divieto di svolgimento e il differimento a data successiva al 3 maggio 2020 di ogni attività convegnistica o congressuale;
  • il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

Infine, il decreto conferma e precisa tutta una serie di disposizioni, obblighi e raccomandazioni riguardanti persone che si trovano in situazioni determinate.

 

COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA “FASE 2”

Allo scopo di individuare le misure necessarie per la ripresa graduale delle diverse attività (cd. Fase 2), il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto (all. 2, in via di pubblicazione in G.U.) che istituisce e nomina un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica(i), nonché per la ripresa graduale nei diversi settori anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza (ii).

Il Comitato – che dovrà operare in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico per costruire un nuovo modello organizzativo – sarà presieduto da Vittorio Colao (dirigente di azienda) e costituito da professionalità diverse. Ne faranno parte anche il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, Domenico ARCURI, e il Capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo BORRELLI.


AGGIORNAMENTI GOVERNO

#IoRestoaCasa – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa 

 

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