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Covid19, tutte le misure del Governo per lavoratori e imprese

Covid19, tutte le misure del Governo per lavoratori e imprese
La sintesi del Decreto Legge del 2 marzo 2020

Categorie: News tecniche

Tags: cooperative,   imprese,   Ammortizzatori sociali,   Coronavirus,   lavoratori,   covid19

Col crescere dell’emergenza Coronavirus il Governo ha varato delle norme speciali a sostegno delle imprese. Ecco una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto Legge del 2 marzo 2020: 

  • Art. 5: Sospensione fino al 30 aprile 2020 nei soli comuni della zona rossa  degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali (inps) e assicurativi (inail) in scadenza dal 23 febbraio 2020.

Il pagamento dei contributi e dei premi sospesi viene differito al 1° maggio 2020, fatta salva la possibilità di rateizzare il pagamento degli stessi fino ad un massimo di 5 mensilità di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  • Art. 8: Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per gli operatori del settore turistico-alberghiero (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) di tutto il territorio nazionale degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail) nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte in qualità di sostituti di imposta.

Il pagamento dei versamenti sospesi andrà effettuato in un’unica soluzione (no rateizzazione) entro il mese di maggio 2020, fatto salvo che versamenti già effettuati non saranno rimborsati e che ai sostituti di imposta attivi nella zona rossa si applicano disposizioni già date con precedente decreto MEF del 24 febbraio 2020 che fissa sospensione versamento ritenute dal 21 febbraio u.s. al 31 marzo p.v..

  • Art. 13: Norme speciali su concessione trattamenti Cigo e Fis per unità produttive localizzate o per lavoratori residenti/domiciliati nei comuni della zona rossa
  • Art. 14: riconoscimento trattamenti Cigo con le norme speciali di cui sopra per imprese localizzate nei comuni zona rossa che si trovassero già in cassa integrazione straordinaria con interruzione della medesima
  • Art. 15: riconoscimento cassa integrazione in deroga per unità produttive localizzate o per lavoratori residenti/domiciliati nei comuni della zona rossa privi a legislazione vigente di ammortizzatori per riduzione o sospensione attività in costanza di rapporto di lavoro;
  • Art. 16: riconoscimento indennità fino a €. 1.500,00 per collaboratori, agenti, autonomi, professionisti e titolari di impresa che svolgono attività nei comuni della zona rossa o vi siano residenti/domiciliati;
  • Art. 17: riconoscimento cassa integrazione in deroga per unita’ produttive localizzate o per lavoratori residenti/domiciliati nelle regioni lombardia, veneto ed emilia-romagna privi a legislazione vigente di ammortizzatori per riduzione o sospensione attività in costanza di rapporto di lavoro. 

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