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Dl Liquidità, le misure per cooperative fino a 499 dipendenti

Dl Liquidità, le misure per cooperative fino a 499 dipendenti
L'approfondimento di Confcooperative Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: pmi,   Coronavirus,   covid19,   decreto liquidità

I principali contenuti del DL Liquidità (DL 8 aprile 2020 n. 23) con le disposizioni per le piccole e medie imprese tra cui cooperative con numero di dipendenti inferiore a 499

L'approfondimento di Confcooperative Lombardia. 


INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’art. 13 “Fondo Centrale di Garanzia” del DL rafforza la potenzialità del FCG ed abroga conseguentemente quanto previsto dall’art. 49 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (DL “Cura Italia”), fatti salvi gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti con tale disposizione.

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI, si applicano le seguenti misure:

1) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

2) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

3) in caso di nuova operazione finanziaria, la garanzia diretta rilasciata alle banche dal FCG o da un Confidi è pari (ed incrementata rispetto al precedente DL Cura Italia) al 90%; l’operazione finanziaria deve però avere durata fino a 72 mesi e che l’importo totale non superi, alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo annuo disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa e che figura nel libro paga dei subcontraenti
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI fino a 199 dipendenti, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese fino a 499 dipendenti.

Per le operazioni finanziarie appena descritte, la percentuale di copertura della riassicurazione (controgaranzia) è pari al 100 % dell’importo garantito dal FCG o dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. 

Si fa però presente che l’operatività di tali percentuali di garanzia necessita dell’autorizzazione della Commissione europea; fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di garanzia diretta e di riassicurazione sono pari, rispettivamente, all’80 % e 90 %.

4) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del merito di credito dei beneficiari finali adottato dal Fondo;

5) la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;

6) la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. L’ammissibilità delle imprese interessate dalle casistiche di cui sopra è subordinata alle ulteriori condizioni illustrate al comma g) del DL;

7) non è dovuta la commissione a carico delle banche per il mancato perfezionamento delle operazioni già deliberate dal Fondo;

8) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

9) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;

10) per l’accesso agli interventi del Fondo, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione in questione.
Ristrutturazioni finanziarie

11) sono ammissibili alla garanzia del FCG i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell’importo del debito accordato in essere oggetto di rinegoziazione. La garanzia diretta del FCG sarà nella misura dell’80 %, mentre per la riassicurazione sarà nella misura del 90 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;

In caso di moratoria richiesta e/o ottenuta

12) nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza;


Nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro

13) Previa autorizzazione della Commissione europea, il Fondo interviene con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione nel caso di nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi (dall’ultimo bilancio depositato) e comunque non superiore a 25.000 euro concessi da banche o altri intermediari finanziari in favore di PMI, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19. I danni devono essere dimostrati attraverso autocertificazione. I finanziamenti – di durata massima pari a 6 anni - devono prevedere un periodo di preammortamento di 24 mesi. Relativamente ai tassi di interesse a carico di tali imprese beneficiarie è previsto un tetto massimo; il MEF stima, in base ai parametri attuali, che il tasso di interesse annuo dovrebbe attestarsi all’1,2% annuo circa. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del FCG è concesso automaticamente, gratuitamente e senza alcuna valutazione.

Finanziamenti a favore di imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro
14) Nel caso di imprese beneficiarie con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da autocertificazione, per nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi, la garanzia può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

Imprese agricole e della pesca
15) tutti i precedenti punti, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate da ISMEA a favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità vengono assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Operatori di microcredito
16) gli operatori di microcredito, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, sui finanziamenti ricevuti da banche ed intermediari finanziari per lo svolgimento della loro attività, della garanzia del Fondo nella misura massima dell’80% a titolo gratuito. In caso di nuove imprese costituite - o che hanno iniziato l’attività non oltre tre anni prima della richiesta al FCG - anche senza valutazione del merito di credito. La soglia massima dei finanziamenti concedibili a titolo di microcredito viene elevata a 40.000 euro.

Per ogni informazione di dettaglio, supporto ed assistenza si invitano le imprese a contattare l’operatore finanziario del proprio territorio:

1- Per le provincie di Milano-Lodi-Monza e Brianza-Pavia
MARCO MARIANI – Tel. 02752912210
mariani.m@confcooperative.it

2- Per la provincia di Brescia-Cremona-Mantova
STEFANO GENNARI
sgennari@confcooperative.brescia.it

3- Per la provincia di Bergamo
STEFANO DOMENGHINI – Tel. 0350063511
stefano.domenghini@coesi.coop

4- Per le provincie di Como-Varese
CARLO MONTALBETTI – Tel. 3315385763
Montalbetti.ca@confcooperative.it

5- Per le provincie di Sondrio-Lecco
FLAMINIO NEGRINI
Negrini.f@confcooperative.it

6- Coordinamento regionale – Confcooperative Lombardia
SERENA CEREDA – Tel. 0289054500
cereda.s@confcooperative.it