I principali contenuti del DL Liquidità (DL 8 aprile 2020 n. 23) con le disposizioni per le imprese a rischio danneggiate dall'emergenza coronavirus.
L'approfondimento di Confcooperative Lombardia.
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID- 19
L’articolo 5 rinvia l’entrata in vigore del Codice della Crisi Impresa al 1° settembre 2021. Solo a partire da quella data si applicheranno quindi le nuove disposizioni sulle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese, quelle sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali. Restano invece operative le disposizioni già entrate in vigore a norma dell’articolo 389 comma secondo del D.Lgs n. 14/19 che hanno introdotto rilevanti modifiche al codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle srl, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo).
L’articolo 6 prevede la disapplicazione delle cause di scioglimento delle società previste dal codice civile in caso di riduzione o perdita integrale del capitale sociale (artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter, 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile) verificatesi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020. La norma è volta ad evitare che la riduzione o la perdita del capitale sociale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori delle società nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 l’articolo 7 consente la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile se la continuazione risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La regola si estende anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
L’articolo 8 esclude la postergazione, rispetto agli altri creditori, del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020, disapplicando, di conseguenza, gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
L’articolo 10 dispone l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei casi i cui la richiesta è presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La norma si applica anche alle richieste di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.