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Coronavirus, cosa prevede il Decreto cura Italia per le cooperative sociali

Coronavirus, cosa prevede il Decreto cura Italia per le cooperative sociali

Dai Dpi, ai pagamenti per i servizi sospesi, alla sospensione dei centri per disabili 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: cooperative sociali,   Disabili,   anziani,   bambini,   Coronavirus,   servizi educativi,   covid19,   cura italia,   operatori sociali,   insegnanti,   servizi diurni disabili,   servizi diurni anziani,   nidi,   micronidi,   sezioni primavera,   servizi integrativi,   spazi gioco,   centri per bambini,   servizi educativi per l’infanzia,   scuola dell’infanzia,   servizi a domicilio

"Cura Italia", pubblicato il decreto in gazzetta ufficiale. Ecco le misure di interesse per le cooperative sociali.


1. Misure di protezione - DPI e mascherine non omologate

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

  • Si prevede per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza di un metro l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI). 
  • È autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE dando prova di aver cercato mascherine omologate, senza responsabilità penali o civili.

 

2. DL Cura Italia, sospensione centri semiresidenziali per disabili 

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) 

  • Attività sospese da oggi fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale nei centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.
  • L’azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nei casi in cui prestazioni e strutture consentano il rispetto delle misure di contenimento.
  • L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (articolo 2119 del codice civile), a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.

 

3. DL Cura Italia, prestazioni domiciliari o a distanza

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) 

Il decreto Prevede una serie di disposizioni che consentono agli enti locali una rimodulazione delle prestazioni e il pagamento per i servizi sospesi.

  • Durante la sospensione, a causa delle ordinanze, di servizi educativi e scolastici (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia), delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni domiciliari o a distanza o  negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e nel rispetto delle norme sanitarie.
  • Le attività potranno essere svolte tenendo conto del personale disponibile, già impiegato negli stessi servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto. 
  • Le priorità saranno individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli stessi operatori e i fondi ordinari già destinati, anche in deroga a eventuali clausole, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

 

4. DL Cura Italia, pagamento dei gestori per il periodo di sospensione

Secondo comma art. 48 

  • Il comma stabilisce che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati per il periodo della sospensione, sulla base di quanto già previsto nel bilancio preventivo. 
  • Le prestazioni erogate in altra forma, previo accordo tra le parti, saranno retribuite con quota parte in funzione dell’importo indicato nel contratto in essere stante la verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi.
  • Nel caso di minori entrate legate alla diversa modalità di erogazione del servizio è prevista l'erogazione integrativa di un’ulteriore quota corrisposta per il mantenimento in regola delle strutture in gestione che dovranno essere pronte alla ripresa delle attività. Il versamento terrà conto dell’importo complessivo indicato nel contratto e non potrà superarlo.
  • pagamenti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni per i servizi erogati comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, gli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socio assistenziali resi in convenzione in sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

 

 I dettagli del provvedimento in basso nella sezione documenti da scaricare.

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