La Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che ne danno comunicazione all’ABI.
MISURA DELL’ANTICIPAZIONE.
L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L'anticipazione potrà essere reiterata in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale. L’apertura di credito verrà estinta con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale. Il debito non potrà avere durata superiore a sette mesi.
DESTINATARI.
L’anticipazione è rivolta a tutti i lavoratori, compresi i soci lavoratori, nonchè i lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
È stata inoltre concordata l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, di cui sia richiesto il pagamento diretto, con l’impegno a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020, erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e nei casi sia richiesto il pagamento diretto.
Inoltre, sussiste l’impegno a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore.
COME OTTENERE L'ANTICIPO.
I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione, anche per il tramite della loro azienda, corredata dalla relativa documentazione, secondo i modelli riportati in allegato all’Accordo, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca coinvolta.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi aggiuntivi al lavoratore, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche di procedere all’apertura di credito, previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile. Viene riconosciuto, inoltre, il ruolo importante che potranno avere le Regioni e le Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione, ad esempio, attraverso l’istituzione di “fondi di garanzia” a fronte dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
TERMINE DELL’ANTICIPAZIONE.
L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. I lavoratori e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
In caso di inadempimento del lavoratore, la banca - salvo l’intervento di eventuali Fondi di Garanzia territoriali - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. Il datore di lavoro verserà su conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito.
Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso i moduli allegati e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti.
Vale evidenziare che sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro solo a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione, ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni diverse da quelle descritte, con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla Convenzione e comunque fatte salve condizioni di miglior favore.
La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.
Per altre info clicca qui.
Nella sezione documento da scaricare gli allegati per:
• per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4),
• per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4),
• per le richieste di anticipazione dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga per altre causali (allegati C1, C2, C3, C4).