Il provvedimento Cura Italia, in vigore dal 17 marzo, contiene molteplici disposizioni applicabili a tutto il territorio nazionale. Tra le diverse materie in cui interviene ci sono gli ammortizzatori sociali.
In questo articolo parleremo nello specifico di:
1. Norme speciali per Cigo e assegno ordinario (Fis)
2. Cig in deroga
NORME SPECIALI PER CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS) – ART.19
Con l’art. 19 vengono estese a tutto il territorio nazionale le norme semplificate per richiedere la CIGO o l’assegno ordinario erogato dal FIS già introdotte con il D.L. 9/2020 per gli 11 Comuni della zona rossa.
La durata massima del trattamento si riduce però da 13 a 9 settimane - praticabile entro agosto 2020 - e viene mantenuto l’obbligo d’informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali che potranno gestirsi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (sebbene decada quantomeno per il FIS il vincolo dell’accordo sindacale).
Un'altra significativa novità è contenuta al comma 5 che specifica espressamente, e per la prima volta in riferimento al FIS, che l’assegno ordinario potrà essere pagato direttamente dall’INPS dietro richiesta del datore di lavoro. In precedenza, questa norma faceva riferimento unicamente alla CIGO (DL n.9).
In attesa di conferme da parte dell’Inps se ne deduce, pertanto, che su richiesta dei datori il riconoscimento del relativo trattamento potrà essere gestito senza anticipare tali prestazioni ai lavoratori.
Sul ricorso alla causale COVID istituita dall’INPS, ricordiamo che:
• non è dovuto alcun contributo addizionale;
• i trattamenti spettano ai lavoratori in forza al 23 febbraio a prescindere da anzianità di servizio;
• le domande vanno presentate alla fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata sospensione/riduzione;
• i periodi di fruizione non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di durata;
• l’assegno ordinario del FIS sarà riconoscibile a tutti i datori sopra 5 addetti senza l’applicazione del tetto di utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto versato dalla medesima impresa (in questo senso il Fondo di integrazione salariale beneficia di uno stanziamento pari a oltre 1,3 miliardi per rafforzare la sua dotazione di risorse).
Nelle zone di Trento e Bolzano saranno i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige già attivi (non il FIS) a riconoscere l’assegno ordinario con stesse regole.
Contestualmente, l’accesso semplificato a tali strumenti, fino a 9 settimane, viene esteso ai sensi degli art. 20 e 21 rispettivamente anche per datori che alla data del 23 febbraio fruivano di trattamenti di CIGS o dell’assegno di solidarietà FIS (conseguente sospensione/sostituzione di tali prestazioni ed esonero dal contributo addizionale).
CIG IN DEROGA - ART. 22
Per tutti i datori di lavoro che NON hanno CIGO o FIS a prescindere dalla dimensione e inclusi quelli operanti in AGRICOLTURA, nella PESCA e nel TERZO SETTORE (compresi gli enti religiosi) le Regioni potranno riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga fino ad un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio e limitatamente ai lavoratori in forza a quella data.
La CIG in deroga potrà essere concessa previo ACCORDO, sottoscrivibile anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che rappresenta un requisito indispensabile unicamente per i datori di lavoro oltre 5 dipendenti.
Le risorse a disposizione per questo strumento sono pari a circa 3,3 MILIARDI da ripartirsi a livello regionale attraverso uno o più decreti interministeriali (Lavoro-MEF).
Le domande dovranno essere presentate alle singole Regioni e saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del budget loro destinato. Sarà l’INPS ad erogare attraverso pagamento diretto le relative prestazioni, monitorando contestualmente l’avanzamento del livello di spesa nei diversi territori.
La procedura stabilita risulta pressoché analoga a quella da seguire ai sensi del D.L. 9/2020 circa la concessione della CIG in deroga negli 11 Comuni della zona rossa (art. 15) e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17), che l’articolo 22 del provvedimento in oggetto non assorbe, ma anzi fa salva.
Ne consegue che per le 3 regioni in questione – in attesa comunque di vedere la ripartizione delle risorse e di appositi chiarimenti interpretativi – la CIG in deroga potrebbe risultare praticabile anche in maniera cumulata e quindi fino a oltre un periodo di 3 mesi (1 mese + 9 settimane). Specifiche disposizioni valgono anche in questo caso per Province di Trento e Bolzano, che agiranno attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige già attivi.