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Covid19, nuovi codici ATECO. Aggiornato l’elenco delle attività che potranno rimanere aperte

Covid19, nuovi codici ATECO. Aggiornato l’elenco delle attività che potranno rimanere aperte

Termine del 28 marzo per le nuove chiusure

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid19,   ateco

Covid-19 I Dl Ristori, misure e codici Ateco


Dl Ristori bis, ampliato il fondo perduto per le imprese. I nuovi codici Ateco

 

Aggiornate le attività che potranno rimanere aperte. Con il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020 è stato rivisto l’elenco dei codici ATECO  delle attività non  sospese dalle misure di contenimento adottate con DPCM 22 marzo 2020. 

Come avevamo già anticipato il DPCM 22 marzo riservava al Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la possibilità di integrare, con apposito decreto, l’elenco delle attività. 

Attenzione al nuovo decreto. Alcune attività incluse nell’elenco allegato al DPCM del 22 marzo (che quindi in questi giorni sono rimaste aperte) sono state eliminate e quindi devono essere sospese. Dall’altro lato, alcune attività escluse (che quindi in questi giorni sono rimaste chiuse) sono ora invece state inserite e quindi possono proseguire. 

Per le attività economiche che dovranno sospendere le attività, il nuovo decreto fissa il termine del 28 marzo per il completamento delle attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.


Nuovi codici Ateco, quali attività rimangono aperte e quali dovranno chiudere

 

Agenzie interinali

All’elenco dei codici ATECO è aggiunto il n. 78.2 che non compariva nel DPCM del 22 marzo. Corrisponde alle attività delle Agenzie di Lavoro Interinale che potranno quindi sì rimanere aperte ma limitatamente ad alcune  attività come ad esempio la vendita di generi alimentari e di prima necessità, lavanderie e servizi di pompe funebri ( i dettagli negli allegati 1 e 2  del DPCM dell'11 marzo 2020  e nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto ministeriale).

 

Call center

“Attività dei call center” codice ATECO 82.20.00 che erano già richiamate nell’elenco codice ATECO del DPCM 22 marzo 2020 possono proseguire ma limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono ossia alle chiamate degli utenti.

Il servizio può essere erogato tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami.

Anche in questo caso i servizi posso essere resi nei limiti delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, lavanderie e servizi di pompe funebri (i dettagli negli allegati 1 e 2  del DPCM dell'11 marzo 2020  e nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto ministeriale).

 

Servizi sostegno alle imprese

All’elenco dei codici ATECO è infine aggiunto il n. 82.99.99 che non compariva nel DPCM del 22 marzo e che corrisponde alle attività di servizio di sostegno alle imprese ammesse però limitatamente a quelle di consegne a domicilio di prodotti.


Sanzioni

Si segnala infine che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGGE n. 19 del 24 marzo 2020 che è anche intervenuto sulle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi di sospensione delle attività economiche. 

L’articolo 4 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari ad una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, salva la possibilità, all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, della chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

È fatta salva la possibilità che la violazione integri una fattispecie di reato: si segnala, a questo riguardo, che l’articolo 260 n. 1265 del 27 luglio 1934 (ancora vigente) già prevedeva la punizione di “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva” con aumento della sanzione nel caso in cui “il fatto fosse commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria”. 

Il citato DECRETO LEGGE interviene su questo reato aggravando la pena prevista che è ora quella «dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». Viste le rilevanti conseguenze amministrative e penali per i trasgressori si raccomanda di fare particolare attenzione a verificare che l’attività svolta sia o meno consentita alla luce delle disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 e dell’ultimo DECRETO MINISTERIALE approvato. La verifica sull’osservanza delle misure di contenimento spetta al Prefetto che si avvale delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

 

 

 

Nella sezione documenti da scaricare una tabella di confronto tra i codici dei due decreti:

1. in rosso i codici Ateco prima compresi ma che sono da oggi esclusi a seguito del D.M. in commento e che dovranno sospendere la loro attività entro il 28 marzo;

2.  in blu sono i codici Ateco aggiunti rispetto al precedente elenco che potranno, quindi, proseguire la loro attività.

 

Documenti da scaricare