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Cura Italia, congedi, indennità e lavoro agile

Cura Italia, congedi, indennità e lavoro agile

Le info per dipendenti, autonomi, agricoli, spettacolo, turismo

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid19,   cura italia

Il provvedimento Cura Italia, in vigore dal 17 marzo, contiene molteplici disposizioni applicabili a tutto il territorio nazionale. Tra le diverse materie in cui interviene ci sono gli congedi, indennità e lavoro agile.

 

In questo articolo parleremo nello specifico di:

1.     Congedi e indennità per lavoratori dipendenti, collaboratori e autonomi

2.     Estensione congedi legge 104/1992 per situazioni di handicap

3.     Indennità per professionisti e collaboratori

4.     Indennità per autonomi Gestioni speciali INPS

5.     Indennità per stagionali turismo e stabilimenti termali

6.     Indennità per OTD AGRICOLI

7.     Indennità per lavoratori dello spettacolo

8.     Disposizioni in materia di lavoro agile

9.     Fondo per il reddito di ultima istanza

 

Congedi e indennità per lavoratori dipendenti, collaboratori e autonomi – Art. 23

Viene riconosciuto a decorrere dal 5 marzo il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni (nessun limite di età in caso di bambini con handicap grave), di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 % della retribuzione. Ciò vale tanto per i lavoratori dipendenti quanto, con le dovute specificità, anche per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS o per gli autonomi iscritti all’INPS.

 

Possono beneficiare del congedo alternativamente entrambi i genitori, comunque sempre fino a un totale complessivo di 15 giorni, sempreché nel nucleo familiare non ci sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore.

 

In alternativa i lavoratori potranno optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 3 aprile (termine del periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici ad oggi deliberato). Il bonus verrà erogato dall’INPS come prestazione occasionale mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 – ai sensi dell’art. 25, comma 3, il bonus è innalzato a 1.000 euro per personale medico, infermieristico e socio-sanitario.

Sarà l’INPS a dettare le modalità applicative di questa misura e contestualmente a verificare l’avanzamento della spesa in considerazione di una dotazione complessiva dedicata a questo strumento pari a circa 1,26 miliardi di euro.

 

Per i lavoratori dipendenti con ragazzi di età compresa tra 12 e 16 anni è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro – ciò sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

Estensione congedi legge 104/1992 per situazioni di handicap grave - Art. 24

Nei mesi di marzo e aprile 2020 potranno essere concessi ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 in caso di handicap grave. Ricordiamo che per legge i giorni di congedo, coperti come noto da contribuzione figurativa, sono già 3 al mese.


Indennità per professionisti e collaboratori – Art. 27

È riconosciuta un’indennità detassata pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps previa domanda nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Vale sottolineare che tale indennità viene introdotta per ora come riconoscimento una tantum per il mese di marzo, sebbene dalle dichiarazioni del Governo successivi provvedimenti potrebbero prevederne una continuità nel tempo in funzione dell’evoluzione della situazione. Ciò vale anche per le altre indennità di cui agli articoli 28, 29, 30 e 38 qui di seguito descritte, da richiedere sempre all’INPS con apposita domanda, che peraltro ai sensi dell’art. 31 non risultano cumulabili tra loro né con il Reddito di Cittadinanza.


Indennità per autonomi Gestioni speciali INPS – Art. 28

La stessa indennità detassata una tantum di 600 euro spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (quali ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, etc.) nel limite di 2,16 miliardi di euro, purché tali soggetti non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità per stagionali turismo e stabilimenti termali – Art. 29

Nel limite di 103,8 milioni, l’indennità di 600 è fruibile anche da lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e non risultino assunti come dipendenti alla medesima data.

 

Indennità per OTD AGRICOLI – Art. 30

Nel limite di 396 milioni, l’indennità di 600 va riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, purché nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

 

Indennità per lavoratori dello spettacolo – Art. 38

Nel limite di spesa di 48,6 milioni, l’indennità di 600 si applica anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito non superiore a 50 mila euro. Ulteriore condizione per fruirne è che tali soggetti non risultino assunti come dipendenti alla data di entrata in vigore della disposizione (17 marzo 2020).

 

Disposizioni in materia di lavoro agile – Art. 39

Fino al 30 aprile i lavoratori per i quali ricorrono gli estremi dell’art. 3, comma 2, della legge 104/1992 in quanto disabili gravi o per assistere un soggetto con handicap grave in famiglia hanno diritto svolgere la loro prestazione in modalità di lavoro agile purché ciò sia compatibile con le caratteristiche delle loro attività.

Inoltre i datori di lavoro privato saranno chiamati – per sempre – ad accogliere in via prioritaria le richieste di lavoro agile provenienti da soggetti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

 

Fondo per il reddito di ultima istanza – Art. 44

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che alla luce dell’emergenza abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, si istituisce presso il Ministero del Lavoro il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità – entità, criteri e modalità di attribuzione saranno stabiliti con uno o più decreti applicativi entro i prossimi 30 giorni.